Cassazione Penale, Sentenza n. 159/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Entrambi i ricorrenti impugnano la sentenza di patteggiamento emessa dal GIP di Roma. AL MALICHI contesta: (1) illegittimità della pena per omesso corretto bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti (richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 42414/2021) e conseguente determinazione errata della pena; (2) nullità per mancata motivazione dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione (tale misura non era oggetto dell'accordo). EL MOGHARBEL deduce, in sintesi, violazione di legge nella determinazione della pena in presenza di aggravanti "privilegiate" e vizio di motivazione circa la continuazione (trattamento dei reati satellite).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili, per i limiti di impugnazione delle sentenze di patteggiamento, i rilievi relativi al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti sollevati da entrambi i ricorrenti. Tuttavia ha accolto il secondo motivo di AL MALICHI (mancata motivazione sull'espulsione): ha annullato la sentenza limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto al GIP di Roma in diversa persona fisica, con ordine di motivare adeguatamente. Nel resto i ricorsi sono dichiarati inammissibili; il ricorso di EL MOGHARBEL è dichiarato inammissibile e questi è condannato al pagamento delle spese e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 235 cod. proc. pen.
Norma che consente l'applicazione di misure di sicurezza personali (qui: espulsione) e richiede che, quando il giudice le applica fuori dall'accordo, ne dia adeguata motivazione in ordine alla pericolosità sociale.
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina del patteggiamento; la sentenza emessa ai sensi di questa norma è soggetta a limiti di impugnazione in cassazione.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
«avverso le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è consentita l'impugnazione con ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»
Limita i motivi di cassazione contro le sentenze di patteggiamento; molte doglianze sul calcolo della pena o sui passaggi motivazionali intermedi non sono ammissibili se la pena resta nei limiti edittali.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che consente il controllo in Cassazione per vizi di motivazione; se la misura di sicurezza non era oggetto dell'accordo, la sentenza è impugnabile per carenza motivazionale secondo la disciplina generale (art. 606).
art. 61-bis cod. pen.
Prevede la circostanza aggravante cd. "privilegiata" (aumenti speciali); la sua esatta collocazione nel calcolo della pena è rilevante ma, nei casi di patteggiamento, la corretta sequenza di calcolo può risultare non sindacabile in cassazione se la pena finale è nei limiti.
art. 416 cod. pen.
Reato al centro del conteggio punitivo (delitti associativi); la presenza di aggravanti/attenuanti connessa a tale capo è oggetto dei motivi di impugnazione ma soggetta ai limiti di ammissibilità delle impugnazioni dalla sentenza di patteggiamento.
art. 12, comma 3-quinquies, d.lvo n. 286/1998
Circostanza attenuante speciale legata a reati connessi all'immigrazione; è stata riconosciuta nel caso per uno degli imputati con effetto sul calcolo della pena.
art. 19 d.lvo n. 286/1998
Prevede limiti all'espulsione per chi ha titolo di soggiorno (richiamato dalla difesa come ostativo all'espulsione); la Corte non ha deciso nel merito ma ha disposto il rinvio perché il GIP motivi sull'espulsione.
Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021 (CENA)
Giurisprudenza di legittimità che ha precisato la sequenza e il metodo di bilanciamento tra aggravanti privilegiate e attenuanti; i ricorrenti l'hanno invocata per lamentare errore di calcolo della pena, ma la Corte ha dichiarato tali censure inammissibili nei limiti del patteggiamento salvo che la pena sia illegale nei termini edittali.
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 (Savin)
«la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.»
Principio che distingue i rimedi disponibili a seconda che la misura di sicurezza sia stata concordata o meno: se non concordata, la motivazione del giudice è sindacabile.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e, in casi di inammissibilità imputabile al ricorrente, il versamento alla Cassa delle ammende (applicato nel caso per €3.000).
Massime di principio
- Le sentenze di patteggiamento sono sindacabili in Cassazione in misura limitata (art. 448, co. 2-bis): molte doglianze sui passaggi motivazionali o sul calcolo intermedio della pena sono inammissibili se la pena finale resta nei limiti edittali.
- Quando una misura di sicurezza (es. espulsione) non è oggetto dell'accordo di patteggiamento, il giudice che la applica deve fornire una motivazione specifica e tale statuizione resta sindacabile per vizio di motivazione secondo la disciplina generale (art. 606 c.p.p.). L'omessa motivazione comporta annullamento e rinvio.
- I principi giurisprudenziali sulla sequenza di bilanciamento tra aggravanti privilegiate e attenuanti (Sez. U. n. 42414/2021) sono rilevanti per il corretto calcolo della pena; tuttavia, nelle sentenze di patteggiamento la Corte di Cassazione non entra nei dettagli del conteggio se la pena definitiva è legittima nei limiti stabiliti dalla legge.
- Nel caso di ricorso dichiarato inammissibile per le limitazioni del patteggiamento, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende; occorre dunque valutare la fondatezza avanzata prima di impugnare.
- Se il ricorrente è straniero e invoca titoli che ostano all'espulsione (permesso di soggiorno, protezione internazionale), il giudice chiamato a decidere sull'espulsione deve considerare e motivare espressamente tali elementi nel provvedimento di sicurezza.
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