Cassazione Civile, Ordinanza n. 39663/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che la controversia era stata definita con domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 e che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti aveva presentato istanza di trattazione, né risultava un diniego alla definizione. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere, con spese a carico della parte che le aveva anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite traeva origine da una verifica fiscale della Guardia di Finanza su una società di persone e sui conti correnti dei soci, estesa anche a un conto parallelo intestato ai coniugi soci. L'indagine bancaria aveva rilevato movimenti ritenuti non giustificati, che i contribuenti spiegavano con il fido bancario concesso ai soci e non alla società. A seguito della verifica venivano emessi un avviso di accertamento ai fini IRAP e IVA per l'anno 2000 e un successivo atto di contestazione di violazioni tributarie. I contribuenti impugnavano gli atti deducendo, in via preliminare, la tardività della notifica e la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, sostenendo che non potesse applicarsi la proroga biennale prevista dall'art. 10 L. n. 289/2002; nel merito contestavano comunque gli addebiti. L'Ufficio proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza regionale favorevole ai contribuenti, con un unico motivo articolato. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la parte contribuente depositava istanza di sospensione e successivamente prova della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, attestando il pagamento di tutte le rate.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La definizione agevolata della controversia tributaria comporta l'estinzione del processo in mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e in assenza di diniego notificato; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
L. 17 dicembre 2018, n. 136
Legge di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata per la definizione agevolata della controversia.
art. 391 c.p.c.
Richiamato per la regolazione consequenziale del giudizio estinto.
art. 10 L. n. 289/2002
Richiamato dai contribuenti come base della contestazione di tardività/decadenza dell'accertamento, ma non è oggetto della decisione finale, che si arresta all'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie definibili ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, la presentazione della domanda di definizione e il pagamento delle rate, se non seguiti da istanza di trattazione entro il termine fissato dalla legge e in assenza di diniego, determinano l'estinzione del processo.
- La disciplina della definizione agevolata prevale sulla prosecuzione del giudizio di legittimità: la Corte, verificati i presupposti normativi, dichiara l'estinzione senza affrontare i motivi di ricorso nel merito.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate, secondo la regola speciale richiamata dalla normativa sulla pace fiscale.
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