Cassazione Civile, Ordinanza n. 14706/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un ex dipendente dell'amministrazione finanziaria aveva chiesto il rimborso delle somme trattenute a titolo di IRPEF sull'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero delle Finanze. La domanda era stata accolta in primo grado; in appello l'Agenzia sosteneva che l'indennità fosse integralmente assoggettabile a IRPEF perché il Fondo era alimentato da proventi di natura fiscale e non da contributi dei lavoratori. La Commissione tributaria regionale ha invece ritenuto che, pur derivando il Fondo da entrate di natura pubblicistica, l'indennità rientrasse nel regime agevolato di tassazione separata previsto dagli artt. 17 e 19 del TUIR, rimettendo all'amministrazione la rideterminazione dell'imposta dovuta e, quindi, dell'importo da restituire. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., perché il giudice d'appello avrebbe pronunciato su una tassazione separata non richiesta, a fronte di una domanda di rimborso integrale; (2) violazione degli artt. 17 e 19 del d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2 d.P.R. 1034/1984, per avere assoggettato l'indennità al regime di tassazione separata nonostante le entrate del Fondo non provenissero dalla contribuzione dei lavoratori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: quanto all'art. 112 c.p.c., la decisione della CTR non è stata ultra/extra petita perché la rideterminazione dell'imposta dovuta costituisce un minus compreso nella domanda più ampia di rimborso; quanto al regime fiscale, la Corte ha richiamato un orientamento consolidato secondo cui l'indennità di buonuscita erogata dal Fondo di previdenza del personale del Ministero delle Finanze è una forma di retribuzione differita, composta in massima parte da premi di produttività e incentivi all'attività, e va quindi tassata separatamente ex artt. 17 e 19 TUIR, non integralmente. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, essendo il resistente rimasto intimato. È stato inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La pronuncia sulla tassazione separata non eccedeva il perimetro della domanda di rimborso, perché la rideterminazione dell'imposta dovuta rappresenta un minus consentito rispetto alla domanda più ampia.
artt. 17 e 19 d.P.R. 917/1986
L'indennità di buonuscita del Fondo va ricondotta alle indennità equipollenti e assoggettata a tassazione separata, non a tassazione integrale.
art. 2 d.P.R. 1034/1984
Richiamato dall'Agenzia, ma ritenuto non idoneo a escludere il regime di tassazione separata per l'indennità in questione.
art. 10 d.lgs. 47/2000
Le modifiche normative successive al 1° gennaio 2001 incidono sulla disciplina applicabile per il periodo successivo a tale data.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando l'Agenzia delle Entrate è ammessa alla prenotazione a debito come amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- In materia di rimborso fiscale, il giudice può accogliere la domanda nei limiti di un minor importo dovuto per legge senza incorrere in violazione dell'art. 112 c.p.c., se la statuizione si mantiene nel perimetro del petitum sostanziale.
- L'indennità di buonuscita erogata dal Fondo di previdenza del personale del Ministero delle Finanze integra una retribuzione differita e rientra nel regime delle indennità equipollenti, con tassazione separata ai sensi degli artt. 17 e 19 del TUIR.
- La natura pubblicistica delle entrate che alimentano il Fondo non basta, di per sé, a escludere la qualificazione dell'indennità come trattamento fiscalmente soggetto a tassazione separata, se la composizione del Fondo è riconducibile a premi di produttività e incentivi all'attività.
- Quando l'amministrazione finanziaria è soccombente e agisce tramite l'Avvocatura dello Stato con prenotazione a debito, non opera automaticamente il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto del ricorso per cassazione.
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