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Ordinanza

Ordinanza n. 270/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600526

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione provinciale di annullamento in autotutela della procedura concorsuale, del bando e della graduatoria finale per la copertura di un posto dirigenziale nel settore Polizia Locale e Sicurezza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione pubblica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la determinazione con cui la Provincia di Cosenza ha annullato in autotutela la precedente determinazione di indizione del concorso, il bando, gli atti connessi e la graduatoria finale. Sono stati inoltre impugnati, ove necessario, gli atti dell’Ispettorato per la Funzione Pubblica che avevano chiesto chiarimenti, espresso dubbi sui requisiti del bando e richiesto di conoscere le determinazioni dell’Ente, nonché gli atti organizzativi e programmatori provinciali che avevano soppresso o riconsiderato la struttura dirigenziale della Polizia Provinciale, richiamando il riordino delle funzioni delle Province, l’assenza della polizia locale tra le funzioni fondamentali provinciali, le esigenze di efficienza gestionale e la situazione finanziaria dell’Ente. Il ricorrente ha altresì contestato, nei limiti indicati in ricorso, disposizioni del regolamento di polizia provinciale sui requisiti psico-fisici e attitudinali e il regolamento regionale. Dalla presente ordinanza emerge soltanto la valutazione cautelare del periculum e la ponderazione dell’interesse pubblico sottesa all’autotutela; non sono specificamente esaminati i singoli motivi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. In sede di delibazione sommaria, ha ritenuto insussistente un periculum cautelare non adeguatamente tutelabile, poiché il pregiudizio allegato dal ricorrente è suscettibile di reintegrazione in forma specifica e, ove ne ricorrano i presupposti, anche di risarcimento per equivalente. Il Collegio ha inoltre rilevato che l’interesse pubblico alla copertura della posizione dirigenziale è stato adeguatamente ponderato dall’Amministrazione nell’esercizio del potere di autotutela, anche in considerazione della scelta di conformarsi al parere, non vincolante, dell’Ispettorato per la Funzione Pubblica sui requisiti previsti e dell’esigenza di evitare possibili profili di responsabilità amministrativo-contabile. Le spese sono state compensate, in ragione del limitato vaglio proprio della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    previa concessione delle misure cautelari collegiali ex art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riguardo al pregiudizio allegato e alla sua effettiva irreparabilità.

  • art. 60, comma 6, d.lgs. 165/2001

    ai sensi dell’art. 60, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.

    La disposizione è richiamata quale base del potere dell’Ispettorato per la Funzione Pubblica di chiedere chiarimenti all’amministrazione.

  • art. 243-bis TUEL

    piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del TUEL

    La disposizione è richiamata negli atti provinciali quale elemento della situazione finanziaria dell’Ente e della necessità di contenimento della spesa.

  • art. 97 Cost.

    principi di economicità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.)

    È richiamato negli atti provinciali per giustificare la riorganizzazione e la mancata conservazione di una struttura dirigenziale dedicata alla Polizia Provinciale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio allegato può essere reintegrato mediante riedizione del potere, reintegrazione in forma specifica o, ricorrendone i presupposti, risarcimento per equivalente.
  • Nella valutazione cautelare di un provvedimento di autotutela, il giudice può considerare, in via sommaria, l’adeguata ponderazione dell’interesse pubblico compiuta dall’amministrazione, anche quando l’autotutela sia stata esercitata tenendo conto di un parere non vincolante di un organo ispettivo.
  • L’esigenza di evitare possibili profili di responsabilità amministrativo-contabile può concorrere, insieme alle esigenze di riorganizzazione, efficienza e sostenibilità finanziaria, alla ponderazione dell’interesse pubblico sottesa all’esercizio dell’autotutela.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRiordino e organizzazione della PATutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareAutotutela decisoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoResponsabilità precontrattuale

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