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Sentenza

Sentenza n. 129/2026 - Bolzano, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trentino-Alto Adige - Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di conclusione negativa del procedimento di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione e della proposta di aggiudicazione, unitamente agli atti di gara presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva partecipato a una procedura aperta sopra soglia europea per l'affidamento quadriennale del servizio di ritiro e smaltimento di rifiuti pericolosi. Dopo l'annullamento in autotutela dell'originaria aggiudicazione disposta in suo favore, la stazione appaltante aveva comunicato che, a seguito del ricalcolo dei punteggi, la controinteressata risultava prima in graduatoria e aveva poi disposto l'aggiudicazione definitiva in suo favore. La ricorrente sosteneva che il documento di sintesi generato dalla piattaforma, riportando euro 0,00 alla voce relativa alle ulteriori componenti non soggette a ribasso, dimostrasse che tutte le concorrenti avevano assoggettato a ribasso gli oneri interni aziendali e i costi della manodopera. Deduceva, quindi, la violazione dell'art. 70, comma 4, lett. f), del d.lgs. 36/2023, del divieto di offerte al rialzo, della lex specialis, dei principi di buon andamento, imparzialità e fiducia, nonché eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Con il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 101, commi 1 e 3, e 17, comma 4, del d.lgs. 36/2023 e del principio di immodificabilità dell'offerta. La resistente e la controinteressata eccepivano l'inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione dell'aggiudicazione definitiva del 27 febbraio 2026, comunicata il 2 marzo 2026, e ne chiedevano comunque il rigetto nel merito. Prima dell'udienza la ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso e deduceva la sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la rinuncia non era stata notificata alle altre parti nei termini previsti dall'art. 84, comma 3, c.p.a., ma che la dichiarazione della ricorrente, confermata in udienza, costituiva comunque un fatto univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha esaminato la soccombenza virtuale e ha ritenuto fondati i rilievi di inammissibilità formulati dalle controparti: l'aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata era stata tempestivamente comunicata, non era stata impugnata e risultava pertanto inoppugnabile, sicché la ricorrente non avrebbe potuto ottenere alcuna utilità concreta dall'accoglimento del ricorso. Il ricorso sarebbe stato comunque infondato nel merito. Gli oneri aziendali interni e i costi della manodopera, pur dovendo essere indicati separatamente, fanno parte dell'offerta economica e non devono essere sommati autonomamente al prezzo complessivo offerto. La lex specialis e l'allegato C1 prevedevano infatti un prezzo unitario comprensivo dei costi della manodopera e del personale; il documento di sintesi generato automaticamente dalla piattaforma non prevaleva sull'allegato C1 in caso di discordanza. Ne derivava l'infondatezza della censura sul superamento dell'importo a base di gara e, conseguentemente, anche della censura relativa alla presunta modifica delle offerte. Le spese sono state poste a carico della ricorrente per soccombenza virtuale, nella misura di euro 2.000,00 oltre accessori per ciascuna delle due controparti. È stata respinta la richiesta di condanna per lite temeraria, non ravvisandosi malafede o colpa grave processuale.

Norme richiamate

  • artt. 60 e 120, comma 5, c.p.a.

    Hanno consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata nel rito appalti.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso non era stata notificata alle altre parti nei termini rituali; tuttavia, la dichiarazione è stata valutata come fatto univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023

    Impone l'indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri aziendali interni, senza trasformarli in componenti estranee all'offerta economica complessiva.

  • art. 91, comma 5, secondo periodo, d.lgs. 36/2023

    Nelle offerte l’operatore economico dichiara alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza

    La dichiarazione separata del prezzo, dei costi del personale e degli oneri aziendali conferma la distinta indicazione delle componenti, ma non la loro estraneità all'offerta economica.

  • art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023

    L’importo a base di gara ... comprende anche i costi della manodopera

    I costi della manodopera devono essere quantificati e indicati separatamente negli atti di gara, ma restano compresi nell'importo a base di gara e sono soggetti al ribasso, salvo il rispetto della disciplina applicabile.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; la censura non è stata accolta.

  • art. 26, commi 1 e 2, c.p.a.

    Richiamato per la disciplina delle spese di giudizio.

  • art. 96 c.p.c.

    La richiesta di condanna per lite temeraria è stata respinta per mancanza di malafede o colpa grave processuale.

Massime di principio

  • La mancata tempestiva impugnazione dell'aggiudicazione definitiva, una volta comunicata al concorrente, rende l'aggiudicazione inoppugnabile e determina l'inammissibilità del successivo ricorso contro atti connessi o confermativi quando dall'eventuale annullamento di questi ultimi non possa derivare alcuna utilità concreta per il ricorrente.
  • La rinuncia al ricorso non notificata ritualmente alle altre parti non determina necessariamente l'estinzione del giudizio, potendo la dichiarazione della parte, se univoca e confermata in udienza, essere valutata come prova della sopravvenuta carenza di interesse e condurre alla declaratoria di improcedibilità.
  • Nel regime del d.lgs. 36/2023, i costi della manodopera devono essere quantificati e indicati separatamente dalla stazione appaltante, ma restano compresi nell'importo a base di gara e, in linea generale, nell'importo complessivo soggetto a ribasso; l'indicazione separata non impone di sommarli nuovamente al prezzo offerto.
  • Gli oneri aziendali interni per la sicurezza e i costi della manodopera, benché indicati separatamente nell'offerta economica, costituiscono componenti dell'offerta stessa e non importi ulteriori da aggiungere autonomamente al prezzo complessivo dichiarato.
  • Ai fini dell'interpretazione dell'offerta economica, prevalgono le prescrizioni della lex specialis e i documenti espressamente individuati dalla disciplina di gara rispetto a un documento di sintesi generato automaticamente dalla piattaforma, quando il disciplinare stabilisca la prevalenza dei primi in caso di discordanza.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCosti della manodopera e oneri di sicurezza
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardivitàConcorrenza ed evidenza pubblica

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