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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-639/20

Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 23 March 2021. — CEDC International sp. z o.o. v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue of law is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Appeal not allowed to proceed. — Case C-639/20 P

Giurisprudenza europea62020CO0639

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto la richiesta di ammissione del ricorso proposto da CEDC International contro la sentenza del Tribunale in una controversia di opposizione su marchio UE. Ha ritenuto che i motivi dedotti non dimostrassero l’esistenza di una questione di diritto significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Il ricorso non è quindi stato autorizzato a procedere e la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: mancata autorizzazione a procedere perché il ricorso non dimostra una questione di diritto significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

La questione giuridica

Se il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza del Tribunale in materia di opposizione su marchio UE sollevasse una questione di diritto sufficientemente significativa, ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto e dell’articolo 170b del regolamento di procedura della Corte, in particolare con riguardo: 1) all’identificazione dell’oggetto della tutela di un marchio nazionale anteriore ai fini della prova dell’uso; 2) alla portata della prova dell’uso e all’eventuale verifica del carattere distintivo del marchio anteriore; 3) alla pretesa insufficienza di motivazione della sentenza impugnata.

Principio di diritto

Un ricorso per cassazione contro una decisione del Tribunale relativa a un marchio UE non è autorizzato a procedere se il ricorrente non dimostra, con argomentazione chiara e dettagliata, che i motivi di ricorso sollevano una questione di diritto autonoma e significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le doglianze sulla determinazione dell’oggetto della tutela di un marchio nazionale anteriore, sulla valutazione della prova dell’uso e sulla motivazione della sentenza impugnata mirassero in realtà a contestare valutazioni di fatto o l’apprezzamento delle prove del Tribunale, e non presentassero una questione di diritto di rilievo tale da giustificare l’esame del ricorso.

Norme richiamate

  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (CE) n. 40/94
  • Regolamento (CE) n. 2868/95
  • Articolo 8, paragrafi 1, lettera a), e 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94
  • Articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 15, paragrafi 1 e 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 40/94
  • Articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94
  • Rule 22(3) della Commission Regulation (EC) No 2868/95

Ricorso contro la sentenza del Tribunale in materia di marchio UE

La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, resa dalla camera che decide se il ricorso possa essere esaminato nel merito, nell’ambito di un’impugnazione contro la sentenza del Tribunale relativa a un’opposizione dinanzi all’EUIPO. La controversia riguarda la prova dell’uso di un marchio nazionale anteriore e l’ammissibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto.

Fatti e procedimento

CEDC International sp. z o.o. ha impugnato la sentenza del Tribunale del 23 settembre 2020, nella causa T-796/16, che aveva annullato in parte la decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 agosto 2016 e respinto per il resto il ricorso. La decisione dell’EUIPO concerneva un procedimento di opposizione tra CEDC International e Underberg AG fondato, tra l’altro, sugli articoli 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 207/2009.

Quadro normativo sull’ammissione del ricorso

La Corte ricorda che, nei ricorsi contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di una commissione di ricorso indipendente dell’EUIPO, il ricorso non procede salvo previa decisione della Corte che ne consenta l’esame. Ai sensi dell’articolo 58a, terzo comma, dello Statuto, il ricorso può essere ammesso solo se solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. L’articolo 170a, paragrafo 1, e l’articolo 170b del regolamento di procedura impongono al ricorrente l’onere di formulare una richiesta precisa, completa e motivata.

Motivi del ricorso e doglianze della ricorrente

La ricorrente deduceva due motivi principali:

  • una violazione delle norme sulla prova dell’uso del marchio anteriore, in particolare dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, lettera a), e degli articoli 8, paragrafo 1, lettere a) e b), e 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 40/94, nonché della Rule 22(3) del regolamento n. 2868/95;
  • una violazione dell’obbligo di motivazione, ai sensi dell’articolo 36 dello Statuto in combinato disposto con l’articolo 53.

Sotto il primo profilo, la ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente identificato l’oggetto della tutela del marchio nazionale francese anteriore, alterando il contenuto della registrazione e non tenendo conto della presunzione di validità del marchio. Sosteneva inoltre che il Tribunale avesse impropriamente verificato il carattere distintivo del marchio anteriore e avesse confuso la prova dell’uso nei procedimenti di opposizione con la prova dell’acquisizione del carattere distintivo in sede di registrazione.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate siano, in modo autonomo, significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Tale dimostrazione deve essere chiara e dettagliata; non basta contestare la soluzione del caso concreto o l’apprezzamento delle prove compiuto dal Tribunale.

Quanto alla doglianza sull’identificazione dell’oggetto della tutela del marchio nazionale anteriore, la Corte osserva che il Tribunale non ha messo in discussione la validità o la registrabilità del marchio, che restano presunte, ma ha soltanto verificato se vi fosse un uso effettivo del marchio così come registrato e rappresentato. La ricorrente si limitava, inoltre, a invocare in astratto la necessità di chiarire la portata dei poteri delle autorità dell’Unione, senza dimostrare un errore di diritto idoneo a trascendere il caso concreto.

Per la parte relativa alla prova dell’uso, la Corte rileva che il ricorso mirava in sostanza a rimettere in discussione l’apprezzamento degli elementi di prova effettuato dal Tribunale, il che non integra una questione idonea a giustificare l’ammissione del ricorso.

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude che il Tribunale abbia imposto la prova autonoma del carattere distintivo del marchio anteriore. Dal ragionamento complessivo della sentenza impugnata emerge invece che il Tribunale ha verificato se, nel suo uso congiunto con altri segni, il marchio mantenesse la sua funzione distintiva presso il pubblico di riferimento. Anche qui, la censura della ricorrente si risolveva in realtà in una contestazione del giudizio di fatto del Tribunale.

Infine, la doglianza relativa alla motivazione insufficiente non era, da sola, sufficiente a fondare l’ammissione del ricorso: il ricorrente deve comunque soddisfare l’insieme dei requisiti previsti dall’articolo 170b e dimostrare la rilevanza sistemica della questione prospettata.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che nessuno dei motivi invocati era idoneo a dimostrare che il ricorso sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è stato autorizzato a procedere. La ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica alle altre parti.

Principi affermati

La pronuncia conferma che:

  • l’ammissione del ricorso in materia di decisioni dell’EUIPO è eccezionale e richiede una dimostrazione rigorosa della rilevanza sistemica della questione di diritto;
  • la contestazione dell’identificazione dell’oggetto della tutela di un marchio nazionale, quando il Tribunale si limita a verificare la prova dell’uso, non basta di per sé a integrare una questione significativa per il diritto dell’Unione;
  • le censure che mirano in sostanza a rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove o dei fatti non soddisfano il requisito dell’articolo 58a dello Statuto;
  • una pretesa insufficienza di motivazione, isolatamente considerata, non è sufficiente a ottenere l’autorizzazione a procedere con il ricorso.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione al marchioprova dell'usoricorso per cassazioneammissibilità del ricorso

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