Cassazione Penale, Sentenza n. 13288/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per errata determinazione del termine di prescrizione. Il Procuratore Generale contestava che il giudice di merito avesse calcolato la prescrizione applicando la disciplina della legge n. 251/2005 e non avesse correttamente considerato la prosecuzione della continuazione fino al 1/9/2017. Inoltre sosteneva che, per i fatti commessi dal 3/8/2017, dovesse applicarsi la sospensione del termine di prescrizione prevista dalla legge n. 103/2017, con conseguente proroga del termine prescrizionale e mancato maturare della prescrizione entro la pronuncia impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha chiarito che la sospensione prevista dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2017 e, nel caso concreto, ha calcolato la durata della sospensione (pari ad 1 anno, 3 mesi e 21 giorni, dal 2/1/2024 al 23/4/2025). Tenuto conto del termine di prescrizione prorogato per i reati contestati (anni 7 e mesi 6), la prescrizione non era ancora maturata per i reati commessi nel periodo 3/8/2017 - 1/9/2017. Di conseguenza la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a quei reati e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Potenza per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (comma finale)
Norma richiamata nel capo d'imputazione per la continuazione; utile al conteggio della pena e della prescrizione per reato continuato
art. 110 cod. pen.
Rilevato nel capo di imputazione per concorso di persone nel reato
art. 640, comma 2, n. 2-bis cod. pen.
Tipo di reato contestato (truffa aggravata) ai fini della determinazione del termine prescrizionale applicabile
art. 61, nn. 5) e 7) cod. pen.
Circostanze aggravanti richiamate nella valutazione del quadro normativo del reato
art. 157 cod. pen.
Norma sulla prescrizione che il ricorrente deduceva essere stata applicata erroneamente; la Cassazione è intervenuta sul computo prescrizionale
art. 159 cod. pen.
Regole sul momento di decorrenza della prescrizione, rilevanti nel caso di reato continuato (decorrenza dal giorno della cessazione della continuazione)
legge n. 251/2005
La corte ha rilevato che il giudice di merito aveva fatto riferimento a questa disciplina per il calcolo della prescrizione, ma il punto decisivo è stato l'applicazione della sospensione prevista dalla legge n. 103/2017 per i fatti compresi nel periodo rilevante
legge n. 103/2017
La Cassazione ha chiarito che la sospensione del termine di prescrizione prevista da questa legge si applica ai reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2017; nel caso concreto la sospensione è stata computata e ha fatto ritenere non ancora estinta la prescrizione per i fatti dal 3/8/2017 al 1/9/2017
Massime di principio
- Nel reato continuato il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione e va calcolato considerando la durata prescrizionale prevista per i singoli reati in continuazione.
- Le sospensioni legislative del termine di prescrizione (es. legge n. 103/2017) si applicano soltanto ai reati commessi nel periodo temporale stabilito dalla norma; non possono essere estese a fatti anteriori o posteriori a quel periodo.
- Quando la cessazione della continuazione ricade nel periodo di vigenza di una norma di sospensione, nel computo della prescrizione occorre sommare la durata della sospensione prevista dalla norma.
- Se la Cassazione accerta errore nel calcolo della prescrizione per una parte dei fatti, può annullare la sentenza limitatamente a quei capi senza rinvio e rinviare gli atti al giudice di merito per il prosieguo sugli altri aspetti.
- Nel determinare la prescrizione è importante indicare con precisione le date di inizio e fine della continuazione e le date di efficacia delle norme che sospendono o modificano i termini, perché anche pochi giorni possono mutare l'orientamento sulla estinzione del reato.
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