Cassazione Penale, Sentenza n. 29550/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Nel procedimento relativo a un sequestro conservativo disposto a tutela delle pretese risarcitorie di cinque condomìni, sino alla concorrenza di euro 405.327,36, gli imputati contestavano l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il vincolo su beni mobili, immobili e crediti. Con il primo motivo si deduceva violazione dell'art. 324, comma 8, c.p.p. e difetto di motivazione per non avere il tribunale rimesso al giudice civile la questione della sequestrabilità delle quote della azienda agricola Tenuta Capannino, assumendo che esistesse una controversia sulla proprietà di tali quote già documentata in sede di riesame. Con il secondo e il terzo motivo, connessi tra loro, si lamentava l'apparenza della motivazione sulla quantificazione del quantum da cautelare e sul periculum in mora: la difesa sosteneva che l'importo sequestrato fosse sproporzionato rispetto alle somme indicate nei capi d'imputazione e non fondato su parametri oggettivi, ma sulla sola richiesta delle parti civili; inoltre contestava che le ipoteche valorizzate dal giudice fossero indice di una volontà dispersiva, ritenendo insufficiente la motivazione sul rischio per la garanzia patrimoniale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto, in via preliminare, che contro i provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione sia ammesso soltanto per violazione di legge, nozione che comprende anche i vizi motivazionali solo quando la motivazione sia del tutto mancante o meramente apparente. Nel merito dei motivi, ha ritenuto il primo generico e comunque infondato perché la questione sulla titolarità delle quote riguardava la fase esecutiva del sequestro, non la legittimità del decreto, ed era comunque priva di adeguata documentazione. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo: il tribunale del riesame aveva motivato in modo intellegibile la quantificazione del credito da garantire, valorizzando il numero delle persone offese, il petitum delle parti civili e l'ammontare complessivo del danno desumibile dalle imputazioni; quanto al periculum in mora, aveva correttamente rilevato l'insufficienza del patrimonio, anche tenendo conto delle ipoteche già gravanti sui beni. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, c.p.p.
ha disciplinato la celebrazione del procedimento di legittimità con contraddittorio scritto, senza presenza delle parti, in difetto di rituale richiesta di trattazione orale
art. 324, comma 8, c.p.p.
richiamato dalla difesa per sostenere l'omessa motivazione sulla rimessione al giudice civile della questione relativa alla sequestrabilità delle quote sociali/aziendali
art. 318 c.p.p.
il sequestro conservativo rientra tra i provvedimenti cautelari reali e, come tale, è ricorribile per cassazione solo per violazione di legge
art. 316 c.p.p.
indicato come parametro delle obbligazioni civili da garantire mediante sequestro conservativo
art. 24 Cost.
richiamato nel ragionamento sulla tutela del credito accanto al diritto di proprietà
art. 25 Cost.
richiamato nel ragionamento sulla tutela del credito accanto al diritto di proprietà
art. 27 Cost.
richiamato nel ragionamento sulla tutela del credito accanto al diritto di proprietà
art. 42 Cost.
richiamato nel bilanciamento tra proprietà e credito
art. 111 Cost.
richiamato nel bilanciamento tra proprietà e credito
art. 117 Cost.
richiamato nel bilanciamento tra proprietà e credito
Massime di principio
- In tema di sequestro conservativo, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; il vizio di motivazione è deducibile soltanto quando l'argomentazione sia del tutto mancante o meramente apparente, cioè priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
- La contestazione sulla titolarità o sequestrabilità concreta di specifici beni, se riferita alla fase esecutiva del vincolo e non alla legittimità del decreto genetico, esula dal perimetro del riesame del sequestro conservativo.
- La quantificazione del credito da garantire con sequestro conservativo può essere operata in modo approssimativo sulla base di elementi quali numero delle persone offese, petitum delle parti civili, causale delle pretese risarcitorie e ammontare delle somme richieste nell'istanza di vincolo.
- Ai fini del sequestro conservativo è sufficiente il fondato motivo di ritenere insufficiente la garanzia patrimoniale del debitore; non occorre la prova di una specifica e attuale attività di dispersione patrimoniale, essendo sufficiente anche la compromissione della garanzia per effetto di operazioni economiche che indeboliscano il patrimonio.
- La valutazione sulla consistenza del patrimonio del debitore e sulla sufficienza o meno della garanzia è apprezzamento di merito, insindacabile in cassazione quando sorretto da motivazione esistente e non meramente apparente.
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