Corte di giustizia, Sentenza C-603/20
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 marzo 2021. — SS contro MCP. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Family Division (England and Wales). — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 10 – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Sottrazione di un minore – Competenza delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro – Portata territoriale – Trasferimento di un minore in uno Stato terzo – Residenza abituale acquisita in tale Stato terzo. — Causa C-603/20 PPU
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in procedimento d’urgenza, ha chiarito i limiti territoriali dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 in materia di sottrazione di minori. Ha escluso che tale disposizione mantenga indefinitamente la competenza dello Stato membro di precedente residenza abituale quando il minore, dopo la sottrazione, abbia acquisito residenza abituale in uno Stato terzo. La competenza dovrà quindi essere determinata sulla base delle convenzioni internazionali applicabili o, in mancanza, del diritto nazionale richiamato dall’articolo 14 del regolamento.
Competenza in materia di responsabilità genitoriale in caso di sottrazione di minore verso uno Stato terzo: inapplicabilità dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 quando il minore ha acquisito residenza abituale extra UE.
La questione giuridica
Se l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2201/2003 conservi senza limiti di tempo la competenza dello Stato membro di precedente residenza abituale del minore quando questi sia stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato terzo e abbia poi acquisito in quello Stato la residenza abituale.
Principio di diritto
L’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 si applica solo ai casi di sottrazione di minore tra Stati membri; non può essere utilizzato per mantenere senza limiti di tempo la competenza dello Stato membro di origine quando il minore sia stato trasferito o trattenuto illecitamente in uno Stato terzo e abbia acquisito in quello la residenza abituale. In tale ipotesi, la competenza va determinata anzitutto secondo le convenzioni internazionali applicabili e, in difetto, secondo le norme nazionali dello Stato membro adito ai sensi dell’articolo 14 del regolamento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 8 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 10 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 12 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 14 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 60 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 61 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Convenzione dell’Aia del 1980
- Articolo 16 della convenzione dell’Aia del 1980
- Convenzione dell’Aia del 1996
- Articolo 7 della convenzione dell’Aia del 1996
- Articolo 52 della convenzione dell’Aia del 1996
- Articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte
Competenza in materia di responsabilità genitoriale in caso di sottrazione di minore verso uno Stato terzo
La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale d’urgenza proposto dalla High Court of Justice (England & Wales), Family Division, nell’ambito di una controversia tra il padre SS e la madre MCP relativa al ritorno di una minore nel Regno Unito e al diritto di visita. La Corte era chiamata a chiarire la portata territoriale dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2201/2003 nei casi di sottrazione di minore verso uno Stato terzo.
Fatti e procedimento principale
La minore P, nata nel 2017 da una coppia non coniugata di cittadini indiani residenti nel Regno Unito, è stata portata dalla madre in India nell’ottobre 2018 e vi è rimasta, salvo un breve soggiorno nel Regno Unito nell’aprile 2019. Il giudice del rinvio ha ritenuto verosimile che il comportamento della madre integrasse un trasferimento o trattenimento illecito in India.
Il padre ha proposto il 26 agosto 2020 un ricorso chiedendo il ritorno della minore nel Regno Unito e una decisione sul diritto di visita. La madre ha contestato la competenza dei giudici dell’Inghilterra e del Galles, sostenendo che la minore avesse ormai residenza abituale in India. Il giudice del rinvio ha escluso la competenza fondata sugli articoli 8 e 12, paragrafo 3, del regolamento, ma ha dubitato della portata dell’articolo 10.
Questione pregiudiziale
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se l’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 conservi senza limiti di tempo la competenza dello Stato membro di residenza abituale anteriore quando il minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato terzo e abbia acquisito in tale Stato una nuova residenza abituale.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama:
- il regolamento (CE) n. 2201/2003, in particolare i considerando 12 e 33, gli articoli 1, 2, 8, 10, 12, 14, 60 e 61;
- la Convenzione dell’Aia del 1980, in particolare l’articolo 16;
- la Convenzione dell’Aia del 1996, in particolare gli articoli 7 e 52;
- l’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Ragionamento della Corte
La Corte interpreta l’articolo 10 secondo il testo, il contesto, la genesi e gli obiettivi del regolamento.
Sul piano letterale, la disposizione fa riferimento esclusivamente a un trasferimento illecito o mancato rientro tra Stati membri: la competenza resta allo Stato membro di precedente residenza abituale fino a che il minore non abbia acquisito residenza abituale in un altro Stato membro e non ricorrano ulteriori condizioni. Il testo, quindi, non contempla la residenza acquisita in uno Stato terzo.
Sul piano sistematico, l’articolo 10 costituisce una norma speciale rispetto all’articolo 8 e serve a neutralizzare il vantaggio procedurale dell’autore della sottrazione all’interno dell’Unione. Quando però il minore si trova in uno Stato terzo, la regola generale dell’articolo 8 non opera più, poiché presuppone una residenza abituale in uno Stato membro; viene così meno la funzione stessa dell’articolo 10 come norma correttiva di un possibile trasferimento di competenza all’interno dell’Unione.
La Corte richiama inoltre la necessaria interpretazione restrittiva delle norme speciali di competenza e osserva che una lettura diversa introdurrebbe nell’articolo 10 un’ipotesi non voluta dal legislatore dell’Unione.
Sotto il profilo della genesi normativa, la Corte rileva che il legislatore ha inteso disciplinare rigorosamente le sottrazioni di minori tra Stati membri, lasciando quelle verso Stati terzi alle convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione dell’Aia del 1980 e quella del 1996. Un’interpretazione estensiva dell’articolo 10 priverebbe di effetto il meccanismo dell’articolo 7 della Convenzione del 1996 e interferirebbe con l’articolo 52, paragrafo 3, della stessa.
Infine, la Corte sottolinea che una competenza illimitata dello Stato membro di origine non sarebbe coerente con l’interesse superiore del minore e con il criterio di vicinanza, poiché impedirebbe al giudice più vicino alla situazione attuale del minore di statuire sulle misure più adeguate. Tale lettura sarebbe anche in tensione con la logica della Convenzione dell’Aia del 1980.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 non si applica quando si accerti che, alla data di presentazione della domanda di responsabilità genitoriale, il minore ha acquisito la residenza abituale in uno Stato terzo a seguito di una sottrazione verso quello Stato. In tal caso, la competenza del giudice adito deve essere determinata in base alle convenzioni internazionali applicabili oppure, in loro assenza, secondo l’articolo 14 del regolamento e le norme nazionali richiamate da tale disposizione.
Principio affermato
La competenza speciale prevista dall’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 opera solo nei conflitti di competenza tra Stati membri e non può fondare un mantenimento indefinito della giurisdizione dello Stato membro di origine dopo una sottrazione verso uno Stato terzo in cui il minore abbia poi stabilito la propria residenza abituale. In questa situazione, la disciplina applicabile è quella delle convenzioni internazionali e, in difetto, del diritto interno dello Stato membro adito.
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