Cassazione Civile, Ordinanza n. 25054/2021 del 16/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un articolato negozio di cessione di partecipazioni sociali, preceduto da un atto preliminare del 15 marzo 2008 e seguito da contratti definitivi del 27 giugno 2008, con prezzo inizialmente determinato in via forfettaria e poi oggetto di revisione in relazione a specifiche ipotesi previste dalle pattuizioni. Dopo il sopravvenire della crisi del settore shipping nell’ultimo trimestre del 2008, le parti acquirenti hanno invocato l’eccessiva onerosità sopravvenuta e/o l’inadempimento, rifiutando il pagamento del saldo del prezzo e sollecitando la rinegoziazione in buona fede o la risoluzione dei contratti. Il lodo arbitrale aveva rigettato le domande di nullità, inefficacia e risoluzione, ritenendo comunque congrua, in via equitativa, una somma offerta dai venditori ai sensi dell’art. 1467, comma 3, c.c. e dichiarando sussistente l’obbligo di ripristino dell’equilibrio economico. In Corte d’appello di Napoli le parti hanno impugnato il lodo: da un lato le società hanno censurato l’inammissibilità della loro impugnazione incidentale tardiva e, in via processuale, la mancata considerazione della loro qualità di parti del preliminare; dall’altro i promissari acquirenti hanno contestato la motivazione sulla rinegoziazione, la sopravvivenza dell’obbligo contrattuale dopo i definitivi, il giudicato interno e la valutazione della consulenza tecnica. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi del ricorso principale delle società, perché il contratto preliminare vedeva come parti anche le società stesse e, trattandosi di lite inscindibile/litisconsortile, esse potevano proporre impugnazione incidentale tardiva anche adesiva. Sono stati quindi dichiarati assorbiti gli altri motivi e l’intero secondo ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale proposto dalle società, ha dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi del medesimo ricorso e ha parimenti dichiarato assorbito il ricorso successivo. La sentenza della Corte d’appello di Napoli è stata cassata con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, che dovrà esaminare anche il merito dell’impugnazione incidentale tardiva delle società e provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1467, comma 3, c.c.
richiamato come base per la proposta/offerta di riequilibrio equitativo del contratto in presenza di eccessiva onerosità sopravvenuta
art. 331 c.p.c.
l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, nel giudizio di impugnazione del lodo, per il litisconsorte necessario o la parte chiamata a integrare il contraddittorio
art. 334 c.p.c.
si applica all’impugnazione incidentale tardiva in senso stretto; nelle cause inscindibili consente l’impugnazione incidentale anche adesiva, se l’interesse nasce dall’impugnazione principale
art. 332 c.p.c.
richiamato dal ricorso per sostenere la disciplina dell’impugnazione in cause non inscindibili, ma non decisivo nella soluzione
art. 343 c.p.c.
evocato nel primo motivo per la disciplina dell’impugnazione incidentale tardiva
art. 101 c.p.c.
evocato nel secondo motivo del ricorso delle società, senza autonoma decisione nel merito
art. 1401 c.c.
evocato per sostenere che il preliminare coinvolgesse anche soggetti diversi dalle persone fisiche sottoscrittrici
art. 1411 c.c.
evocato per sostenere la riferibilità del contratto anche a terzi
art. 1406 c.c.
evocato per la ricostruzione della cessione del contratto/partecipazione contrattuale
art. 102 c.p.c.
richiamato per sostenere la nullità del procedimento in assenza di litisconsorzio necessario
art. 132 c.p.c.
evocato nei motivi relativi all’apparenza/mancanza di motivazione della sentenza
art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione del lodo/sentenza in relazione all’impugnazione per nullità del lodo arbitrale
art. 1321 c.c.
richiamato per la qualificazione e interpretazione del regolamento negoziale
artt. 1362 ss. c.c.
richiamati per la interpretazione del contratto e della clausola di rinegoziazione
art. 1175 c.c.
evocato come parametro di correttezza e buona fede nella rinegoziazione
art. 1375 c.c.
evocato come parametro di esecuzione del contratto secondo buona fede
art. 2909 c.c.
richiamato per sostenere l’erronea mancata considerazione del giudicato interno
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale si applicano, in quanto compatibili, le regole del processo di impugnazione civile, comprese quelle sull’impugnazione incidentale tardiva.
- L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile non solo quando la parte sia stata chiamata a integrare il contraddittorio, ma anche nelle cause inscindibili o comunque quando l’interesse a impugnare sorga dall’impugnazione principale proposta dalla controparte.
- Quando la lite investe un contratto unitario concluso da più parti che stanno nella medesima posizione processuale, la controversia deve essere trattata come inscindibile e le relative impugnazioni non possono essere scisse rispetto ai diversi litisconsorti necessari.
- In presenza di un contratto preliminare che coinvolga anche società sottoscrittrici, non è corretto ritenere che solo le persone fisiche siano parti del rapporto, se il testo contrattuale dimostra obbligazioni assunte anche dalle società.
- L’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva delle parti litisconsorti non dipende dal fatto che l’interesse all’impugnazione nasca direttamente dalla sentenza impugnata, quando l’impugnazione principale sia idonea a rimettere in discussione l’assetto di interessi derivante dalla decisione.
- Se una questione processuale è dirimente, resta assorbito l’esame delle ulteriori censure di merito o di motivazione formulate con il ricorso.
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