Sentenza n. 109/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Campobasso, prot. 117, Div. Pas/Cat. A12/Imm/2025/2^ Sez. Del 27.10.2025, notificato il 19.12.2025, di rifiuto di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in soggiorno per lavoro subordinato, richiesto dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato il diniego questorile deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, poiché il preavviso di rigetto non gli sarebbe stato ritualmente notificato. L'Amministrazione aveva giustificato la mancata notifica con l'irreperibilità dello straniero, mentre il ricorrente ha dedotto di avere trasferito la propria residenza in un indirizzo di Termoli, ove conviveva con la madre, e che il Comune avrebbe dovuto comunicare la variazione alla Questura ai sensi dell'art. 6, comma 7, d.lgs. 286/1998. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 e il difetto di istruttoria, sostenendo che l'istanza di conversione non avrebbe dovuto essere respinta per il solo fatto di essere stata presentata alla Questura anziché allo Sportello Unico per l'Immigrazione. Secondo il ricorrente, l'onere di richiedere l'autorizzazione al lavoro non stagionale per l'anno in corso non gravava su di lui nei termini ritenuti dall'Amministrazione e, comunque, la Questura avrebbe dovuto trasmettere l'istanza all'ufficio competente, essendo sussistenti i requisiti sostanziali per la conversione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo assorbente il secondo motivo, secondo il criterio della ragione più liquida. Ha affermato che l'errata presentazione dell'istanza presso un organo incompetente costituisce una mera irregolarità e non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di provvedere. In applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/1990, quando l'ufficio adito non sia competente, esso deve trasmettere gli atti all'organo competente, informando il richiedente e fornendo, ove previsto, il proprio contributo istruttorio. Pertanto, la Questura avrebbe dovuto inoltrare l'istanza allo Sportello Unico per l'Immigrazione per gli adempimenti relativi alla conversione, anziché rigettarla per la mancata presentazione di una domanda presso tale ufficio. Il diniego è stato quindi annullato e l'Amministrazione dovrà rideterminarsi nel rispetto dei principi enunciati. Il primo motivo, relativo all'art. 10-bis l. 241/1990, è stato assorbito. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/1990
Il responsabile del procedimento: ... e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione
La disposizione impone all'ufficio che non si ritenga competente di trasmettere l'istanza all'organo competente; la presentazione della domanda presso un ufficio incompetente costituisce una mera irregolarità e non consente all'Amministrazione di omettere la decisione sulla richiesta.
art. 10-bis l. 241/1990
La censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto è stata assorbita e non è stata esaminata nel merito.
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata invocata in relazione alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale; il giudice ha ritenuto illegittimo il diniego fondato sull'errata presentazione dell'istanza presso la Questura anziché presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.
art. 6, comma 7, d.lgs. 286/1998
La norma è stata richiamata dal ricorrente in relazione all'obbligo del Comune di comunicare alla Questura la variazione di residenza; la questione è rimasta assorbita.
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza amministrativa presso un ufficio privo di competenza non legittima l'Amministrazione a respingerla senza esame, quando l'ufficio sia in grado di individuare l'organo competente.
- Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/1990, l'ufficio incompetente deve trasmettere l'istanza all'organo competente, informando il richiedente e assicurando, ove necessario, il proprio contributo istruttorio.
- Nelle procedure amministrative relative ai titoli di soggiorno, la complessità e la varietà delle tipologie di permesso impongono all'Amministrazione di gestire l'errore sull'ufficio destinatario come irregolarità procedimentale, senza farne discendere automaticamente il rigetto della domanda.
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