Sentenza n. 11084/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - del provvedimento protocollo numero U-038355/2025, trasmesso da Formez PA il 31 luglio u.s., nella parte in cui la p.a. ha rigettato la richiesta in autotutela avanzata dal ricorrente; - dell'Avviso del 7 aprile 2025, con cui la p.a. ha indetto la procedura lo scorrimento della graduatoria finale del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato», profilo AMM, nella parte in cui non è prevista l'attribuzione della riserva dei posti in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito; - del format telematico RIEPILOGO CANDIDATURA "Scorrimento della graduatoria e scelta delle Amministrazioni - Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)" tramite cui i candidati sono stati chiamati a scegliere, tra le Amministrazioni richiedenti, quella di preferenza; - del bando di concorso, pubblicato sulla GU n. 104 in data 31 dicembre 2021, con cui è stato indetto il «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato», profilo AMM, nella parte in cui non prevede la riserva dei posti in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito; - dell'Avviso del 19 aprile 2023, con cui la p.a. ha pubblicato la graduatoria di rettificata di merito per il profilo AMM del concorso de quo, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi del ricorrente; - dell'Avviso del 17 ottobre 2023, con cui la p.a. ha indetto il primo scorrimento della graduatoria finale di merito per il profilo AMM del concorso de quo, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi del ricorrente; - dell'Avviso del 31 maggio 2024, con cui la p.a. ha indetto il secondo scorrimento della graduatoria finale di merito per il profilo AMM del concorso de quo, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi del ricorrente; - dell'Avviso del 14 ottobre 2024 con cui la p.a. ha indetto il terzo scorrimento della graduatoria finale di merito per il profilo AMM del concorso de quo, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi del ricorrente; - del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla mancata attribuzione del titolo di riserva per l'espletamento del SCU; - dell'elenco dei candidati idonei del concorso de quo, assegnati alle rispettive sedi territoriali, a seguito degli scorrimenti della graduatoria finale del concorso, nella parte in cui non includono il nominativo dell'odierno ricorrente; - del provvedimento, di estremi non conosciuti, con cui la PA ha disposto la scadenza della graduatoria del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato», profilo AMM; -della graduatoria finale del concorso de quo, nella parte in cui è prevista la scadenza della stessa entro 2 anni dall'approvazione; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; nonché per l’accertamento dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati riservisti del concorso, per il profilo AMM e la contestuale convocazione ai fini della stipula del relativo contratto di lavoro; e per la condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione dell'odierna parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione della stessa nella posizione spettante nell'elenco dei candidati riservisti del concorso e la contestuale convocazione ai fini della stipula del contratto di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autotutela relativo al mancato riconoscimento della riserva di posti per il servizio civile universale e gli atti della procedura concorsuale e dei successivi scorrimenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego, comunicato il 31 luglio 2025, con cui le amministrazioni hanno respinto la richiesta di autotutela volta a ottenere, nell'ambito dello scorrimento della graduatoria del concorso per il profilo AMM, il riconoscimento della riserva di posti spettante agli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale. Sono stati inoltre impugnati l'avviso di scorrimento del 7 aprile 2025, il relativo format telematico, il bando, la graduatoria rettificata, i precedenti avvisi di scorrimento, i verbali di valutazione dei titoli, gli elenchi degli idonei assegnati alle sedi e gli atti relativi alla scadenza della graduatoria. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto a essere inserito nella posizione spettante tra i riservisti, la convocazione per la stipula del contratto e il risarcimento in forma specifica. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di giurisdizione e l'irricevibilità del ricorso, chiedendone il rigetto. Il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa, poiché il riconoscimento concreto della riserva richiede una valutazione dell'amministrazione procedente, in sede di formazione della graduatoria, circa la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalla legge. Ha tuttavia ritenuto tardiva l'impugnazione: la lesione si era verificata con la pubblicazione della graduatoria, avvenuta il 24 febbraio 2023, e avrebbe dovuto essere contestata entro il termine decadenziale mediante impugnazione della graduatoria stessa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. Ha confermato la valutazione già espressa in sede cautelare, secondo cui le censure relative al mancato riconoscimento della riserva avrebbero dovuto essere rivolte tempestivamente contro la graduatoria, quale atto immediatamente lesivo. L'impugnazione del successivo diniego di autotutela non può riaprire né eludere il termine decadenziale per contestare la graduatoria. Il giudice ha invece respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, riconoscendo la giurisdizione amministrativa sulla controversia. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti, in solido, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
La disposizione è richiamata dal ricorrente per chiedere il risarcimento in forma specifica, ma la domanda non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato irricevibile.
art. 29 c.p.a.
Il giudice applica il termine decadenziale per l'azione di annullamento, ritenendo che la lesione dovesse essere fatta valere tempestivamente contro la graduatoria e che il successivo diniego di autotutela non potesse eludere tale termine.
Massime di principio
- Quando il riconoscimento concreto di una riserva concorsuale richiede una valutazione dell'amministrazione procedente sulla sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto stabiliti dalla legge, la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
- La mancata attribuzione di una riserva di posti si configura come lesione conoscibile con la pubblicazione della graduatoria, sicché l'interessato deve impugnare tempestivamente tale atto, senza poter differire la contestazione mediante una successiva istanza di autotutela.
- L'impugnazione del diniego di autotutela non può essere utilizzata per eludere o riaprire il termine decadenziale già decorrente dalla pubblicazione dell'atto originariamente lesivo.
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