Sentenza n. 10129/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento - del decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 437 del 15 marzo 2023, con cui è stata approvata la graduatoria di merito per la Regione Piemonte del concorso ordinario indetto con D.D. 499/2020, come modificato dal D.D. 23/2022, per la classe di concorso A019 – Filosofia e storia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che, a seguito della dichiarazione della ricorrente, non residuasse interesse alla definizione nel merito della controversia. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità e delle circostanze della controversia.
Atto impugnato: decreto di approvazione della graduatoria di merito regionale del concorso ordinario per la classe di concorso A019 – Filosofia e storia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 437 del 15 marzo 2023, recante l'approvazione della graduatoria di merito per la Regione Piemonte del concorso ordinario indetto con D.D. 499/2020, come modificato dal D.D. 23/2022, per la classe di concorso A019 – Filosofia e storia. Dal testo della sentenza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso dell'udienza straordinaria del 22 maggio 2026 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è richiamata quale base per lo svolgimento in modalità telematica dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione nel merito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite quando la peculiarità e le circostanze concrete della controversia lo rendano appropriato.
Come è indicizzato
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