Cassazione Penale, Ordinanza n. 22269/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza del requisito di specificità dei motivi previsto dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p., e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse di un imputato, deduceva violazione di legge, carenza di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., eccessività della pena con vizio di motivazione sul punto ed erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha però rilevato che l'impugnazione era del tutto generica: non venivano indicati in modo specifico i punti determinati della decisione censurati né gli elementi posti a base delle doglianze, nonostante la sentenza impugnata fosse assistita da motivazione ampia e logicamente corretta. Per tale ragione il giudice di legittimità non era posto in condizione di individuare i rilievi effettivi e di esercitare il sindacato richiesto.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
è stato evocato dal ricorrente come parametro per lamentare la carenza di motivazione, ma la censura è stata ritenuta generica e quindi non scrutinabile nel merito
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
impone, a pena di inammissibilità, la specificità dei motivi di ricorso, con indicazione dei punti contestati e degli elementi posti a base delle doglianze
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono meramente assertivi o generici e non consentono di individuare con precisione i punti della decisione impugnata oggetto di censura.
- Il requisito di specificità dei motivi impone non solo di enunciare la violazione di legge o il vizio di motivazione, ma anche di indicare gli elementi fattuali e argomentativi che sorreggono le doglianze.
- In presenza di una motivazione di merito ampia e logicamente coerente, il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione; in difetto, il controllo di legittimità non può essere esercitato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22094/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22095/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22097/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22104/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22108/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22133/2026 del 16/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →