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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20187/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il diniego tacito di rimborso IRAP richiesto per gli anni d’imposta 2016 e 2017. Il contribuente, professionista che ricavava i propri redditi esclusivamente dalle prestazioni rese in favore di una società di consulenza del gruppo KPMG, sosteneva di non essere soggetto a IRAP per difetto del requisito dell’autonoma organizzazione, in quanto non impiegava capitale autonomo né dipendenti. Con il primo motivo di ricorso ha denunciato violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, deducendo che la sentenza di merito si era fondata su presupposti fattuali diversi da quelli pacificamente emersi in causa. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 446/1997, contestando la ritenuta assoggettabilità a IRAP e l’erronea applicazione dei criteri per l’accertamento dell’autonoma organizzazione. L’Agenzia delle entrate ha resistito sostenendo la sussistenza dell’organizzazione e richiamando l’elevato livello reddituale del professionista, oltre a prospettare un possibile salto d’imposta.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha osservato che era pacifico che il contribuente svolgesse attività professionale senza dipendenti e senza autonomo capitale, e che l’organizzazione fosse riferibile alla società di consulenza e non al socio-professionista. Ha inoltre richiamato un orientamento già consolidato in casi analoghi relativi a soci di società KPMG, affermando che il professionista socio non è soggetto passivo IRAP quando l’organizzazione aziendale resta imputabile alla società. La sentenza impugnata è stata quindi cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente e, quindi, riconoscendo il rimborso IRAP. Le spese dei due gradi di merito sono state compensate, mentre l’Agenzia delle entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro della denunciata violazione dei fatti pacifici in causa; la Corte non sviluppa un’interpretazione autonoma della norma, ma accoglie il motivo perché la decisione di merito si sarebbe fondata su presupposti fattuali diversi da quelli emersi in giudizio.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze del processo tributario, in relazione alla dedotta violazione per aver la decisione fondato il proprio ragionamento su fatti diversi da quelli condivisi dalle parti.

  • art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Interpretato nel senso che il presupposto dell’IRAP richiede l’autonoma organizzazione; se l’attività del professionista è svolta senza dipendenti e senza autonomo capitale, e l’organizzazione è riferibile alla società di consulenza, il tributo non è dovuto dal socio-professionista.

  • art. 375 c.p.c.

    Citato solo per il rito camerale di trattazione in Cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Citato solo per il rito camerale di trattazione in Cassazione.

  • d.l. 31 agosto 2016, n. 168

    Richiamato per le modifiche al rito di legittimità.

  • L. 25 ottobre 2016, n. 197

    Richiamata quale legge di conversione del decreto-legge sul rito di Cassazione.

Massime di principio

  • Ai fini dell’IRAP il requisito dell’autonoma organizzazione non può desumersi dal solo livello reddituale del professionista, ma richiede la presenza di una struttura organizzativa a lui riferibile e funzionalmente autonoma.
  • Il professionista-socio di una società di consulenza non è soggetto passivo IRAP quando l’organizzazione aziendale che supporta l’attività è imputabile alla società e non al singolo socio, soprattutto in assenza di dipendenti e di capitale autonomamente impiegato.
  • Se i fatti rilevanti sono pacifici e non residuano accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, accogliendo l’originaria domanda di rimborso.
  • La denuncia di violazione dei criteri legali sull’IRAP è fondata quando il giudice di merito considera esistente l’autonoma organizzazione senza verificare se la struttura sia effettivamente riconducibile al contribuente oppure alla diversa entità societaria di cui egli è socio.

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