Sentenza n. 128/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 485/2024 in data 15 novembre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro n. 485/2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 485/2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro. La sentenza aveva accertato l’illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato per un periodo superiore a 36 mesi e aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno, quantificato in sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; alla ricostruzione della carriera, al riconoscimento degli scatti stipendiali e della progressione economica, con pagamento delle differenze retributive dal 5 maggio 2017; nonché alla messa a disposizione della Carta del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, per complessivi euro 3.000,00 oltre interessi. La ricorrente ha dedotto che, nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 29 dicembre 2024 e il suo passaggio in giudicato, l’Amministrazione non aveva eseguito gli obblighi imposti. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e l’omessa esecuzione. Ha rilevato anche il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, per l’adempimento da parte delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti patrimoniali e amministrativi ivi stabiliti entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inerzia ha nominato Commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente entro i 60 giorni successivi alla comunicazione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al Commissario, trattandosi di dipendente della stessa Amministrazione debitrice. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sull’importo complessivamente risultante dal giudicato, decorrenti dalla notificazione della presente sentenza e fino all’adempimento spontaneo o commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Prevede il rimedio dell’ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie, compresa la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere determinata in relazione al ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata quantificata negli interessi legali sull’importo dovuto, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale abilita il creditore a contestare l’inerzia dell’amministrazione statale nell’esecuzione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituiva uno degli obblighi oggetto del giudicato da eseguire, relativo alla disponibilità della Carta del docente.
art. 8 l. 604/1966
La disposizione era stata utilizzata dal giudice ordinario quale criterio per la quantificazione dell’indennità risarcitoria riconosciuta nel giudicato.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l’amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
- La mancata costituzione dell’amministrazione e l’assenza di contestazioni, unitamente alla documentazione del passaggio in giudicato e della notificazione della sentenza, consentono di ritenere comprovato l’inadempimento quando gli obblighi giudiziali risultino ancora ineseguiti.
- Per le amministrazioni statali, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, costituisce presupposto rilevante per l’attivazione dell’ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un Commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell’interessato in caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o sostitutivo.
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