Cassazione Penale, Sentenza n. 43925/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per rapina impropria deducendo: 1) insufficienza della prova circa la coazione fisica o psichica esercitata su persona offesa, quindi inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancata motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.); 2) mancata qualificazione della condotta come rapina tentata; 3) mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano reiterativi di questioni già esaminate e risolte dalla corte di appello. Sul primo motivo la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la violenza ai fini della rapina impropria comprende anche atti che producono coartazione della libertà fisica o psichica della vittima, ritenendo quindi manifestamente infondata la censura. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per essere nuovo in cassazione (non proposto in appello) e comunque manifestamente infondato in quanto l'imputato aveva ottenuto il profitto eseguendo lo spossessamento, integrando la fattispecie consumata. Il terzo motivo è stato qualificato come reiterativo: la negazione dell'attenuante si fondava su circostanze di fatto (valore dei beni sottratti e pluralità dei beni aggrediti) non sindacabili in questa sede. In conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma terzo, c.p.p.; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la sintesi dei motivi e per l'articolazione del ricorso; la Corte non entra nel merito di questioni già trattate in appello
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Richiamata come parametro di censura rispetto a presunte violazioni di legge e carenze di motivazione: la Corte ritiene le motivazioni di merito adeguate in ordine alla prova della violenza e alla qualificazione del fatto
art. 62 n. 4 cod. pen.
Menzionata in relazione alla richiesta di attenuante; la Corte rileva che la negazione dell'attenuante si fonda su circostanze fattuali (valore e pluralità dei beni) non contestabili in cassazione
art. 606 comma terzo cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilita' del ricorso quando i motivi sono reiterativi rispetto a decisioni di merito; norma applicata per dichiarare inammissibile il ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'ammenda da versare alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 28389 del 27/04/2017 (Rv. 270180 - 01)
Richiamata per affermare che la 'violenza' nella rapina impropria comprende anche atti che comportano coartazione della libertà fisica o psichica della vittima, non solo costrizione fisica diretta
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti già valutati dalla corte di merito: i motivi reiterativi rispetto a questioni già decise in appello sono normalmente dichiarati inammissibili
- Nella rapina impropria la nozione di violenza comprende anche atti che determinano una coartazione della libertà fisica o psichica della vittima, quindi non è necessario provare un costringimento fisico evidente
- Questioni nuove non sollevate nel giudizio di merito (es. nuova qualificazione del fatto) rischiano di essere inammissibili in cassazione se non sono state tempestivamente dedotte nelle fasi precedenti
- La richiesta di attenuanti fondata su circostanze di fatto (valore della refurtiva, pluralità di beni, dinamica) è difficilmente rivedibile in cassazione se tali fatti non sono contestabili nella sede di legittimità
- La condanna alle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende è ordinaria conseguenza della declaratoria di inammissibilità quando il ricorso è ritenuto manifestamente infondato o colposa la proposizione
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