Sentenza n. 511/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 207/2025, depositata e resa pubblica il 09.04.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 127/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 17.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 12.01.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite Carta elettronica del docente e condannato il Ministero all'emissione della Carta e all'accredito complessivo di 1.000 euro, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata al Ministero il 17 luglio 2025, ma l'Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna del Ministero a un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inadempimento, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con termine di 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza degli stanziamenti, ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996; non è stato previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. La richiesta di astreinte è stata respinta: da un lato, la nomina del commissario costituisce rimedio idoneo all'inerzia; dall'altro, ricorrono le "altre ragioni ostative" richiamate dall'Adunanza Plenaria n. 15/2014, considerata la complessità del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di strutture e soggetti diversi, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione e non al sostentamento del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo o di altro provvedimento giurisdizionale esecutivo.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ai sensi del comma 4, lett. e), imporre una penalità di mora; quest'ultima non è automatica e può essere esclusa in presenza di ragioni ostative.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere disposta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto è stata esclusa in ragione della nomina del commissario e di ulteriori ragioni ostative.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione statale; nel caso concreto il termine era decorso inutilmente.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso; il TAR ha attribuito tale facoltà al commissario ad acta.
art. 1 l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Prevede l'avvalimento del Ministero di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 25 giugno 2014, n. 15
Ha chiarito che, nei confronti dell'Amministrazione, l'astreinte può essere esclusa non solo per manifesta iniquità, ma anche per autonome "altre ragioni ostative", connesse alle difficoltà di adempimento derivanti da vincoli normativi e di bilancio, dallo stato della finanza pubblica e dalla rilevanza di specifici interessi pubblici.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone a un'Amministrazione statale l'erogazione di una prestazione, il giudice deve ordinare l'adempimento entro un termine determinato quando risultino notificato il titolo esecutivo e inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, individuandone le funzioni, il termine per l'intervento e, ove necessario, la facoltà di delega a strutture amministrative territoriali competenti.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell'inottemperanza: può essere negata quando la nomina del commissario ad acta offre uno strumento esecutivo adeguato e ricorrono ulteriori ragioni ostative, valutate in concreto.
- Tra le ragioni ostative all'astreinte nei confronti di un'Amministrazione possono rientrare la complessità e la pluralità delle fasi procedimentali necessarie all'adempimento, il coinvolgimento di soggetti e strutture diversi, l'eccezionale serialità del contenzioso e la natura non essenziale della prestazione dovuta.
- Il commissario ad acta, quando sia un dipendente già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, opera quale organo ausiliario del giudice senza diritto a un compenso aggiuntivo; in caso di incapienza degli stanziamenti specificamente destinati al pagamento, può ricorrere al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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