Sentenza n. 4315/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 840 del 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza-ingiunzione di pagamento di euro 166.276,35 per oneri concessori, sanzioni per ritardato pagamento, interessi e spese
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha appellato la sentenza del TAR Toscana n. 840 del 2024, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza-ingiunzione comunale. Ha dedotto, in primo luogo, errore in iudicando, omessa pronuncia, violazione del principio della domanda e degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonché erronea applicazione dell’art. 2945 c.c., sostenendo che il precedente giudizio amministrativo, promosso dalla debitrice contro la delibera comunale e le richieste di pagamento, non avrebbe potuto interrompere o sospendere la prescrizione del credito del Comune, trattandosi di un giudizio instaurato dal debitore e relativo a una posizione di interesse legittimo. Con il secondo motivo ha censurato nuovamente l’applicazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., rilevando che il Comune si sarebbe limitato a chiedere il rigetto del ricorso senza formulare una domanda espressa di accertamento positivo del credito e che il precedente giudizio si era concluso con pronunce di irricevibilità e inammissibilità, quindi con una decisione di rito e non di merito. Un ulteriore motivo, dipendente dai precedenti, è stato assorbito.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto che la proposizione nel 2005 del giudizio amministrativo da parte della società, volto a contestare gli atti con cui il Comune aveva esercitato il proprio credito per oneri concessori e sanzioni, avesse prodotto l’effetto interruttivo permanente della prescrizione. Ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio e resta sospesa sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. È irrilevante che il giudizio sia stato promosso dal debitore mediante un’azione di accertamento negativo, anziché dal creditore, poiché la resistenza del Comune, diretta a ottenere il rigetto della domanda e a ribadire la fondatezza del credito, è idonea a integrare una richiesta di accertamento positivo implicitamente compresa nel thema decidendum. È altresì irrilevante che il precedente giudizio si sia concluso con pronunce di rito, poiché la legge ricollega l’effetto interruttivo alla notificazione dell’atto introduttivo e il suo effetto permanente al passaggio in giudicato della decisione che definisce il giudizio, senza distinguere in base alla natura, di merito o processuale, della decisione. Poiché il precedente giudizio si è definito con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4613 del 2018 e l’ordinanza-ingiunzione è stata notificata il 1 luglio 2020, il termine decennale di prescrizione non era decorso. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 5.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2943 c.c.
Ai sensi dell’art. 2943, comma 1, del codice civile l’interruzione della prescrizione si realizza dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio.
La notificazione dell’atto introduttivo di un giudizio interrompe la prescrizione; l’effetto può operare anche quando il giudizio sia promosso dal debitore con un’azione di accertamento negativo.
art. 2945 c.c.
La prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
L’effetto interruttivo è permanente sino al passaggio in giudicato della decisione che definisce il giudizio, anche se la decisione è di rito e non di merito.
art. 2943, comma 2, c.c.
La richiesta del convenuto di rigetto dell’azione di accertamento negativo può essere idonea a interrompere la prescrizione quando, in concreto, ribadisca le ragioni del credito e ne chieda giudizialmente l’accertamento.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, richiamate dall’appellante in tema di principio della domanda e obbligo di pronuncia.
art. 34 c.p.a.
Richiamato dall’appellante in relazione all’oggetto e ai limiti della pronuncia giurisdizionale.
art. 99 c.p.c.
Richiamato dall’appellante quale espressione del principio della domanda; il Collegio ha ritenuto comunque sufficiente, ai fini dell’effetto interruttivo, la resistenza del creditore alla domanda di accertamento negativo.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dall’appellante per denunciare omessa pronuncia; la censura non è stata accolta.
art. 128 l.r. n. 1/2005
Richiamato nella ricostruzione della sanzione del 40% applicata per il ritardato pagamento degli oneri concessori.
art. 42 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato nella ricostruzione della sanzione applicata per il ritardato pagamento degli oneri concessori.
Massime di principio
- La proposizione di un giudizio di accertamento negativo del credito da parte del debitore può interrompere la prescrizione del diritto vantato dal creditore, anche se l’iniziativa processuale non proviene dal titolare attivo della pretesa.
- La costituzione in giudizio del creditore convenuto, con richiesta di rigetto della domanda di accertamento negativo, può produrre l’effetto interruttivo della prescrizione quando costituisca, in concreto, una manifestazione della volontà di far valere e ottenere l’accertamento del proprio credito; tale accertamento positivo può essere implicitamente compreso nella domanda di rigetto.
- L’effetto interruttivo permanente previsto dal combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c. opera sino al passaggio in giudicato della decisione che definisce il giudizio, anche quando il giudizio si concluda con una pronuncia di irricevibilità o inammissibilità e non con una decisione di merito.
- Ai fini dell’interruzione e della sospensione della prescrizione rileva la funzione oggettiva dell’atto processuale quale manifestazione della volontà di far valere o di contestare il diritto, non la posizione processuale formale della parte che lo introduce né la natura, di merito o di rito, della decisione conclusiva.
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