Sentenza n. 5866/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 00089/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva accolto il ricorso contro il riscontro comunale a un'istanza di accesso documentale
Esito
Favorevole al resistente (privato istante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Una privata proprietaria, insieme ai propri familiari, di un immobile denominato Arco di Nesci aveva chiesto al Comune copia dell'atto di cessione gratuita del bene, asseritamente sottoscritto nel 2000 dai proprietari e da un consigliere comunale delegato dal sindaco. Il Comune aveva comunicato, da un lato, di non detenere alcun atto pubblico amministrativo di cessione gratuita a firma del Segretariato generale e, dall'altro, di aver avviato ricerche presso i settori competenti. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo insufficiente il riscontro comunale perché non dava conto dell'esito delle ricerche presso tutti gli uffici interessati. Il Comune ha appellato deducendo l'inammissibilità dell'istanza per reiterazione e carenza di interesse, la violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'erronea valutazione circa l'esistenza dell'atto di cessione, sostenendo che il documento non fosse nella sua disponibilità. Nel giudizio d'appello l'originaria ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse all'ostensione, dopo l'esecuzione della sentenza da parte del Comune, la convocazione presso gli uffici e la verifica, comunicata con nota del 6 maggio 2026, che il documento non era stato rinvenuto negli archivi comunali. Il Comune ha aderito alla declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo però la compensazione delle spese di entrambi i gradi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l'originaria azione di accesso, prendendo atto della dichiarazione dell'appellata e dell'adesione del Comune, in applicazione del principio dispositivo e dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La sopravvenuta improcedibilità non ha impedito una sommaria valutazione del merito ai soli fini della regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il Collegio ha rilevato che il diritto di accesso presuppone la materiale detenzione del documento da parte dell'amministrazione destinataria; la prova dell'effettiva esistenza e disponibilità della documentazione grava sull'istante e può essere fornita anche per presunzioni o indizi, ma non mediante mere supposizioni. In mancanza di tale prova non può essere imposto all'amministrazione di ostendere un documento non detenuto, perché l'ordine sarebbe ineseguibile. In ragione di tale sommaria valutazione e dei poteri discrezionali del giudice in materia di spese, nonché dell'assenza di un accordo tra le parti, sono state integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Il diritto di accesso documentale incontra il limite materiale della disponibilità e detenzione della documentazione da parte dell'amministrazione destinataria; l'istante deve dimostrare l'effettiva esistenza e disponibilità del documento, anche mediante presunzioni o elementi indiziari, ma non con mere supposizioni.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso, quando tale carenza sia dichiarata dalla parte interessata e condivisa dall'altra parte in applicazione del principio dispositivo.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale presuppone la materiale detenzione del documento da parte dell'amministrazione destinataria dell'istanza; non può essere ordinata l'ostensione di documenti la cui effettiva esistenza e disponibilità non siano dimostrate, perché un simile ordine sarebbe ineseguibile.
- La prova dell'esistenza e della disponibilità del documento richiesto grava su chi esercita l'azione di accesso e può essere fornita anche mediante presunzioni o elementi indiziari, ma non mediante mere supposizioni.
- La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte istante e accettata dalla controparte, comporta l'improcedibilità del ricorso per accesso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Anche dopo la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può esaminare sommariamente il merito della pretesa ai soli fini della regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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