Sentenza n. 475/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia - Sez. Lavoro n. 192 del 20.03.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia - Sezione Lavoro n. 192 del 20 marzo 2024, relativa alla Carta Docente e alla retribuzione professionale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia, notificata al Ministero il 21 marzo 2024 e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite Carta Docente per l'anno scolastico 2022/23 e condannato il Ministero al pagamento di euro 1.292,04 lordi, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docente. Deduceva l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 senza che l'Amministrazione avesse adempiuto. Domandava inoltre l'erogazione della Carta Docente anche per l'anno scolastico 2023/24, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento del titolo giudiziale e ha rilevato che il Ministero, pur costituito, non aveva contestato l'esistenza o l'ammontare del credito né fornito indicazioni sull'andamento della procedura. Ha quindi accertato l'inottemperanza del Ministero rispetto agli obblighi di pagamento derivanti dalla sentenza del giudice del lavoro e gli ha ordinato di effettuare i pagamenti dovuti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Ha invece respinto la richiesta di erogazione della Carta Docente per l'anno scolastico 2023/24, poiché tale beneficio non era riconosciuto dal titolo da eseguire. Per l'ipotesi di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per provvedere al pagamento, a spese dell'Amministrazione inadempiente. Le spese del giudizio sono state compensate per soccombenza reciproca e per la condotta processuale del ricorrente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Fondamento dell'azione di ottemperanza e dei poteri del giudice amministrativo nell'accertare l'inottemperanza e disporre le misure necessarie all'esecuzione del titolo.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche in esecuzione di provvedimenti giudiziari può essere richiesto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni; nel caso concreto tale termine era decorso senza adempimento.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Previsione del beneficio economico annuale tramite la Carta elettronica del docente, riconosciuto dal titolo giudiziale limitatamente all'anno scolastico 2022/23.
Massime di principio
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, l'inerzia dell'amministrazione nell'eseguire una sentenza di condanna al pagamento di somme consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inadempimento e ordinare l'esecuzione del pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve mantenere l'esecuzione entro i limiti oggettivi del titolo giudiziale: non può estendere il beneficio riconosciuto dalla sentenza a periodi o prestazioni ulteriori non contemplati nel titolo.
- In caso di persistente mancata esecuzione dell'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando il termine per il suo intervento e ponendo i relativi costi a carico dell'amministrazione inadempiente.
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