Cassazione Penale, Sentenza n. 34473/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per il reato di sottrazione di beni pignorati (art. 388 c.p.) in relazione alla sottrazione di beni mobili sottoposti a pignoramento nella procedura esecutiva promossa contro la consorte. Il ricorrente deduce tre motivi: 1) vizio per intempestività della querela sostenendo che il termine dovesse decorrere dal momento in cui ha proposto opposizione all'esecuzione e non dalla data di accesso dell'ufficiale giudiziario (5/10/2016); 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da un teste (Della Valle Andrea) per violazione dell'art. 192 c.p.p., perché costui sarebbe stato sentito come teste e non come indagato in procedimento connesso; 3) vizio di motivazione: le presunte irregolarità procedurali (omesso avviso al custode, riprese fotografiche non autorizzate, presenza di personale non autorizzato, direzione affidata a soggetto con precedenti) avrebbero inciso sulla valutazione della responsabilità e consentito di escludere la sottrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il vizio generico e meramente reiterativo della questione già decisa in appello: la data dalla quale computare il termine per la querela è l'accesso dell'ufficiale giudiziario (5/10/2016), momento in cui il ricorrente materialmente impedì il prelievo dei beni pignorati; l'opposizione all'esecuzione è esercizio di un diritto e non esclude la rilevanza penale della condotta sottrattiva. Il secondo motivo è stato escluso perché sollevato per la prima volta in Cassazione e in termini vaghi e non specifici. Il terzo motivo è stato qualificato come generico e fattuale e privo di incidenza sulla valutazione della condotta; la Corte ha ribadito che il reato di cui all'art. 388 c.p. si configura anche quando si pongono in essere atti idonei a ostacolare o ritardare il reperimento o la vendita dei beni pignorati, non richiedendo necessariamente una materiale amotio. Conseguentemente il provvedimento impugnato è rimasto efficace; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 388 cod. pen.
La Corte interpreta il delitto di sottrazione di cose pignorate in senso ampio: rileva non solo la materiale asportazione (amotio) ma anche qualsiasi attività diretta a rendere impossibile o difficoltosa la realizzazione delle finalità della procedura esecutiva (ostacoli o ritardi nell'accesso o nel reperimento dei beni).
art. 192 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni di un soggetto, ma la Corte non ha potuto valutare la questione posto che il motivo è stato sollevato per la prima volta in Cassazione e in modo vago; principio processuale: questioni nuove e non specifiche non sono ammesse in sede di legittimità.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Citate le regole inerenti alla condanna alle spese e all'esazione verso la Cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza della Cassazione (sezioni unite/penali richiamate)
La sentenza richiama precedenti che affermano che il reato di sottrazione è integrato anche da condotte che ostacolano o ritardano l'esecuzione (casi citati: Sez. 6, n. 11717/2024; Sez. 6, n. 32704/2014; Sez. 6, n. 31979/2003; ecc.), consolidando l'interpretazione estensiva della norma.
Massime di principio
- Il momento iniziale del termine per la querela penale, ai fini del reato di sottrazione di beni pignorati, è l'atto materiale che realizza l'ostacolo all'esecuzione (es. accesso dell'ufficiale giudiziario e impedimento al prelievo), non il mero esercizio di rimedi processuali civilistici (opposizione all'esecuzione).
- In materia di Cassazione, questioni nuove non sollevate nei gradi precedenti difficilmente saranno esaminate: occorre proporre e motivare tutte le doglianze nei primi due gradi per non perdere la possibilità di impugnazione in sede di legittimità.
- La Corte di legittimità richiede specificità e autosufficienza dei motivi: argomentazioni generiche o meramente fattuali vengono dichiarate inammissibili.
- Per il reato di sottrazione di beni pignorati non è necessario dimostrare una materiale asportazione; è sufficiente una condotta idonea a rendere difficoltosa o impossibile l'attuazione delle finalità dell'esecuzione (ostacoli, ritardi, impedimenti all'accesso).
- Le irregolarità procedurali nell'esecuzione (es. vizi formali, presenza di terzi non autorizzati, riprese fotografiche) devono essere connesse in modo diretto e specifico alla sussistenza del fatto tipico per essere determinanti; altrimenti non escludono automaticamente la responsabilità penale per sottrazione.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve valutare il rischio di condanna alle spese e alle ammende se il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile; la Corte può sanzionare la parte ricorrente quando la gravità della inammissibilità non sia priva di colpa.
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