Cassazione Civile, Ordinanza n. 09048/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario nel quale un preavviso di fermo amministrativo era stato annullato e la controparte soccombente era stata condannata a rifondere le spese, con distrazione in favore del difensore antistatario. Poiché l’importo liquidato non veniva spontaneamente corrisposto, il difensore avviava il giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. 546/1992 per ottenere l’esecuzione del capo sulle spese. Dopo una prima declaratoria di inammissibilità, cassata con rinvio, il giudizio veniva riassunto; nelle more l’ADER pagava il dovuto, ma il giudice di rinvio liquidava le spese dei vari gradi in misura molto contenuta, omettendo inoltre alcune fasi (istruttoria e decisionale) e parametrando la liquidazione su importi ritenuti inferiori ai minimi applicabili. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 15 d.lgs. 546/1992, 75 disp. att. c.p.c., 4 d.m. 55/2014 e tabelle allegate, nonché degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che il giudice non poteva discostarsi dai minimi tariffari in modo da liquidare somme simboliche o comunque inferiori ai limiti consentiti, e che dovevano essere riconosciute tutte le fasi effettivamente svolte, compresa quella istruttoria e quella decisionale, per i giudizi di merito e di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel regime del d.m. 55/2014 applicabile ratione temporis, come modificato dal d.m. 37/2018, la liquidazione giudiziale dei compensi professionali deve rispettare i parametri e non può scendere oltre il minimo consentito dalla disciplina applicabile; ha inoltre valorizzato il principio di onnicomprensività e la necessità di correlare il compenso alle attività effettivamente svolte. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. 546/1992
indicato come base del giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato tributario
art. 15 d.lgs. 546/1992
richiamato quale norma sulla condanna alle spese nel processo tributario
art. 75 disp. att. c.p.c.
richiamato tra le norme denunciate per la liquidazione delle spese
art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55
interpretato nel senso che, nel testo applicabile ratione temporis, la riduzione rispetto ai parametri non poteva travalicare i limiti consentiti e la liquidazione doveva rispettare i minimi applicabili
artt. 13 e 18 d.m. 10 marzo 2014 n. 55
richiamati come base del sistema parametrico forense; l'art. 18 è letto nel senso dell'onnicomprensività del compenso stragiudiziale, salvo attività autonome
d.m. 5 aprile 2014 n. 55
considerato il testo applicabile ai compensi forensi nella fase di liquidazione giudiziale
d.m. 3 aprile 2018 n. 37
ritenuto decisivo per chiarire che la discrezionalità del giudice nella riduzione dei parametri non consente di scendere oltre le soglie minime previste
d.m. 20 luglio 2012 n. 140
menzionato come disciplina precedente sostituita dal d.m. 55/2014
d.m. 7 agosto 2022 n. 147
richiamato come modifica successiva non applicabile ratione temporis, ma utile a confermare la tendenza a ridurre la discrezionalità nella liquidazione
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro della motivazione del provvedimento
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione
art. 360, n. 3 c.p.c.
indicato quale vizio dedotto in cassazione
art. 2697 c.c.
non espressamente richiamato ma evocato indirettamente dall'assetto dell'onere di provare le attività svolte? null
art. 13 l. 31 dicembre 2012 n. 247
richiamato quale base della disciplina dei compensi forensi e dei parametri applicabili
art. 101 TFUE
evocato nel ragionamento sulla compatibilità comunitaria delle tariffe/minimi professionali
art. 5 TUE
richiamato in relazione ai limiti per gli Stati membri rispetto alle regole di concorrenza
Massime di principio
- In tema di compensi professionali liquidati giudizialmente, il giudice deve applicare i parametri vigenti al momento della liquidazione quando la prestazione non sia ancora interamente esaurita; il compenso ha natura unitaria e va commisurato all'opera complessivamente prestata.
- Nel regime del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, la liquidazione del compenso forense è sì discrezionale entro la forbice parametrica, ma non può tradursi in una riduzione oltre il minimo consentito dalla disciplina applicabile, né in importi meramente simbolici.
- L'uso dell'inciso "di regola" nella disciplina parametrica, nel testo applicabile ratione temporis, consentiva al giudice di motivare lo scostamento dai valori medi; tuttavia tale discrezionalità non legittimava il superamento delle soglie minime risultanti dal sistema normativo vigente.
- Le fasi del giudizio devono essere remunerate se effettivamente svolte; è illegittima l'omissione della liquidazione di una fase processuale svolta, quando le attività riconducibili a quella fase risultino dagli atti.
- Nel sistema delle spese professionali forensi, il principio di onnicomprensività opera soprattutto per l'attività stragiudiziale, salvo che l'affare sia scomponibile in fasi o parti autonome, ma la liquidazione deve comunque restare coerente con l'effettività dell'attività svolta.
- La compatibilità dei minimi tariffari professionali con il diritto dell'Unione europea non è esclusa per il solo fatto che la tariffa sia fissata con atto statale secondo un procedimento che coinvolga gli organi professionali e il Ministero competente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08863/2024 del 04/04/2024
- ordinanza_civile · 4 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08864/2024 del 04/04/2024
- ordinanza_civile · 4 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08865/2024 del 04/04/2024
- ordinanza_civile · 4 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08866/2024 del 04/04/2024
- ordinanza_civile · 4 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08867/2024 del 04/04/2024
- ordinanza_civile · 4 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08868/2024 del 04/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →