Ordinanza n. 169/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina di conferimento, mediante comando, di un incarico a tempo determinato di dirigente farmacista a una dipendente proveniente da altra azienda sanitaria, nonché nota di mancato conferimento dell’incarico alla ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determina con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ha conferito, mediante comando, un incarico a tempo determinato di dirigente farmacista a una dipendente dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, nonché la nota con cui le è stato comunicato il mancato conferimento dell’incarico. Ha chiesto l’annullamento degli atti previa sospensione cautelare e ha prospettato, in via subordinata, una domanda risarcitoria. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma dalla motivazione dell’ordinanza emerge una censura concernente il ricorso al comando e il profilo motivazionale della scelta amministrativa.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, riservando ogni ulteriore valutazione sulle questioni di rito e di merito. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto, nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare, che la scelta dell’Amministrazione non apparisse censurabile sotto il profilo motivazionale: il ricorso al comando risultava giustificato dalla temporaneità dell’incarico e da ragioni di contenimento della spesa pubblica. Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha escluso la sussistenza di un pregiudizio irreparabile, ritenendo il danno eventualmente subito suscettibile di ristoro per equivalente, come riconosciuto dalla stessa ricorrente mediante la proposizione subordinata della domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata valutata verificando la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; entrambi sono stati ritenuti insussistenti.
Massime di principio
- In sede cautelare, il ricorso al comando per il conferimento temporaneo di un incarico può risultare giustificato dalla temporaneità dell’incarico e da esigenze di contenimento della spesa pubblica, senza che la relativa scelta amministrativa sia censurabile sotto il profilo motivazionale, quando tali ragioni siano esplicitate.
- Il periculum in mora è escluso quando il pregiudizio dedotto dal ricorrente sia suscettibile di ristoro per equivalente e non presenti, quindi, carattere irreparabile.
- La proposizione subordinata di una domanda risarcitoria può costituire elemento rilevante per escludere l’irreparabilità del pregiudizio ai fini della tutela cautelare.
Come è indicizzato
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