Sentenza n. 252/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - della graduatoria finale dei vincitori “Profilo specialista giuridico amministrativo per Regioni, Città metropolitane ed Enti locali /Codice B3 – PUG”, pubblicata sul sito dedicato il 30 aprile 2025 e relativa al “Concorso pubblico, su base territoriale, per esami - indetto con bando pubblicato l’8 ottobre 2024 - per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell’area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e 2.129 unità destinate alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle medesime Regioni” (graduatoria nella quale l’attuale ricorrente non risulta inclusa per il Codice B3 PUG, evidentemente a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione); - ove esistente, del verbale (o dei verbali) con cui (con i quali) è stata approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sopra specificato; - degli atti di convocazione e di scelta delle sedi, ovvero del calendario di assunzione e degli atti di presa in servizio; - ove occorra ed in via dichiaratamente subordinata, ossia ove non sia altrimenti interpretabile, e nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, del sopra citato bando di concorso; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ivi compresi i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a risultare inserita in posizione utile (con il punteggio legittimamente spettantele) e nella graduatoria dei vincitori del concorso de quo, per il Codice B3 Puglia, in qualità 3 di riservataria per aver svolto il servizio civile, con tutti gli effetti consequenziali anche sull’eventuale assunzione dei vincitori che dovesse intervenire; con conseguente condanna della competente Amministrazione intimata all’adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tali pretese ovvero al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione di parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori riservisti del concorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale dei vincitori del concorso per il profilo di specialista giuridico amministrativo, codice B3-Puglia, nonché gli atti connessi, per omessa valutazione della riserva spettante a chi abbia svolto il servizio civile nazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato la graduatoria finale del concorso, deducendo che l’Amministrazione non aveva valutato il titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione, consistente nello svolgimento del servizio civile nazionale. Ha dedotto, in via principale, violazione della lex specialis, degli artt. 3, 4 e 97 Cost., dei principi di imparzialità, buon andamento e parità di trattamento, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta e violazione degli artt. 3, 6, 7 e 10 l. 241/1990, sostenendo che il servizio civile nazionale dovesse essere equiparato al servizio civile universale ai fini della riserva prevista dall’art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017 e dal bando. In via subordinata ha dedotto la violazione della disciplina del soccorso istruttorio, assumendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione della domanda qualora avesse ravvisato un’incompletezza documentale. In ulteriore subordine ha censurato la legittimità della lex specialis per contrasto con i principi di uguaglianza, ragionevolezza, imparzialità, buon andamento e par condicio. Le Amministrazioni hanno sostenuto che il mancato riconoscimento derivasse da una precisa scelta della Commissione, formalizzata nel verbale n. 8 del 14 aprile 2025, e hanno richiamato precedenti secondo cui servizio civile nazionale e servizio civile universale non sarebbero equiparabili.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando la propria precedente sentenza n. 12019/2025 quale precedente conforme e l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3231/2025. Il Collegio ha ritenuto che il servizio civile nazionale e quello universale siano caratterizzati da continuità normativa e sostanziale: il d.lgs. 40/2017 ha riorganizzato, senza sostituirlo integralmente, il precedente sistema del servizio civile nazionale; entrambi i servizi sono volontari, perseguono finalità analoghe di solidarietà sociale, difesa della Patria con mezzi non militari e formazione dei giovani, e presentano elementi comuni quanto a durata e requisiti. Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017, nel testo anteriore alla modifica del 2025, impone quindi di estendere la riserva anche a chi abbia svolto il servizio civile nazionale. La successiva modifica legislativa che ha espressamente inserito il riferimento al servizio civile nazionale è stata considerata confermativa di tale lettura, pur non avendo natura di interpretazione autentica e valendo formalmente per il futuro. È stato pertanto ritenuto fondato il primo motivo, con assorbimento delle censure subordinate relative al soccorso istruttorio e all’illegittimità della lex specialis. Le Amministrazioni sono state obbligate a rivalutare la posizione della ricorrente considerando il titolo di riserva e ad adottare ogni conseguente determinazione sull’esito della procedura concorsuale. Le spese sono state compensate, con obbligo di restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017
servizio civile universale
La disposizione, nel testo previgente alla riforma del 2025, deve essere interpretata in senso costituzionalmente orientato come comprensiva anche del servizio civile nazionale, in ragione della continuità normativa e dell’equivalenza sostanziale tra i due servizi.
art. 1, comma 5, del bando di concorso
La clausola del bando relativa alla riserva deve essere applicata includendo anche il servizio civile nazionale, ove il candidato abbia dichiarato il relativo titolo.
art. 4, comma 4, d.l. 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla l. 9 maggio 2025, n. 69
All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001»
La modifica legislativa, pur non avendo natura di interpretazione autentica e operando pro futuro, conferma la lettura estensiva già ricavabile dall’art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017.
art. 3 Cost.
secondo il quale situazioni uguali devono ricevere il medesimo trattamento
Il principio di uguaglianza impone di riconoscere la riserva ai volontari del servizio civile nazionale e del servizio civile universale, quando i due servizi presentano identiche finalità e caratteristiche sostanziali.
artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consentono al giudice di richiamare una precedente decisione della stessa Sezione come precedente conforme, con motivazione semplificata mediante riferimento alle ragioni già esposte.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Il contributo unificato deve essere restituito alla parte ricorrente vittoriosa.
Massime di principio
- Ai fini della riserva di posti prevista per lo svolgimento del servizio civile universale, il servizio civile nazionale disciplinato dalla l. 64/2001 deve essere considerato equiparabile quando il concorso sia stato bandito prima della modifica legislativa che ha espressamente inserito tale riferimento nell’art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017.
- L’equiparazione tra servizio civile nazionale e servizio civile universale discende dalla continuità normativa tra i due istituti, dalla comune natura volontaria, dalla coincidenza o analogia delle finalità di solidarietà sociale e difesa della Patria con mezzi non militari, nonché dalla sostanziale comunanza dei requisiti e della durata del servizio.
- La modifica dell’art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017, che ha espressamente esteso la riserva al servizio civile nazionale, non costituisce interpretazione autentica; tuttavia può confermare una lettura estensiva e costituzionalmente orientata della disciplina previgente, applicabile anche ai concorsi banditi anteriormente alla riforma.
- Quando l’Amministrazione omette di considerare il servizio civile nazionale quale titolo di riserva in una procedura concorsuale, la graduatoria deve essere annullata o rettificata nei limiti dell’interesse del candidato, imponendo la rivalutazione della posizione e l’adozione delle conseguenti determinazioni sull’esito della procedura.
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