Cassazione Penale, Sentenza n. 27382/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 18/01/2024 della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia. La Corte d'appello aveva rilevato la mancata produzione, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., e, con riguardo alla Zheng, l'assenza della sottoscrizione dell'atto di appello da parte della imputata, essendo l'atto sottoscritto solo dal difensore e non riconducibile alla stessa. I ricorrenti hanno altresì dedotto la illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter, per violazione dei principi di parità delle parti e del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché formulati con motivi generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità sollevata rispetto ai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., affermando che le norme disciplinano le modalità di esercizio dell'impugnazione da parte del difensore e non incidono sul diritto soggettivo di impugnare. Quanto ai profili di fatto, la difesa non ha provato l'esistenza o il deposito di una valida elezione o dichiarazione di domicilio né il conferimento di mandato specifico per l'impugnazione; inoltre è stato rilevato che l'appello della Zheng non era sottoscritto dalla stessa. Per tutti questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen., commi 1-ter e 1-quater
introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Le disposizioni richiedono, a pena di inammissibilità, il deposito unitamente all'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio e, in caso di assenza dell'imputato, del mandato ad impugnare. La Corte ha ritenuto che tali prescrizioni regolino le modalita' di esercizio dell'impugnazione da parte del difensore e non limitino il diritto sostanziale dell'imputato ad impugnare; la questione di illegittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata.
art. 164 cod. proc. pen.
Citato dalla difesa in combinato con altre norme per sostenere un contrasto normativo; la Corte non ha ritenuto che la situazione denunciata implichi un vulnus interpretativo derubricabile dal combinato disposto con l'art. 601.
art. 601 cod. proc. pen.
Riferimento normativo collegato alla disciplina delle impugnazioni; la Corte ha richiamato la disciplina concludendo che le regole di forma contestate non inficiano il diritto di difesa né la possibilità materiale di impugnare.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
La difesa ha presentato i motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi di questa disposizione; la Corte ha ritenuto comunque i motivi generici e aspecifici.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende; la Corte ha applicato questa sanzione, quantificandola in euro 3.000 per ciascun ricorrente.
Costituzione della Repubblica (artt. 24, 27, 111)
La difesa invocava violazioni di tali articoli. La Corte ha escluso il contrasto, ritenendo che le norme di forma impugnate non ledano il diritto di difesa, il principio di responsabilità personale o il giusto processo.
Massime di principio
- Per essere ammissibile un appello in materia penale, l'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio richieste dall'art. 581, comma 1-ter; se tale dichiarazione è stata resa nel primo grado deve comunque essere allegata o richiamata nell'atto di appello.
- Se l'imputato era assente nel giudizio di merito, l'impugnazione da parte del difensore richiede il deposito del mandato specifico rilasciato successivamente alla sentenza, salvo diversa previsione normativa.
- L'atto di impugnazione deve essere riconducibile all'imputato: un'appello sottoscritto solo dal difensore, senza dichiarazione di rappresentanza o firma dell'imputato, può essere dichiarato inammissibile per mancanza di sottoscrizione riconducibile all'interessato.
- Le censure generiche e prive di specificità fattuale o probatoria in cassazione sono frequentemente inammissibili: il ricorrente deve indicare con precisione gli elementi di fatto e di diritto che giustificano la censura e produrre o richiamare le prove documentali pertinenti.
- Le questioni di legittimità costituzionale avverso prescrizioni formali procedurali vengono spesso respinte se la norma appare regolatrice di modalità di esercizio di diritti processuali e non di diritti sostanziali; tali censure richiedono argomentazioni convincenti per superare la presunzione di legittimità.
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