Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-28/20

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 marzo 2021. — Airhelp Ltd contro Scandinavian Airlines System Denmark – Norway – Sweden. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Attunda tingsrätt. — Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Esonero dall’obbligo di compensazione – Nozione di “circostanze eccezionali” – Sciopero dei piloti organizzato nel rispetto della legge – Circostanze “interne” ed “esterne” all’attività del vettore aereo operativo – Articoli 16, 17 e 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Insussistenza di pregiudizio alla libertà di impresa, al diritto di proprietà e al diritto di negoziazione del vettore aereo. — Causa C-28/20

Giurisprudenza europea62020CJ0028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, ha chiarito che lo sciopero legittimo dei piloti di una compagnia aerea, se collegato a rivendicazioni di lavoro e retribuzione, non è una circostanza eccezionale ai fini dell’esonero dalla compensazione prevista dal regolamento n. 261/2004. La causa nasce dalla cancellazione di un volo SAS a seguito di uno sciopero sindacale e dalla richiesta di compensazione da parte del passeggero, ceduta ad Airhelp. La Corte ha escluso che la ragionevolezza delle rivendicazioni o il comportamento delle parti nella conciliazione possano mutare la soluzione, e ha ritenuto insussistente anche la violazione della Carta.

Sciopero interno del personale di un vettore aereo: non costituisce, di regola, una "circostanza eccezionale" esonerativa dalla compensazione ex regolamento n. 261/2004

La questione giuridica

Se, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004, uno sciopero dei piloti di un vettore aereo, indetto da un sindacato nel rispetto della normativa nazionale e del preavviso previsto, finalizzato a sostenere rivendicazioni salariali e di condizioni di lavoro, e al quale aderisca personale indispensabile per operare il volo, debba essere qualificato come "circostanza eccezionale"; e se incidano su tale qualificazione la ragionevolezza delle rivendicazioni o l’accettazione, da parte del vettore, di una proposta di conciliazione.

Principio di diritto

Uno sciopero del personale di un vettore aereo operativo, quando sia indetto nel rispetto della normativa nazionale e riguardi rivendicazioni inerenti ai rapporti di lavoro e di retribuzione, anche se coinvolge personale indispensabile all’esecuzione dei voli, non integra una "circostanza eccezionale" ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004. Tale sciopero è infatti un evento interno e prevedibile, rientrante nella normale gestione dell’impresa, e la sua qualificazione non muta per la presunta irragionevolezza delle richieste sindacali né per il rifiuto di una proposta di conciliazione. Ne deriva che il vettore resta tenuto alla compensazione pecuniaria ex articolo 7, salvo prova di circostanze diverse e delle misure ragionevoli adottate.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 5, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 7, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 261/2004
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 16, 17, 28 e 38
  • Articolo 169 TFUE

Sciopero interno del personale di un vettore aereo e compensazione dei passeggeri

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Attunda tingsrätt (Svezia) nell’ambito di una controversia tra Airhelp Ltd, cessionaria dei diritti di un passeggero, e Scandinavian Airlines System Denmark – Norway – Sweden (SAS). La questione centrale è se la cancellazione di un volo dovuta a uno sciopero dei piloti del vettore possa liberare la compagnia dall’obbligo di compensazione pecuniaria previsto dal regolamento (CE) n. 261/2004.

Contesto fattuale e procedimento principale

Il passeggero S. aveva prenotato un volo interno Malmö-Stoccolma, cancellato il 29 aprile 2019 per lo sciopero dei piloti SAS in Danimarca, Svezia e Norvegia. Lo sciopero era stato proclamato dopo la risoluzione del contratto collettivo precedente e durante le trattative per un nuovo accordo; ha interessato migliaia di voli e centinaia di migliaia di passeggeri.

