Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25054/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un articolato negozio di cessione di partecipazioni sociali, preceduto da un atto preliminare del 15 marzo 2008 e seguito da contratti definitivi del 27 giugno 2008, con prezzo inizialmente determinato in via forfettaria e poi oggetto di revisione in relazione a specifiche ipotesi previste dalle pattuizioni. Dopo il sopravvenire della crisi del settore shipping nell’ultimo trimestre del 2008, le parti acquirenti hanno invocato l’eccessiva onerosità sopravvenuta e/o l’inadempimento, rifiutando il pagamento del saldo del prezzo e sollecitando la rinegoziazione in buona fede o la risoluzione dei contratti. Il lodo arbitrale aveva rigettato le domande di nullità, inefficacia e risoluzione, ritenendo comunque congrua, in via equitativa, una somma offerta dai venditori ai sensi dell’art. 1467, comma 3, c.c. e dichiarando sussistente l’obbligo di ripristino dell’equilibrio economico. In Corte d’appello di Napoli le parti hanno impugnato il lodo: da un lato le società hanno censurato l’inammissibilità della loro impugnazione incidentale tardiva e, in via processuale, la mancata considerazione della loro qualità di parti del preliminare; dall’altro i promissari acquirenti hanno contestato la motivazione sulla rinegoziazione, la sopravvivenza dell’obbligo contrattuale dopo i definitivi, il giudicato interno e la valutazione della consulenza tecnica. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi del ricorso principale delle società, perché il contratto preliminare vedeva come parti anche le società stesse e, trattandosi di lite inscindibile/litisconsortile, esse potevano proporre impugnazione incidentale tardiva anche adesiva. Sono stati quindi dichiarati assorbiti gli altri motivi e l’intero secondo ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale proposto dalle società, ha dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi del medesimo ricorso e ha parimenti dichiarato assorbito il ricorso successivo. La sentenza della Corte d’appello di Napoli è stata cassata con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, che dovrà esaminare anche il merito dell’impugnazione incidentale tardiva delle società e provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1467, comma 3, c.c.

    richiamato come base per la proposta/offerta di riequilibrio equitativo del contratto in presenza di eccessiva onerosità sopravvenuta

  • art. 331 c.p.c.

    l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, nel giudizio di impugnazione del lodo, per il litisconsorte necessario o la parte chiamata a integrare il contraddittorio

  • art. 334 c.p.c.

    si applica all’impugnazione incidentale tardiva in senso stretto; nelle cause inscindibili consente l’impugnazione incidentale anche adesiva, se l’interesse nasce dall’impugnazione principale

  • art. 332 c.p.c.

    richiamato dal ricorso per sostenere la disciplina dell’impugnazione in cause non inscindibili, ma non decisivo nella soluzione

  • art. 343 c.p.c.

    evocato nel primo motivo per la disciplina dell’impugnazione incidentale tardiva

  • art. 101 c.p.c.

    evocato nel secondo motivo del ricorso delle società, senza autonoma decisione nel merito

  • art. 1401 c.c.

    evocato per sostenere che il preliminare coinvolgesse anche soggetti diversi dalle persone fisiche sottoscrittrici

  • art. 1411 c.c.

    evocato per sostenere la riferibilità del contratto anche a terzi

  • art. 1406 c.c.

    evocato per la ricostruzione della cessione del contratto/partecipazione contrattuale

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato per sostenere la nullità del procedimento in assenza di litisconsorzio necessario

  • art. 132 c.p.c.

    evocato nei motivi relativi all’apparenza/mancanza di motivazione della sentenza

  • art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per censurare la motivazione del lodo/sentenza in relazione all’impugnazione per nullità del lodo arbitrale

  • art. 1321 c.c.

    richiamato per la qualificazione e interpretazione del regolamento negoziale

  • artt. 1362 ss. c.c.

    richiamati per la interpretazione del contratto e della clausola di rinegoziazione

  • art. 1175 c.c.

    evocato come parametro di correttezza e buona fede nella rinegoziazione

  • art. 1375 c.c.

    evocato come parametro di esecuzione del contratto secondo buona fede

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere l’erronea mancata considerazione del giudicato interno

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale si applicano, in quanto compatibili, le regole del processo di impugnazione civile, comprese quelle sull’impugnazione incidentale tardiva.
  • L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile non solo quando la parte sia stata chiamata a integrare il contraddittorio, ma anche nelle cause inscindibili o comunque quando l’interesse a impugnare sorga dall’impugnazione principale proposta dalla controparte.
  • Quando la lite investe un contratto unitario concluso da più parti che stanno nella medesima posizione processuale, la controversia deve essere trattata come inscindibile e le relative impugnazioni non possono essere scisse rispetto ai diversi litisconsorti necessari.
  • In presenza di un contratto preliminare che coinvolga anche società sottoscrittrici, non è corretto ritenere che solo le persone fisiche siano parti del rapporto, se il testo contrattuale dimostra obbligazioni assunte anche dalle società.
  • L’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva delle parti litisconsorti non dipende dal fatto che l’interesse all’impugnazione nasca direttamente dalla sentenza impugnata, quando l’impugnazione principale sia idonea a rimettere in discussione l’assetto di interessi derivante dalla decisione.
  • Se una questione processuale è dirimente, resta assorbito l’esame delle ulteriori censure di merito o di motivazione formulate con il ricorso.
  • rami:[

Come è indicizzato

MaterieTransazionePartecipazioni socialiImpugnazioni
RamiContrattiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.