Tribunale, Sentenza T-354/20
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 24 March 2021. — Wirtschaftsgesellschaft des Kfz-Gewerbes mbH v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU figurative mark representing a fish – Earlier national word mark BLINKA – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – No similarity between the signs – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Obligation to state reasons – First sentence of Article 94(1) of Regulation 2017/1001. — Case T-354/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso contro la decisione EUIPO che aveva negato la nullità di un marchio UE figurativo raffigurante un pesce. Pur essendo identici i servizi e pur trattandosi del territorio tedesco, il giudice esclude il rischio di confusione perché il segno contestato non è percepito come la parola "blink" ma come un pesce stilizzato. È inoltre ritenuta sufficiente la motivazione della commissione di ricorso sulla percezione del marchio da parte del pubblico rilevante.
Nullità di un marchio UE figurativo raffigurante un pesce: assenza di somiglianza con il marchio nazionale anteriore "BLINKA" e quindi assenza di rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se il marchio figurativo UE rappresentante un pesce, registrato per servizi identici a quelli coperti da un marchio nazionale anteriore BLINKA, sia nullo per rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001; e se la decisione della commissione di ricorso fosse insufficientemente motivata quanto alla percezione del segno da parte del pubblico rilevante.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che, ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, il rischio di confusione presuppone cumulativamente l'identità o somiglianza dei segni e quella dei servizi; nel caso di specie il marchio figurativo contestato è percepito dal pubblico rilevante come la sola rappresentazione di un pesce stilizzato e non come la parola "blink", per cui non esiste alcuna somiglianza visiva, fonetica o concettuale con il marchio anteriore BLINKA. Di conseguenza manca una condizione necessaria per applicare la norma e la domanda di nullità è respinta; inoltre, la decisione della commissione di ricorso è sufficientemente motivata perché espone le ragioni decisive della percezione del segno e consente il controllo giurisdizionale.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE figurativo raffigurante un pesce e marchio anteriore BLINKA
Si tratta di un ricorso avverso una decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di nullità di marchio dell'Unione europea. La controversia riguarda il confronto tra un marchio figurativo rappresentante un pesce e il marchio nazionale tedesco anteriore BLINKA, in relazione a servizi in classi 35, 38 e 41.
Fatti e procedimento amministrativo
The Blink Fish Srl aveva depositato nel 2017 la domanda di registrazione del marchio figurativo UE, poi registrato nel 2018. Wirtschaftsgesellschaft des Kfz-Gewerbes mbH aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio per tutti i servizi rivendicati, invocando l'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato con l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001. La Cancellation Division aveva respinto la domanda di nullità; la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo insussistente il rischio di confusione perché i segni non erano simili.
Oggetto del ricorso
Dinanzi al Tribunale la ricorrente ha limitato l'impugnazione ai servizi per i quali la commissione di ricorso aveva ritenuto identità con i servizi del marchio anteriore, ossia:
- classe 35: advertising; business management;
- classe 38: telecommunication services;
- classe 41: entertainment services; sporting and cultural activities; teaching; training. Non erano più in contestazione i servizi di clerical services e business administration, per i quali la commissione aveva già riscontrato soltanto la similarità.
Questioni giuridiche esaminate
La ricorrente articolava essenzialmente due motivi:
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, per avere la commissione di ricorso escluso il rischio di confusione;
- violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del medesimo regolamento, per insufficiente motivazione, in particolare sulla percezione del marchio contestato da parte del pubblico rilevante.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama in particolare:
- l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, che richiede identità o somiglianza dei segni e dei servizi e la sussistenza di un rischio di confusione, comprensivo del rischio di associazione;
- l'articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001, il cui contenuto è allineato all'articolo 296 TFUE quanto all'obbligo di motivazione. In tema di procedura vengono anche menzionati l'articolo 106, paragrafo 3, e l'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
Obbligo di motivazione
Sul secondo motivo il Tribunale ricorda che la motivazione deve consentire alle parti di comprendere le ragioni della decisione e ai giudici dell'Unione di esercitare il controllo di legalità. Non è necessario che la commissione di ricorso risponda punto per punto a tutte le argomentazioni delle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi di fatto e di diritto decisivi. Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva spiegato che il pubblico rilevante avrebbe percepito il segno contestato esclusivamente come un pesce stilizzato e non come una sequenza di lettere; aveva inoltre richiamato la giurisprudenza pertinente. Il Tribunale conclude che la motivazione, pur non molto dettagliata, è sufficiente e respinge il motivo.
Valutazione del rischio di confusione
Sul primo motivo il Tribunale ricorda che il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto della percezione del pubblico pertinente e dell'interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei servizi. Tuttavia, tali condizioni sono cumulative: l'assenza di somiglianza tra i segni esclude già l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b). Il territorio rilevante è la Germania, poiché il marchio anteriore è registrato in tale Stato membro. Quanto al pubblico, il Tribunale distingue:
- per advertising e business management, un pubblico professionale con livello di attenzione elevato;
- per telecommunication services, entertainment services, sporting and cultural activities, teaching e training, sia pubblico generale sia professionisti, con livello di attenzione da medio a elevato, ma non particolarmente elevato per il pubblico generale. In ogni caso, ai fini della valutazione, occorre considerare il segmento del pubblico con il livello di attenzione più basso.
Percezione del segno contestato
Il punto decisivo del ragionamento riguarda la percezione del marchio figurativo contestato. Il Tribunale approva la valutazione della commissione di ricorso secondo cui il consumatore medio, in una situazione di acquisto, non tende ad analizzare il segno nei dettagli né a cercare lettere nascoste all'interno della figura del pesce. Secondo il Tribunale, anche se non è del tutto impossibile scorgere le lettere "b", "l", "i", "n", "k" nella struttura del disegno, ciò richiederebbe un'analisi eccessiva rispetto a ciò che può ragionevolmente pretendersi da un consumatore medio. Inoltre, il termine "blink" non ha significato in tedesco, circostanza che rende ancora meno plausibile la sua individuazione nel segno. Le argomentazioni fondate sulle linee guida EUIPO, su un sondaggio interno prodotto dalla ricorrente, sull'intenzione del designer e sul grado di stilizzazione delle lettere vengono tutte respinte come irrilevanti o non affidabili.
Comparazione dei segni
Applicando tale premessa, il Tribunale conferma che:
- non vi è somiglianza visiva, perché il segno contestato è percepito come un pesce stilizzato, mentre BLINKA è una parola;
- non vi è comparazione fonetica, perché il segno figurativo non è pronunziabile;
- non è possibile una comparazione concettuale, poiché il marchio anteriore non ha significato. Poiché l'assenza di somiglianza tra i segni basta a escludere il rischio di confusione, non è necessario esaminare ulteriormente gli altri fattori, nemmeno l'eventuale distintività del marchio anteriore.
Decisione
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura. La decisione impugnata resta quindi ferma: non vi è nullità del marchio figurativo UE contestato per rischio di confusione con il marchio anteriore BLINKA.
Principio affermato
Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, quando il pubblico rilevante percepisce un marchio figurativo esclusivamente come rappresentazione di un oggetto e non come un elemento verbale, non può essere accertata somiglianza visiva, fonetica o concettuale con un marchio anteriore denominativo, anche se i servizi sono identici; in tale ipotesi manca una condizione cumulativa indispensabile per configurare il rischio di confusione.
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