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Sentenza

Sentenza n. 10110/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento - del decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, di “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 novembre 2019, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del decreto n. 52 del 14 dicembre 2022 della Regione Marche, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, e del relativo allegato 1;

Giustizia amministrativa202304393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e provvedimento della Regione Marche di attribuzione degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato gli atti statali e regionali concernenti la certificazione del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, la definizione dei criteri di ripiano e l'individuazione dell'importo dovuto dalla singola azienda fornitrice per gli anni 2015-2018. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nelle more del giudizio è intervenuto l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto l'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale pagamento e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito delle censure. Ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, rilevando che quest'ultima presuppone la comunicazione al Tribunale, da parte della Regione, del provvedimento di accertamento dell'avvenuto pagamento. Poiché la Regione Marche non aveva confermato il pagamento mediante tale comunicazione, non poteva essere pronunciata la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la dichiarazione della società di avere versato il 25 per cento degli importi dovuti dimostrava comunque la sopravvenuta carenza di interesse a una decisione sul merito. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità delle questioni sostanziali e processuali.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    Disciplina il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici e gli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici, nonché l'adozione dei provvedimenti regionali di determinazione degli importi dovuti.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali ...

    Il pagamento del 25 per cento degli importi dovuti estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e, secondo la pronuncia, la cessazione della materia del contendere sui ricorsi contro i provvedimenti regionali può essere dichiarata solo dopo la comunicazione al TAR del provvedimento regionale di accertamento del pagamento.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Consente la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, anche quando la cessazione della materia del contendere non possa essere formalmente pronunciata.

Massime di principio

  • Quando una disciplina sopravvenuta prevede la cessazione della materia del contendere subordinandola alla comunicazione giudiziale di un atto di accertamento dell'amministrazione, il giudice non può dichiararla sulla sola base della dichiarazione della parte privata circa l'avvenuto adempimento.
  • La mancata formalizzazione dell'accertamento amministrativo richiesto dalla legge non impedisce al giudice di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, qualora la condotta della parte ricorrente dimostri che essa non conserva più un interesse concreto e attuale alla decisione di merito.
  • Il pagamento della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta per il ripiano degli obblighi relativi agli anni 2015-2018 estingue l'obbligazione sostanziale dell'azienda fornitrice e rende non più utile la decisione sulle censure rivolte agli atti di determinazione dell'obbligo, fermo restando il distinto adempimento formale richiesto per la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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