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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08319/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava: (1) la carenza di motivazione e la erronea valutazione del "periculum in mora" al momento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, lamentando che il Tribunale avesse valutato il pericolo al tempo del fatto (ottobre 2022) e non all'atto del sequestro, nonché la mancata considerazione della cessazione delle condotte fraudolente e dell'assenza di elementi di depauperamento patrimoniale; (2) l'errata determinazione e quantificazione del "profitto confiscabile", sostenendo che doveva essere misurato soltanto come vantaggio diretto e immediato derivante dal presunto reato in contratto, al netto dei costi sostenuti e non includendo il cosiddetto "risparmio di spesa" o l'intero contributo percepito.

La decisione

La Corte ha esaminato la fondatezza delle censure. Ha ritenuto inammissibili i documenti prodotti in cassazione che chiedevano un riesame di merito. Quanto alle censure di diritto, la Corte ha ritenuto che il sequestro, volto a garantire la confisca per equivalente (finalità ablativa), fosse adeguatamente giustificato dal Tribunale del riesame: sono stati richiamati elementi quali l'entità del profitto contestato (oltre €800.000), la natura fungibile del denaro e l'assenza di coperture degli incassi ASP per sostenere i costi operativi nel periodo. Pertanto il giudice di merito non è risultato carente nella motivazione sul periculum in mora. Sul tema della quantificazione del profitto confiscabile, la Corte ha confermato l'interpretazione del Tribunale secondo la quale, trattandosi di "reato contratto" (la falsa attestazione quale presupposto per l'accreditamento e l'ottenimento di sovvenzioni pubbliche), il profitto è l'intero vantaggio economico derivante dal rapporto illecito e può essere assoggettato a confisca integrale, senza applicare parametri aziendalistici che deducano i costi vivi sostenuti. In sintesi, le censure della difesa sono state respinte e il provvedimento impugnato è stato ritenuto conforme ai rilievi di legge.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la finalità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2): il vincolo reale può essere disposto per assicurare la successiva confisca del profitto del reato.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Norma relativa alle misure patrimoniali e al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, utilizzata per fondare la misura cautelare sui beni mobili e immobili.

  • art. 640-quater cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di reato contestata (condotte truffaldine nel settore sanitario) e alla base per la misurazione del profitto illecito.

  • art. 640-bis cod. pen.

    Norma richiamata in relazione ai reati in contratto e alla disciplina della confisca del profitto quando la condotta consiste nella falsa attestazione per ottenere accreditamenti/finanziamenti.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme di procedimento indicate dalla difesa; usato nel quadro delle censure procedurali.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Richiamato nella contestazione formale circa il riesame e la valutazione degli elementi a sostegno del provvedimento impugnato.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata riguardo ai motivi di impugnazione in cassazione (specificità dei motivi), richiedendo adeguata deduzione delle doglianze di motivazione.

  • DCA n. 81/2016, allegato n. 4

    allegato n. 4 del DCA n. 81/2016

    Normativa amministrativa richiamata per individuare i requisiti organizzativi minimi (es. presenza del medico geriatra) necessari per l'accreditamento delle case protette: l'assenza di tali requisiti, falsamente attestati, costituisce presupposto per il riconoscimento del finanziamento e dell'accreditamento.

  • Sez. U., n. 26654 del 27/03/2008 (Fisia) e successive pronunce delle SS.UU.

    Giurisprudenza di legittimità che stabilisce i principi di determinazione del profitto confiscabile: nei "reati contratto" l'intero vantaggio derivante dal negozio illecito è assoggettabile a confisca e non possono essere dedotti i costi aziendalistici sostenuti per l'attività.

  • Sez. U., n. 36959 del 24/6/2021 (Ellade)

    Richiamata per il principio di bilanciamento sull'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, quando sussistono elementi che giustificano il rischio di dispersione.

Massime di principio

  • Il "periculum in mora" ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca va valutato in relazione alla finalità del sequestro: se il sequestro è ablativo (garantire la confisca futura), è sufficiente dimostrare elementi concreti che rendano probabile il rischio che l'indagato si disfi dei beni destinati alla confisca, anche se l'illecito è cessato.
  • In sede di Cassazione non è ammesso il deposito di nuova documentazione volto a ottenere un riesame di merito; le produzioni documentali devono essere presentate e valutate nel giudizio di merito o nel riesame, non nel ricorso per cassazione.
  • Nei reati qualificabili come "reato contratto" (dove il contratto stesso è contaminato dall'illiceità), il profitto confiscabile può essere individuato nell'intero vantaggio economico derivante dal rapporto illecito, senza operare deduzioni aziendalistico-contabili per i costi sostenuti dall'agente.
  • Non si deve confondere la valutazione dell'eventuale cessazione della condotta illecita con la funzione del sequestro: la prosecuzione lecita dell'attività non esclude automaticamente la sussistenza del pericolo di dispersione quando permangono indizi oggettivi della rilevanza patrimoniale del profitto e della sua possibile dissipazione.
  • Le doglianze circa la motivazione del giudice del riesame devono essere dedotte in modo specifico nel ricorso per cassazione, indicando i punti decisivi del presunto "non liquet"; la mera rimessione ad atti probatori o la produzione tardiva di documenti non è idonea a fondare il gravame in cassazione.
  • Il parametro della "pertinenzialità" al reato resta il criterio selettivo per individuare ciò che è confiscabile: per i reati che rendono illecito il rapporto contrattuale nel suo complesso, la pertinenzialità può ricomprendere l'intero apporto economico ricevuto.

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