Ordinanza n. 3289/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a)del provvedimento del Consolato Generale d’Italia in Chicago prot. n. 10405 del 16.12.2025, notificato in pari data, con cui è stata respinta l’istanza presentata dai ricorrenti volta ad ottenere il visto d’ingresso per residenza elettiva (doc. 1); b) di ogni altro atto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presup-posto o consequenziale, anche non conosciuto dai ricorrenti, comunque connesso a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per residenza elettiva adottato dal Consolato Generale d’Italia in Chicago
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedenti visto)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego consolare del visto d'ingresso per residenza elettiva, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la contestazione riguarda la valutazione delle risorse economiche necessarie al rilascio del visto: i ricorrenti hanno dedotto la disponibilità di somme liquide derivanti dalla vendita dell'abitazione, destinate a sostenere il loro impegno economico nelle more dell'entrata a regime del piano pensionistico. Il giudice ha ritenuto rilevante, ai fini cautelari, la mancata o non adeguata considerazione di tali disponibilità.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ravvisando il periculum in mora nelle specifiche deduzioni dei ricorrenti. Quanto al fumus boni iuris, ha richiamato l'orientamento secondo cui anche le somme liquide depositate su conti correnti, se di entità rilevante, possono essere positivamente valutate per accertare la disponibilità delle risorse economiche necessarie al visto per residenza elettiva. Ha ritenuto prima facie sufficiente l'importo derivante dalla vendita dell'abitazione a sostenere l'impegno economico dei ricorrenti nelle more dell'entrata a regime del piano pensionistico. Ha quindi imposto alla sede diplomatica una complessiva nuova valutazione di tali profili entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 3 novembre 2026; le spese sono state rimesse al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto l'istanza cautelare, ravvisando il periculum in mora e una valutazione prima facie favorevole sulla sufficienza delle risorse economiche.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità degli interessati; non incide sulla decisione cautelare.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità; non incidono sulla decisione cautelare.
Massime di principio
- Ai fini della verifica delle risorse economiche necessarie per il rilascio del visto d'ingresso per residenza elettiva, l'amministrazione può e deve considerare anche somme liquide di entità rilevante depositate su conti correnti, purché valutate nell'ambito dell'accertamento complessivo della sostenibilità economica del richiedente.
- Quando la liquidità derivante dalla vendita di un'abitazione appare prima facie sufficiente a sostenere l'impegno economico del richiedente nelle more dell'entrata a regime del piano pensionistico, il diniego del visto deve essere preceduto da una nuova e complessiva valutazione di tale elemento da parte della sede diplomatica.
- In sede cautelare, la sussistenza del periculum in mora e la plausibile rilevanza di risorse economiche non adeguatamente considerate possono giustificare l'accoglimento dell'istanza e l'ordine all'amministrazione di riesaminare la posizione entro un termine fissato dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 1257/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 233/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 234/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 279/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 280/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 281/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →