Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 29/11/2016 n. 24206 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava l'iscrizione di ipoteca ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 su beni immobili costituiti in fondo patrimoniale, sostenendo, da un lato, che la Commissione tributaria regionale avesse deciso sulla riconducibilità del debito ai bisogni familiari senza rispettare il thema decidendum e il contraddittorio e, dall'altro, che avesse erroneamente ritenuto il debito tributario, derivante da omessi versamenti ILOR, societari e IRPEF connessi all'attività d'impresa, inerente ai bisogni della famiglia. La contribuente sosteneva inoltre che spettasse all'agente della riscossione provare la riconducibilità del debito alle esigenze familiari o la conoscenza dell'estraneità del debito a tali esigenze.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la legittimità dell'iscrizione ipotecaria. Ha chiarito che l'art. 170 c.c., pur riferendosi espressamente all'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale, si applica anche all'ipoteca esattoriale, poiché essa è un atto preordinato e strumentale all'esecuzione immobiliare. L'ipoteca è quindi ammissibile quando il debito non sia estraneo ai bisogni della famiglia oppure quando il creditore non conosca tale estraneità; è illegittima solo se il creditore conosce che il debito è stato contratto per finalità estranee. Il criterio decisivo non è la natura tributaria o imprenditoriale del debito, ma il rapporto concreto tra il fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni familiari. L'onere di allegare e provare l'estraneità del debito grava su chi invoca l'impignorabilità dei beni. Poiché la ricorrente non aveva fornito né adeguate allegazioni né prove, la decisione della CTR è stata ritenuta corretta. Nessuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 170 c.c.

    L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

    La norma si applica anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, compresa quella esattoriale. L'iscrizione è legittima se il debito è collegato ai bisogni familiari oppure se il creditore non conosceva l'estraneità del debito; è illegittima quando tale conoscenza sia provata.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 77

    Disciplina l'iscrizione di ipoteca da parte dell'agente della riscossione. L'ipoteca, pur non essendo un atto esecutivo in senso stretto, è funzionale e prodromica all'espropriazione immobiliare e deve rispettare i limiti previsti per quest'ultima.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 76

    I limiti previsti per l'espropriazione immobiliare si riflettono anche sull'iscrizione ipotecaria, in quanto quest'ultima è strumentale all'esecuzione forzata.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 49

    Individua il ruolo o altro titolo esecutivo che legittima l'avvio della riscossione coattiva e costituisce il presupposto della procedura esecutiva e delle relative misure cautelari.

  • Art. 2697 c.c.

    L'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa o dell'eccezione grava sulla parte che li invoca. Nel caso esaminato, chi invoca il regime di protezione del fondo patrimoniale deve allegare e provare l'estraneità del debito ai bisogni familiari e, quando rilevante, la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.

  • Artt. 101 e 102 c.p.c.

    La censura relativa alla violazione del contraddittorio è stata respinta perché la questione della riconducibilità del debito ai bisogni familiari era già compresa nel thema decidendum del giudizio.

  • D.L. n. 110/2011, art. 7, comma 2, lett. u-bis, convertito nella L. n. 106/2011

    Ha introdotto, tra l'altro, l'obbligo di preventiva comunicazione al contribuente prima dell'iscrizione ipotecaria e ha ristretto l'ambito operativo della misura.

Massime di principio

  • Il fondo patrimoniale non rende automaticamente impignorabili o non ipotecabili i beni: la protezione opera solo per debiti effettivamente estranei ai bisogni della famiglia e alle condizioni previste dall'art. 170 c.c.
  • Per stabilire se un debito rientra nei bisogni familiari non conta soltanto la sua natura, ad esempio tributaria, professionale o imprenditoriale; occorre esaminare concretamente il fatto generatore e la destinazione delle risorse.
  • Un debito derivante dall'attività d'impresa di uno dei coniugi non è automaticamente né estraneo né collegato ai bisogni familiari: l'accertamento deve essere concreto e può fondarsi anche su presunzioni.
  • Chi invoca la protezione del fondo patrimoniale deve fornire allegazioni e prove specifiche sull'estraneità del debito ai bisogni familiari; la semplice origine imprenditoriale o fiscale dell'obbligazione non è sufficiente.
  • L'ipoteca esattoriale è soggetta ai limiti sostanziali dell'esecuzione immobiliare, perché costituisce una misura conservativa e strumentale alla possibile espropriazione.
  • Per contestare efficacemente un'ipoteca su beni del fondo patrimoniale occorre dimostrare sia l'estraneità concreta del debito ai bisogni familiari sia, nei casi richiesti, la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.