Cassazione Penale, Sentenza n. 47763/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto che ha respinto le opposizioni allo stato passivo svolte nell'ambito di procedura di prevenzione ex d.lgs. n.159/2011. Le censure principali erano: (i) per la banca (Credito Emiliano) che il pagamento di somme era avvenuto per merce effettivamente fornita e quindi il credito doveva essere ammesso; (ii) per vari soggetti (dipendenti, compratori, professionisti, società fornitrici) la pretesa che i rispettivi crediti fossero anteriori al sequestro e pertanto tutelabili ai sensi dell'art.52 d.lgs.159/2011 (retribuzioni, TFR, prezzi di vendita o permute, canoni con patto di riscatto, crediti per servizi e fatture); (iii) Vescovi ha dedotto di aver agito tramite mandatario e di avere diritto di credito per permuta e pagamento, chiedendo riconoscimento della legittimazione e dell'anteriorità del credito. Le censure in cassazione denunciavano, a vario titolo, carenze o illogicità della motivazione del Tribunale, violazioni di norme procedurali e sostanziali (art.52, 54, 57 d.lgs.159/2011; artt. del codice civile relativi alla prova e alla data certa, e norme di diritto processuale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, ad eccezione di quello di Mazzatosta Marco Valerio. Per Mazzatosta la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, ha annullato il decreto impugnato limitatamente alla sua posizione e ha disposto il rinvio al Tribunale di Roma per il proseguimento del giudizio. Per tutti gli altri ricorrenti la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, generici o non consentiti, confermando di fatto la valutazione di merito del Tribunale (che aveva escluso l'anteriorità o la data certa dei titoli, o la buona fede dei richiedenti) e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una somma pari a euro 3.000 a titolo di spese in favore della cassa delle ammende o equivalente valutazione equitativa.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 52
La Corte ribadisce che l'art.52 tutela i crediti anteriori al sequestro se sono certi, datati anteriormente e il titolare è in buona fede; richiede che il giudice verifichi preliminarmente anteriorità e certezza del credito per ammetterlo nello stato passivo, evitando simulazioni volte ad eludere la misura
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 54
Norma richiamata nelle censure (prededucibilità di talune posizioni, es. crediti da lavoro); la Corte valuta che per essere prededucibili occorre fondatezza e prova della natura del credito, oltre alla sua anteriorità
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 57
Norma invocata in relazione ai termini e modalità di presentazione delle domande di verifica del credito; la Corte ha esaminato la tempestività della domanda di Mazzatosta e ha ammesso che la sua domanda era stata presentata tempestivamente
art. 56 d.lgs. n. 159/2011
Riferimento alla udienza di verifica dei crediti: la decisione del Tribunale è stata adottata dopo la verifica ex art.56 e la Cassazione ha valutato la regolarità di tale procedimento e delle conclusioni assunte
codice civile, art. 2704
La Corte richiama il principio della 'data certa' per i documenti che comprovano la preesistenza del credito rispetto al sequestro; la mancanza di data certa è motivo per non ammettere il credito nello stato passivo
codice civile, art. 2697
Richiamato da Vescovi nelle censure in ordine all'onere della prova; la Corte ha ritenuto che gli elementi prodotti non soddisfacevano l'onere probatorio richiesto per dimostrare il mandato e l'anteriorità del credito
codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
Richiamato nelle impugnazioni come vizio di motivazione (mancanza o manifesta illogicità); la Corte ha verificato la completezza e logicità della motivazione del Tribunale e ha ritenuto infondate le censure
disp. att. cod. proc. pen., art. 173
Norma procedurale di sintesi dei motivi in cassazione: la Corte ha valutato i motivi nei limiti di quanto esposto ai sensi di questa disposizione
codice di procedura penale, art. 597
Articolo invocato dalla banca in ricorso; la Corte ha ritenuto infondate e non consentite le doglianze relative alla valutazione della domanda di credito e ai termini di presentazione
codice di procedura civile, artt. 112 e 115 (richiamati dai ricorrenti)
Richiami relativi ai mezzi di prova e al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha osservato che i ricorrenti non hanno prodotto elementi nuovi idonei a confutare la motivazione del Tribunale
Massime di principio
- Per ottenere l'ammissione di un credito in procedure di prevenzione è essenziale provare l'anteriorità rispetto al sequestro con documenti aventi data certa; le fatture isolate, senza elementi integrativi (registrazioni contabili chiuse, documenti di trasporto datati, annotazioni con data certa), spesso non bastano
- Le notifiche e i termini processuali devono essere rispettati: la presentazione tardiva della domanda o la notifica all'indirizzo diverso da quello ufficiale (es. PEC iscritta in registri ufficiali) può determinare l'inammissibilità della domanda
- In cassazione non è sufficiente riproporre in termini generici le argomentazioni di merito: occorre dedurre specifici vizi di diritto o di motivazione contestando punto per punto il ragionamento del giudice di merito
- La buona fede del terzo creditore va provata e non può essere presunta; posizioni di soggetti coinvolti in procedimenti penali o contestati dall'amministratore giudiziario rendono più difficile ottenere tutela
- Le controversie relative a rapporti mandatari o ad operazioni con permute/riscatto richiedono documentazione chiara sul ruolo e sui poteri (mandato con rappresentanza, scritture con data certa); l'assenza di tali prove ostacola il riconoscimento del credito
- Nel caso di pagamenti effettuati da banche o altri soggetti, la rilevanza sostanziale è data dalla prova dell'effettiva erogazione collegata a una fornitura certa e alla tempestività della domanda; problemi organizzativi interni dell'ente non giustificano la tardività processuale
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