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Sentenza

Sentenza n. 3885/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - Del decreto Dirigenziale n. M_D -OMISSIS-REG2022 -OMISSIS-del 23-12-2022, ovvero il provvedimento di detrazione dell'anzianità di grado di giorni 88 (ottantotto), assumendo anzianità assoluta 28 settembre 2020, notificato l'11-01-2023. - Del provvedimento di sospensione dal diritto di lavoro lett.-OMISSIS- del 5-01-2022, notificato in data 7 gennaio 2022, con il quale ricorrente veniva sospeso dal diritto di svolgere l'attività lavorativa dal 29 dicembre 2021 al 24-marzo 2022, per un totale di giorni ottantasei (86). - Dell'atto propulsivo / procedimento prot. -OMISSIS- del 17-12-2021. - L'atto dispositivo del 14 maggio 2022 del Comando Legione Carabinieri “Toscana” trasmesso con foglio n. -OMISSIS- del 19 maggio, con cui si attesta che il ricorrente è stato disposto “assente ingiustificato” dal 26 marzo 2022 al 27 marzo 2022, per un totale di giorni 2 (due). - Le Direttive dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD REG2021 0228670 10-12-2021 e n. M D SSMD REG2021 0230767 del 14 dicembre 2021, secondo cui i giorni di “sospensione” comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio; - Della Direttiva del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare M_D GMIL REG2021 0537805 DEL 13.12.202, così intitolata: “ulteriori disposizioni sulla applicazione al personale militare straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica”; - Della Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa M_D M_DE0012000 REG2021 02679908 29-12-2021 “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria.” - Le circolari dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD REG2021 0185892 del 12 ottobre 2021 e n. M_D SSMD REG2021 0218790 del 26 novembre 2021, secondo cui i giorni di “assenza ingiustificata” comportano, tra l'altro, la corrispondente perdita di anzianità di servizio; - Le circolari n. M_D GMIL REG2021 0454904 del 14 ottobre 2021 e M D -OMISSIS-REG2022 0241229 del 2 maggio 2022 della Direzione Generale per il Personale Militare, secondo cui il militare “assente ingiustificato” subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico. - la circolare n. M_D GMIL REG2021 0537805 del 13 dicembre 2021 della Direzione Generale per il Personale Militare, dove è disposto che il militare “sospeso” subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico (v. doc.10). - Aggiornamento delle Direttiva. - nonché di ogni altro atto agli stessi provvedimenti preordinati, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: sospensioni, direttive, circolari, ordini amministrati interni e discipline o comunque connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto. *** Con istanza di sollevare le seguenti questioni di legittimità costituzionale: i. in relazione all'art.4 ter, comma 1, lett. b, del d.l. 44/21, introdotto dal dl 172/2021, in quanto confliggente con l'art.32 Cost. ultimo inciso “[…] La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. ii. In relazione all'art.4 ter 1, comma 1, lett. b, del d.l. 44/21, in quanto confliggente con i doveri dei militari / delle Forze Armate, che concorrono al corretto svolgimento dei compiti assegnati allo strumento militare, tenendo sempre ben presente il fine ultimo perseguito dalle Forze Armate e dai militari: la difesa della Patria e delle libere Istituzioni.

Giustizia amministrativa202304598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di sospensione dal servizio per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale anti-COVID-19 e successivo provvedimento di detrazione di 88 giorni dall'anzianità di grado, oltre agli atti presupposti e alle direttive e circolari applicative

