Ordinanza n. 3360/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo, Sezione Prima, che aveva respinto il ricorso di primo grado; è stata chiesta in appello la sospensione della relativa efficacia esecutiva
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le imprese appellanti hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Abruzzo n. 263 del 2026 e, in via incidentale, hanno chiesto la sospensione della sua efficacia esecutiva. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti amministrativi né le censure articolate contro la sentenza appellata. L'istanza cautelare è stata esaminata con riferimento al requisito del periculum in mora, prospettato in relazione al rischio che i lavori si esaurissero nelle more della fissazione dell'udienza pubblica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare perché non risultava documentato alcun concreto pericolo di esaurimento dei lavori prima dell'udienza di merito; in assenza di un concreto periculum in mora, non sussistevano i presupposti per concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata. La decisione non definisce il merito dell'appello, per il quale è stata fissata udienza pubblica al 10 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda cautelare in appello richiede la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata; nel caso concreto il giudice ha escluso il periculum in mora per mancanza di documentazione relativa a un concreto rischio di esaurimento dei lavori.
Massime di principio
- La sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata non può essere concessa in assenza di un concreto periculum in mora, che deve risultare adeguatamente documentato dalla parte istante.
- Il mero rischio astratto che l'attività amministrativa o i lavori proseguano durante il giudizio d'appello non è sufficiente: occorre dimostrare che, prima della trattazione del merito, possa verificarsi un evento concreto e pregiudizievole, quale l'esaurimento dei lavori.
- Il rigetto dell'istanza cautelare per difetto di periculum in mora non definisce il merito dell'appello, che resta soggetto alla successiva trattazione in udienza pubblica.
Come è indicizzato
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