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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-765/20

Order of the President of the General Court of 24 March 2021. — The Floow Ltd v European Commission. — Application for interim relief – Grant agreement entered into as part of the Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) – Recovery of sums paid – Application for interim measures – No urgency. — Case T-765/20 R

Giurisprudenza europea62020TO0765

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Presidente del Tribunale ha respinto la domanda di sospensione della decisione della Commissione che imponeva il recupero di EUR 161 990,80 più interessi nei confronti di The Floow Ltd, beneficiaria di un grant Horizon 2020. La Corte ha ritenuto non dimostrata l’urgenza, poiché il pregiudizio dedotto era principalmente economico e non risultava tale da compromettere la viabilità finanziaria della società. Sono state inoltre giudicate insufficienti e/o ipotetiche le allegazioni sul danno reputazionale e sull’eventuale estensione delle conclusioni dell’audit ad altri periodi o progetti.

Domanda di misure provvisorie volta a sospendere una decisione della Commissione di recupero di somme connesse a un grant Horizon 2020, respinta per difetto di urgenza.

La questione giuridica

Se ricorressero i presupposti per la concessione di misure provvisorie ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, in particolare se l’esecuzione della decisione di recupero potesse causare un danno grave e irreparabile tale da giustificare la sospensione dell’atto; inoltre, in via accessoria, se potesse essere vietato alla Commissione di estendere le conclusioni dell’audit ad altri periodi o progetti.

Principio di diritto

Le misure provvisorie possono essere concesse solo in presenza cumulativa di fumus boni iuris, urgenza e, se del caso, bilanciamento degli interessi; quando il pregiudizio dedotto è di natura essenzialmente patrimoniale, l’urgenza sussiste solo se il richiedente dimostra con elementi concreti che, senza la misura, la sua sopravvivenza finanziaria sarebbe compromessa prima della sentenza di merito o che la sua quota di mercato sarebbe gravemente alterata. Nel caso di specie, The Floow Ltd non ha provato un danno grave e irreparabile: disponeva di riserve di cassa sufficienti a far fronte al recupero, le asserite conseguenze reputazionali erano già prodotte o comunque risarcibili con l’eventuale annullamento, e l’eventuale estensione delle conclusioni dell’audit dipendeva da eventi futuri e incerti. La domanda cautelare è stata quindi respinta.

Norme richiamate

  • Articolo 278 TFUE
  • Articolo 279 TFUE
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 299 TFUE

Recupero di somme in un progetto Horizon 2020: domanda cautelare respinta per difetto di urgenza

La pronuncia riguarda un’istanza di misure provvisorie proposta dinanzi al Presidente del Tribunale nell’ambito di una controversia relativa al recupero di somme versate nell’ambito del programma Horizon 2020. Il richiedente chiedeva la sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione e ulteriori inibitorie collegate all’uso delle risultanze dell’audit.

Fatti e procedimento principale

The Floow Ltd, società stabilita nel Regno Unito, aveva sottoscritto come beneficiaria il grant agreement relativo al progetto SETA, finanziato nell’ambito di Horizon 2020. A seguito di un audit finanziario sulla prima fase del progetto, la Commissione aveva rilevato errori sistemici o ricorrenti nel calcolo dei costi e nell’uso di un sistema digitale di rilevazione delle ore non conforme ai requisiti minimi di affidabilità previsti dall’accordo di sovvenzione.

Sulla base dell’audit, la Commissione aveva prima inviato una lettera preinformativa, poi un debit note e infine adottato la decisione C(2020) 8138 final del 17 novembre 2020, che ordinava il recupero di EUR 161 990,80 più interessi. La società aveva proposto ricorso di annullamento e, separatamente, domanda di misure provvisorie.

Domande cautelari formulate

Nel procedimento incidentale, la ricorrente chiedeva in sostanza:

  • la sospensione dell’efficacia della decisione di recupero;
  • il divieto per la Commissione di procedere all’esecuzione forzata o al recupero delle somme ai sensi dell’articolo 299 TFUE;
  • il divieto di estendere o extrapolare le conclusioni dell’audit al periodo non controllato o ad altri progetti Horizon 2020;
  • la condanna della Commissione alle spese.

La Commissione contestava l’ammissibilità della terza domanda e, in ogni caso, sosteneva che non vi fosse urgenza.

Normativa e criteri applicabili

Il Presidente del Tribunale richiama il quadro degli articoli 278 e 279 TFUE, letti in combinato disposto con l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, nonché l’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale. Viene ribadito che i ricorsi non hanno effetto sospensivo e che la sospensione dell’atto è ammessa solo eccezionalmente.

La decisione ricorda inoltre che le condizioni per le misure provvisorie sono cumulative:

  • fumus boni iuris;
  • urgenza;
  • se necessario, bilanciamento degli interessi.

Nel caso di specie, il giudice decide di esaminare anzitutto l’urgenza, senza pronunciarsi sulla ricevibilità della terza domanda né sul fumus.

Valutazione dell’urgenza

La ricorrente sosteneva che l’esecuzione del recupero avrebbe compromesso la sua situazione finanziaria, la reputazione e la posizione competitiva. In particolare, affermava che il pagamento assorbirebbe una quota molto rilevante delle riserve di cassa residue, ostacolando assunzioni, retention di personale qualificato e investimenti tecnologici; inoltre, la decisione avrebbe dovuto essere comunicata a finanziatori, investitori e partner, con effetti negativi sulla capacità di raccolta fondi e partecipazione a futuri progetti.

Il Presidente respinge tali argomenti osservando che:

  • il danno dedotto è essenzialmente patrimoniale;
  • il danno economico non è, di regola, irreparabile, salvo circostanze eccezionali;
  • per configurare urgenza in presenza di un danno finanziario occorre dimostrare che, senza la misura, la sopravvivenza economica dell’impresa sarebbe messa in pericolo o che la quota di mercato verrebbe sostanzialmente compromessa;
  • nel caso concreto, la società disponeva comunque di riserve di cassa sufficienti a fronteggiare il recupero;
  • le affermazioni relative all’impossibilità di assumere o trattenere personale e di investire in tecnologia erano vaghe e prive di riscontri probatori.

Quanto al pregiudizio reputazionale, il giudice rileva che, anche a volerlo ammettere, esso sarebbe già prodotto dalla decisione impugnata; la finalità del procedimento cautelare non è rimediare a un danno già verificatosi. L’eventuale annullamento nel giudizio di merito costituirebbe un rimedio sufficiente.

In relazione alla perdita di opportunità e al vantaggio acquisito dai concorrenti, la motivazione evidenzia che si tratta di allegazioni generiche, non comprovate, e comunque riconducibili a un danno ipotetico.

Infine, per quanto riguarda il rischio che la Commissione estenda le proprie conclusioni ad altri periodi o progetti, il giudice osserva che l’analisi dei costi era ancora in corso e che il contraddittorio non si era concluso. Pertanto, il danno prospettato dipendeva da eventi futuri e incerti e non poteva fondare l’urgenza.

Decisione e dispositivo

Poiché l’urgenza non era dimostrata, la domanda di misure provvisorie viene respinta senza esaminare il fumus boni iuris né procedere al bilanciamento degli interessi. In applicazione dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura, le spese sono riservate.

Principio ricavabile

In materia di misure provvisorie contro decisioni di recupero della Commissione, un pregiudizio meramente economico non basta, da solo, a integrare l’urgenza: il richiedente deve fornire prova concreta di un rischio per la propria sopravvivenza finanziaria o di un’alterazione sostanziale della sua posizione di mercato. Allegazioni vaghe sul danno reputazionale o su possibili effetti futuri e incerti non sono sufficienti a ottenere la sospensione dell’atto.

Come è indicizzato

Materiemisure provvisorierecupero di somme UEprogrammi di ricerca e innovazioneresponsabilità finanziaria dei beneficiari di grantcontrolli e audit della Commissione

Testo integrale

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