Airhelp, subentrata nei diritti del passeggero, ha chiesto 250 EUR di compensazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 261/2004. SAS ha opposto l’articolo 5, paragrafo 3, sostenendo che lo sciopero costituiva una circostanza eccezionale, in quanto legittimo, ampio e non riconducibile a una misura organizzativa del vettore.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza:

  • se uno sciopero dei piloti, indetto da sindacati nel rispetto del preavviso imposto dalla normativa nazionale, costituisca una circostanza eccezionale;
  • se rilevi la ragionevolezza delle rivendicazioni sindacali, in particolare l’entità degli aumenti salariali richiesti;
  • se incida la circostanza che il vettore abbia accettato una proposta di conciliazione che i sindacati hanno invece rifiutato.

Normativa applicabile

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 261/2004;
  • il suo articolo 5, paragrafo 3, che esonera il vettore dalla compensazione se la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali inevitabili nonostante tutte le misure del caso;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, sulla misura della compensazione pecuniaria;
  • i considerando 1, 14 e 15, che valorizzano il livello elevato di protezione dei passeggeri e menzionano gli scioperi tra le possibili circostanze eccezionali;
  • gli articoli 16, 17 e 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; la Corte richiama anche l’articolo 38 della Carta e l’articolo 169 TFUE nel bilanciamento con la tutela dei consumatori.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che la nozione di "circostanze eccezionali" va interpretata restrittivamente e richiede due condizioni cumulative: l’evento deve essere estraneo al normale esercizio dell’attività del vettore e sfuggire al suo effettivo controllo.

Quanto alla prima condizione, la Corte afferma che lo sciopero è una manifestazione possibile della negoziazione sociale e, quindi, un evento inerente al normale esercizio dell’attività del datore di lavoro, anche se il datore è un vettore aereo. Le misure relative alle retribuzioni e alle condizioni di lavoro del personale rientrano nella normale gestione dell’impresa di trasporto aereo.

Quanto alla seconda condizione, la Corte osserva che uno sciopero preceduto da preavviso è normalmente prevedibile per il datore di lavoro, che può predisporre misure di contenimento. Il vettore non può sostenere di non avere alcun controllo su un conflitto sociale relativo a rivendicazioni trattabili nel dialogo sociale interno, in particolare sulla contrattazione salariale.

La Corte distingue inoltre gli scioperi interni da quelli esterni all’impresa: possono costituire circostanze eccezionali, ad esempio, gli scioperi dei controllori di volo o del personale aeroportuale, poiché esterni all’organizzazione del vettore. Al contrario, uno sciopero del personale della compagnia è un evento interno, anche se proclamato da sindacati e anche se organizzato nel rispetto della legge.

La Corte esclude anche che la soluzione cambi in ragione del carattere asseritamente irragionevole o sproporzionato delle rivendicazioni, oppure del rifiuto sindacale di una proposta di conciliazione: la determinazione del livello delle retribuzioni resta comunque materia di rapporto di lavoro tra datore e dipendenti.

Infine, la Corte respinge l’argomento fondato sulla Carta. Ritiene che l’esclusione dello sciopero interno dalla nozione di circostanze eccezionali non incida sul contenuto essenziale della libertà di impresa, del diritto di proprietà e del diritto di negoziazione del vettore, poiché quest’ultimo conserva la possibilità di difendere i propri interessi e di ricercare un compromesso. Inoltre, la tutela elevata dei passeggeri e dei consumatori giustifica eventuali conseguenze economiche anche rilevanti per gli operatori economici.

Decisione e principio affermato

La Corte dichiara che uno sciopero del personale di un vettore aereo operativo, indetto nel rispetto delle condizioni fissate dalla normativa nazionale e diretto a sostenere rivendicazioni dei lavoratori, non rientra nella nozione di "circostanza eccezionale" dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, quando lo sciopero coinvolga personale indispensabile per operare il volo.

Ricadute pratiche

Per gli operatori del settore aereo, la pronuncia conferma che i conflitti sociali interni, anche se legittimi e preavvisati, non escludono automaticamente il diritto dei passeggeri alla compensazione pecuniaria. Per i professionisti, il punto decisivo è la natura interna del conflitto e il nesso con le condizioni di lavoro e retribuzione, non la sua intensità o la sua gestione negoziale.

Come è indicizzato

Materietrasporto aereocompensazione dei passeggeridiritto del lavoro e scioperitutela dei consumatoricarta dei diritti fondamentali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.