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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47763/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto che ha respinto le opposizioni allo stato passivo svolte nell'ambito di procedura di prevenzione ex d.lgs. n.159/2011. Le censure principali erano: (i) per la banca (Credito Emiliano) che il pagamento di somme era avvenuto per merce effettivamente fornita e quindi il credito doveva essere ammesso; (ii) per vari soggetti (dipendenti, compratori, professionisti, società fornitrici) la pretesa che i rispettivi crediti fossero anteriori al sequestro e pertanto tutelabili ai sensi dell'art.52 d.lgs.159/2011 (retribuzioni, TFR, prezzi di vendita o permute, canoni con patto di riscatto, crediti per servizi e fatture); (iii) Vescovi ha dedotto di aver agito tramite mandatario e di avere diritto di credito per permuta e pagamento, chiedendo riconoscimento della legittimazione e dell'anteriorità del credito. Le censure in cassazione denunciavano, a vario titolo, carenze o illogicità della motivazione del Tribunale, violazioni di norme procedurali e sostanziali (art.52, 54, 57 d.lgs.159/2011; artt. del codice civile relativi alla prova e alla data certa, e norme di diritto processuale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, ad eccezione di quello di Mazzatosta Marco Valerio. Per Mazzatosta la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, ha annullato il decreto impugnato limitatamente alla sua posizione e ha disposto il rinvio al Tribunale di Roma per il proseguimento del giudizio. Per tutti gli altri ricorrenti la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, generici o non consentiti, confermando di fatto la valutazione di merito del Tribunale (che aveva escluso l'anteriorità o la data certa dei titoli, o la buona fede dei richiedenti) e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una somma pari a euro 3.000 a titolo di spese in favore della cassa delle ammende o equivalente valutazione equitativa.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 52

    La Corte ribadisce che l'art.52 tutela i crediti anteriori al sequestro se sono certi, datati anteriormente e il titolare è in buona fede; richiede che il giudice verifichi preliminarmente anteriorità e certezza del credito per ammetterlo nello stato passivo, evitando simulazioni volte ad eludere la misura

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 54

    Norma richiamata nelle censure (prededucibilità di talune posizioni, es. crediti da lavoro); la Corte valuta che per essere prededucibili occorre fondatezza e prova della natura del credito, oltre alla sua anteriorità

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 57

    Norma invocata in relazione ai termini e modalità di presentazione delle domande di verifica del credito; la Corte ha esaminato la tempestività della domanda di Mazzatosta e ha ammesso che la sua domanda era stata presentata tempestivamente

  • art. 56 d.lgs. n. 159/2011

    Riferimento alla udienza di verifica dei crediti: la decisione del Tribunale è stata adottata dopo la verifica ex art.56 e la Cassazione ha valutato la regolarità di tale procedimento e delle conclusioni assunte

  • codice civile, art. 2704

    La Corte richiama il principio della 'data certa' per i documenti che comprovano la preesistenza del credito rispetto al sequestro; la mancanza di data certa è motivo per non ammettere il credito nello stato passivo

  • codice civile, art. 2697

    Richiamato da Vescovi nelle censure in ordine all'onere della prova; la Corte ha ritenuto che gli elementi prodotti non soddisfacevano l'onere probatorio richiesto per dimostrare il mandato e l'anteriorità del credito

  • codice di procedura penale, art. 606, lett. e)

    Richiamato nelle impugnazioni come vizio di motivazione (mancanza o manifesta illogicità); la Corte ha verificato la completezza e logicità della motivazione del Tribunale e ha ritenuto infondate le censure

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    Norma procedurale di sintesi dei motivi in cassazione: la Corte ha valutato i motivi nei limiti di quanto esposto ai sensi di questa disposizione

  • codice di procedura penale, art. 597

    Articolo invocato dalla banca in ricorso; la Corte ha ritenuto infondate e non consentite le doglianze relative alla valutazione della domanda di credito e ai termini di presentazione

  • codice di procedura civile, artt. 112 e 115 (richiamati dai ricorrenti)

    Richiami relativi ai mezzi di prova e al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha osservato che i ricorrenti non hanno prodotto elementi nuovi idonei a confutare la motivazione del Tribunale

Massime di principio

  • Per ottenere l'ammissione di un credito in procedure di prevenzione è essenziale provare l'anteriorità rispetto al sequestro con documenti aventi data certa; le fatture isolate, senza elementi integrativi (registrazioni contabili chiuse, documenti di trasporto datati, annotazioni con data certa), spesso non bastano
  • Le notifiche e i termini processuali devono essere rispettati: la presentazione tardiva della domanda o la notifica all'indirizzo diverso da quello ufficiale (es. PEC iscritta in registri ufficiali) può determinare l'inammissibilità della domanda
  • In cassazione non è sufficiente riproporre in termini generici le argomentazioni di merito: occorre dedurre specifici vizi di diritto o di motivazione contestando punto per punto il ragionamento del giudice di merito
  • La buona fede del terzo creditore va provata e non può essere presunta; posizioni di soggetti coinvolti in procedimenti penali o contestati dall'amministratore giudiziario rendono più difficile ottenere tutela
  • Le controversie relative a rapporti mandatari o ad operazioni con permute/riscatto richiedono documentazione chiara sul ruolo e sui poteri (mandato con rappresentanza, scritture con data certa); l'assenza di tali prove ostacola il riconoscimento del credito
  • Nel caso di pagamenti effettuati da banche o altri soggetti, la rilevanza sostanziale è data dalla prova dell'effettiva erogazione collegata a una fornitura certa e alla tempestività della domanda; problemi organizzativi interni dell'ente non giustificano la tardività processuale

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