Cassazione Penale, Sentenza n. 3854/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Buratti: impugnava la sentenza per mancato esame/riconoscimento della circostanza attenuante del "fatto lieve" introdotta con la sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024, lamentando apparente carenza o contraddittorietà della motivazione. Torre: due motivi principali — (1) mancato riconoscimento del concorso anomalo ex art. 116 c. 2 c.p. (sosteneva di avere un ruolo passivo e di non aver previsto né accettato l'uso della violenza dalla coimputata, quindi non responsabilizzabile per il più grave reato di rapina impropria), (2) mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità (Corte cost. n. 86/2024), ritenendo che l'evento non avesse portato a un significativo attentato all'incolumità e che il criterio di valutazione per la nuova attenuante fosse meno rigoroso rispetto all'art. 62 n. 4 c.p.
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Buratti la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la Corte territoriale, valutando il danno cagionato come "decisamente elevato" (valore elevato dei beni sottratti), ha implicitamente escluso la configurabilità dell'attenuante del fatto lieve e la motivazione complessiva è giudicata sufficiente anche senza confutazione esplicita di ogni deduzione difensiva. Per Torre il primo motivo è stato ritenuto infondato poiché la Corte d'appello ha correttamente ritenuto sussistente il concorso ordinario (art. 110 c.p.) sulla base della comune programmazione del reato e della divisione dei ruoli — l'accompagnamento e il monitoraggio dei movimenti della coimputata spiegano l'accettazione del rischio di evoluzione in rapina impropria; il secondo motivo (fatto lieve) è stato anch'esso escluso in ragione dell'entità non lieve del danno conseguente al reato (valore elevato della refurtiva). Conseguenze: inammissibilità, condanna al pagamento delle spese processuali e condanna di ciascun ricorrente al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.
Indica i vizi di motivazione e le ragioni di impugnazione in Cassazione; qui invocato dai ricorrenti per censurare la motivazione della Corte territoriale, ma la Corte di legittimità ne ha escluso la fondatezza valutando la motivazione complessiva sufficiente
art. 628 c.p.
Norma che disciplina la rapina; la condanna dei ricorrenti è per rapina impropria aggravata in relazione a condotte violente/minacciose finalizzate a garantirsi il profitto illecito
Sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024
Ha introdotto/riclassificato la circostanza attenuante del "fatto di lieve entità"; i ricorrenti lamentavano il mancato riconoscimento di tale attenuante, ma la Corte ha ritenuto che l'entità del danno (valore elevato della refurtiva) ne escluda l'applicabilità
art. 116 c.p.
Disciplina il concorso anomalo; la difesa di Torre ha invocato l'applicazione di questa norma (escludendo responsabilità per il fatto più grave), ma la Corte ha ritenuto configurabile il concorso ordinario ex art. 110 c.p. perché il compartecipe aveva previsto/accettato il rischio dell'evoluzione del reato
art. 110 c.p.
Disciplina il concorso nel reato: la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave è integrata se questi ha previsto e accettato il rischio della commissione del delitto diverso e più grave; applicata dalla Corte per ritenere la responsabilità di Torre
art. 62 n. 4 c.p.
Attenuante "danno di speciale tenuità" prevista dal codice penale; la Corte ha distinto questa attenuante dalla più recente fattispecie del "fatto lieve", ritenendo comunque che il valore elevato dei beni sottratti escluda l'attenuante
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese del procedimento e la possibilità di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) per ricorsi dichiarati inammissibili o infondati; applicata per condannare ciascun ricorrente a €3.000
Massime di principio
- La corte di legittimità può ritenere sufficiente la motivazione complessiva per respingere un motivo anche senza confutare punto per punto le tesi difensive: ciò che conta è che la ricostruzione dei fatti escluda implicitamente la validità delle deduzioni opposte
- L'attenuante del "fatto lieve" introdotta dalla Corte costituzionale richiede una valutazione complessiva della condotta (natura, modalità, effetti, entità del danno); un elevato valore della refurtiva o un danno non tenue è ragione sufficiente per escluderla
- Per il concorso nel reato, la distinzione tra concorso ordinario (art. 110 c.p.) e concorso anomalo (art. 116 c.p.) dipende dalla previsione e accettazione del rischio del fatto più grave: il semplice ruolo 'apparente' di passività non esclude la responsabilità se emerga un comportamento volto a favorire o a garantire l'impunità dell'azione principale
- La rapina impropria può essere integrata anche con minacce non armate; l'assenza di armi non esclude la configurabilità del reato se vi sono minacce o violenza anche di minore entità
- In sede di cassazione, motivi manifestamente infondati portano all'inammissibilità del ricorso e all'aggravio di oneri (spese e ammende); è quindi strategicamente importante modulare i motivi di doglianza sulla scorta di elementi processuali solidi e specifici
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