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa, disposta per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2, nonché il successivo decreto di detrazione di 88 giorni dall'anzianità di grado e gli atti amministrativi generali e applicativi presupposti. Ha dedotto, con sei motivi, violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando tra l'altro il contrasto con principi costituzionali, con la disciplina sull'obbligo vaccinale e sul rapporto d'impiego militare, la violazione del criterio di specialità, l'imposizione di un obbligo asseritamente inadempibile in relazione alla disciplina dei vaccini, la violazione della normativa sul consenso informato e sul servizio sanitario, la lesione dell'affidamento, l'incompetenza degli organi che avevano disposto la sospensione e l'assenza ingiustificata, nonché travisamento dei fatti, illogicità, discriminatorietà e ingiustizia manifesta. Ha inoltre chiesto la disapplicazione della disciplina legislativa interna per contrasto con il diritto dell'Unione europea e, in subordine, la rimessione di questioni di legittimità costituzionale. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile tardività dell'impugnazione della sospensione dal servizio.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato parzialmente irricevibile e parzialmente accolto. L'impugnazione del provvedimento di sospensione dal servizio è stata ritenuta tardiva, perché l'atto era stato notificato il 7 gennaio 2022 mentre il ricorso è stato notificato il 26 febbraio 2023, oltre il termine decadenziale perentorio; ne è conseguita l'impossibilità di esaminare le censure riferite alla sospensione e le connesse richieste di verifica della legittimità unionale e costituzionale della disciplina. È stata invece esaminata nel merito l'impugnazione del provvedimento di detrazione dell'anzianità di grado, notificato l'11 gennaio 2023 e tempestivamente impugnato. Il TAR ha ritenuto che l'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, in quanto disciplina speciale ed emergenziale di stretta interpretazione, prevedesse quale conseguenza della mancata vaccinazione e della sospensione soltanto la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa e la mancata percezione della retribuzione o di altro compenso. La disposizione non consentiva quindi di estendere automaticamente gli effetti della sospensione alla carriera, all'anzianità di servizio o agli istituti contributivi. È stato pertanto annullato il provvedimento di detrazione dell'anzianità di grado e gli atti presupposti, nei limiti dell'interesse del ricorrente. Il Collegio ha precisato che restano salvi gli effetti derivanti da altre speciali disposizioni o da principi inderogabili, quale la non computabilità del periodo ai fini dello svolgimento di specifiche attribuzioni o dei periodi di comando richiesti nelle procedure di avanzamento. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 4-ter d.l. 44/2021

    la norma di cui all’art. 4-ter del DL n. 44 del 2021

    La disposizione, quale disciplina speciale ed emergenziale di stretta interpretazione, limita le conseguenze della mancata vaccinazione alla sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa e alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso; non consente ulteriori effetti penalizzanti automatici sulla carriera o sull'anzianità.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    Il ricorso attrae la propria competenza territoriale ai sensi del comma 4bis dell’art. 13 CPA

    La presenza di atti generali impugnati, quali direttive e circolari, radica la competenza territoriale del TAR Lazio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    È disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679

    La norma è richiamata quale base per la tutela dei dati personali relativi alla salute mediante oscuramento.

  • art. 4-ter, comma 1, lett. b), d.l. 44/2021

    art.4 ter, comma 1, lett. b, del d.l. 44/21

    È stata indicata dal ricorrente quale disposizione della cui legittimità costituzionale e compatibilità con il diritto dell'Unione europea si chiedeva la verifica; tali questioni non sono state esaminate con riferimento alla sospensione, per tardività dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Una disciplina emergenziale e speciale che prevede la sospensione dal servizio per il mancato adempimento di un obbligo vaccinale deve essere interpretata restrittivamente e non può essere utilizzata per introdurre, in via interpretativa, ulteriori conseguenze sfavorevoli non espressamente previste dalla legge.
  • Quando la normativa speciale collega alla sospensione dal lavoro la sola perdita della retribuzione o di altro compenso, non è legittimo estenderne automaticamente gli effetti alla detrazione dell'anzianità di servizio o di grado, agli istituti contributivi e agli altri effetti di carriera.
  • Gli effetti ulteriori della sospensione possono derivare soltanto da specifiche disposizioni speciali o da principi inderogabili di legge; in particolare, resta possibile non computare il periodo per finalità specifiche, come il requisito temporale di attribuzioni o periodi di comando richiesti nelle procedure di avanzamento.
  • L'impugnazione di un provvedimento amministrativo notificato oltre il termine perentorio di decadenza è irricevibile; tale tardività impedisce l'esame delle censure rivolte contro l'atto e delle questioni di legittimità costituzionale o unionale ad esso strettamente correlate.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoIgiene e sanità pubblicaTermini e notificazione del ricorso
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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