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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03240/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice, appartenente al personale laureato sanitario, volta a ottenere differenze retributive maturate in relazione ai proventi delle prestazioni rese nelle c.d. camere a pagamento. In appello la domanda era stata respinta dopo che il giudice distrettuale aveva ritenuto, da un lato, che una precedente decisione di legittimità tra le stesse parti avesse già accertato l’illegittima ripartizione dei proventi derivanti da tali attività solo tra il personale medico, con condanna dell’ospedale al pagamento del compenso previsto da un accordo aziendale per il periodo fino al dicembre 1995; dall’altro lato, che per il periodo successivo, oggetto della causa, non risultassero più svolte prestazioni professionali in favore di degenti ricoverati in camere riservate, essendo mutato l’assetto organizzativo della struttura, e che gli emolumenti corrisposti ad alcuni medici fossero riferibili ad attività ambulatoriali diverse. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva: 1) violazione del giudicato ex art. 2909 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse indebitamente rimesso in discussione l’accertamento già compiuto dalla Cassazione nel 2008 circa l’esistenza delle camere a pagamento e la loro gestione; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la sentenza impugnata avesse attribuito rilievo a una ricostruzione fattuale non coerente con le difese dell’ospedale, in particolare con riferimento alla riconducibilità di alcune voci retributive all’accordo aziendale del 29.10.1988. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha depositato rinuncia agli atti notificata alla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia rituale al ricorso, presentata dal difensore munito di mandato speciale e notificata alla controparte. La Corte ha precisato che nel giudizio di cassazione la rinuncia ha carattere recettizio ma non richiede accettazione della parte resistente, perché è idonea a determinare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ha inoltre affermato che l’accettazione della controparte rileva soltanto ai fini delle spese di lite. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di pronuncia di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato come norma sul giudicato sostanziale, invocata dalla ricorrente per sostenere che un precedente accertamento di legittimità non potesse essere rimesso in discussione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato quale parametro del vizio di ultrapetizione/extrapetizione dedotto contro la sentenza di appello

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale indicata come base del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma processuale indicata come base del motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato come fondamento dell’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso

  • art. 390, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per affermare la ritualità della rinuncia formulata dal difensore munito di mandato speciale e notificata alla controparte

  • art. 391, commi 2 e 4, c.p.c.

    richiamato per affermare che l’accettazione della controparte rileva solo ai fini della regolazione delle spese

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ritenuto non applicabile in presenza di declaratoria di estinzione del giudizio, e non di rigetto o inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se proposta nelle forme di legge e notificata alla controparte, comporta l’estinzione del processo senza necessità di accettazione del resistente.
  • La rinuncia al ricorso in cassazione ha natura recettizia e produce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
  • L’accettazione della rinuncia da parte del resistente incide solo sulla regolazione delle spese processuali, non sulla validità o efficacia estintiva della rinuncia stessa.
  • L’ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, poiché il presupposto normativo riguarda il rigetto, l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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