Corte di giustizia, Ordinanza C-681/20
Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 25 March 2021. — smart things solutions GmbH v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Appeal not allowed to proceed. — Case C-681/20 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato la richiesta di autorizzazione a procedere proposta da smart things solutions GmbH contro una sentenza del Tribunale in materia di marchio UE. Ha ritenuto che i quattro motivi invocati non dimostrassero, con il grado di specificità richiesto, l’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. L’impugnazione non è stata quindi ammessa a procedere e la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Ricorso per cassazione in materia di marchio dell’Unione europea: mancata autorizzazione a procedere per difetto di dimostrazione di una questione rilevante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE
La questione giuridica
Se l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale, relativa a una decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di nullità di un marchio UE, sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura; in particolare, se i motivi attinenti al carattere descrittivo e distintivo del segno, ai principi di parità di trattamento e buona amministrazione, e al regime della prova ex articolo 95, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento 2017/1001, soddisfino tale criterio di ammissibilità.
Principio di diritto
Un’impugnazione contro una decisione del Tribunale relativa a una decisione di una Commissione di ricorso dell’EUIPO non è ammessa a procedere se il ricorrente non dimostra, in modo concreto e specifico, che almeno una delle censure dedotte solleva una questione di diritto significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Non bastano affermazioni generali sull’importanza pratica o sistematica delle questioni invocate, né censure che mirano in realtà a contestare accertamenti di fatto del Tribunale; di conseguenza, l’impugnazione è respinta in limine e non può essere esaminata nel merito.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 95, paragrafo 1, ultima frase
Marchio dell’Unione europea: mancata autorizzazione a procedere dell’impugnazione
La presente ordinanza riguarda un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia contro una sentenza del Tribunale resa in una controversia di nullità di un marchio dell’Unione europea. La Corte, nella formazione deputata a decidere se l’impugnazione possa essere ammessa a procedere, ha verificato se i motivi dedotti sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE, ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto.
Parti e contesto procedurale
La ricorrente è smart things solutions GmbH. La parte resistente al primo grado è l’EUIPO; interveniente nel procedimento dinanzi al Tribunale è Samsung Electronics GmbH. L’impugnazione mirava all’annullamento della sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2020, che aveva respinto il ricorso contro la decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 novembre 2018, adottata in un procedimento di nullità.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 58a dello Statuto della Corte, che subordina l’ammissibilità di talune impugnazioni a una previa decisione di autorizzazione;
- gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che disciplinano la richiesta di autorizzazione e la sua decisione con ordinanza motivata;
- l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001, relativo al marchio dell’Unione europea, in materia di carattere distintivo e carattere descrittivo;
- l’articolo 95, paragrafo 1, ultima frase, del medesimo regolamento, sulla ripartizione dell’onere della prova nei procedimenti davanti all’EUIPO.
Motivi dedotti dalla ricorrente
La ricorrente sosteneva che i quattro motivi di impugnazione ponessero questioni di rilievo generale:
- il primo riguardava la qualificazione del carattere descrittivo di un segno composto da termini generici e da elementi verbali e figurativi;
- il secondo contestava l’apprezzamento del carattere distintivo del segno, richiamando la giurisprudenza sul “minimo grado di distintività”;
- il terzo denunciava la violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, nonché dell’obbligo dell’EUIPO di tenere conto delle precedenti decisioni in casi simili;
- il quarto criticava l’uso di fatti notori per ritenere dimostrata la percezione descrittiva del segno da parte del pubblico, in rapporto all’onere della prova.
Ragionamento della Corte sull’articolo 58a dello Statuto
La Corte ribadisce che spetta al ricorrente dimostrare che l’impugnazione sollevi questioni significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE. La richiesta di autorizzazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di decidere e deve indicare, in modo chiaro e dettagliato, sia i motivi sia il nesso tra la questione giuridica prospettata e il criterio di significatività richiesto.
La Corte precisa inoltre che:
- non è sufficiente invocare in termini generali l’importanza teorica o pratica di una questione;
- se il motivo mira, in sostanza, a rimettere in discussione valutazioni di fatto del Tribunale, esso non può fondare l’autorizzazione a procedere;
- quando si denuncia una contraddizione con la giurisprudenza, occorre indicare con precisione i passaggi della decisione impugnata e delle pronunce asseritamente violate, oltre a spiegare perché la contraddizione sarebbe rilevante ai fini dell’articolo 58a.
Esame dei quattro motivi
Sul primo motivo, la Corte osserva che la censura mira essenzialmente a contestare la valutazione di fatto del Tribunale sul carattere descrittivo del marchio; tale tipo di critica non può, di per sé, dimostrare una questione significativa per lo sviluppo del diritto UE.
Sul secondo motivo, pur riconoscendo che la ricorrente individua una questione giuridica relativa alla soglia minima o massima di distintività, la Corte rileva che la ricorrente non spiega in che modo tale questione sia realmente significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Anche qui, la censura tende in sostanza a rimettere in discussione un apprezzamento fattuale del Tribunale.
Sul terzo motivo, la Corte rileva che il semplice richiamo alla giurisprudenza sui principi di parità di trattamento e buona amministrazione non basta. La ricorrente non individua con precisione i passaggi della sentenza impugnata censurati, non dimostra la concreta similitudine tra le situazioni poste a confronto e non spiega in modo specifico perché l’asserita contraddizione sarebbe significativa ai fini del criterio richiesto. La Corte aggiunge che la giurisprudenza richiamata non impone un vincolo assoluto di conformità alle precedenti decisioni, ma richiede un esame rigoroso e completo di ciascuna domanda, nel rispetto di legalità e certezza del diritto.
Sul quarto motivo, la Corte ritiene che la ricorrente si limiti ad affermazioni generiche sull’importanza della questione probatoria relativa alla percezione descrittiva del segno, senza dimostrare con elementi concreti perché ciò solleverebbe una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che la richiesta di autorizzazione a procedere non è idonea a dimostrare la presenza di una questione significativa ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto. Di conseguenza, l’impugnazione non è ammessa a procedere.
Quanto alle spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione alle altre parti, la Corte decide che la ricorrente sopporta le proprie spese.
Principio desumibile dalla pronuncia
La pronuncia ribadisce che, nei casi soggetti al filtro dell’articolo 58a dello Statuto, il ricorrente deve fornire una dimostrazione rigorosa, concreta e specifica della significatività della questione di diritto invocata; in mancanza, l’impugnazione viene respinta senza esame nel merito.
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