Sentenza n. 4519/2026 - Napoli, Sezione 2
per l’annullamento 1) del provvedimento prot. 0283452 del 22 dicembre 2022, notificato al ricorrente in data 23 dicembre 2022, con il quale il Questore di Napoli ha ammonito, ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009 n. 38, il ricorrente invitandolo a tenere “una condotta conforme alla legge e a desistere da qualunque comportamento o condotta persecutoria e vessatoria, anche sotto forma di minaccia e molestia, che comporti alla parte offesa ed ai suoi prossimi congiunti un disagio psichico e fisico, nonché un ragionevole senso di timore; informandolo che la pena per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. – reclusione da un anno e sei mesi è aumentata e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da un soggetto già ammonito”; 2) del verbale di notifica del provvedimento di ammonimento sub 1) da parte del Commissariato di pubblica sicurezza di Nola, quale delegato dal Questore di Napoli ad eseguire il provvedimento sub 1); 3) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziale e/o comunque lesivo degli interessi del ricorrente tra cui la comunicazione di avvio del procedimento del 25 ottobre 2022, notificata il 27 ottobre 2022, e tutta l'istruttoria richiamata nel provvedimento sub 1).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ammonimento del Questore adottato ai sensi degli artt. 7 e 8 d.l. 11/2009, relativo a presunti comportamenti persecutori e vessatori nei confronti della controinteressata
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario ammonimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già legato alla controinteressata da una relazione sentimentale, ha impugnato l’ammonimento con cui il Questore gli aveva intimato di cessare comportamenti persecutori e vessatori. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 8 d.l. 11/2009 e degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 per la mancata audizione personale e per l’omessa escussione delle persone informate indicate nelle proprie memorie. In secondo luogo, ha lamentato difetto di motivazione, carenza di istruttoria e violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, sostenendo che l’amministrazione non avesse esaminato criticamente le proprie osservazioni e la documentazione prodotta, idonee a prospettare una ricostruzione dei fatti diversa da quella della denunciante. In terzo luogo, ha dedotto l’insussistenza dei presupposti dell’ammonimento, negando di avere posto in essere condotte persecutorie o gravemente minacciose idonee a provocare nella controinteressata un perdurante stato di ansia o paura. L’atto amministrativo si fondava essenzialmente sul racconto della controinteressata relativo a comportamenti di controllo e prevaricazione, all’accesso del ricorrente presso la sua abitazione, alla sottrazione del telefono cellulare e alla minaccia di rovinarne la reputazione a seguito della scoperta di un presunto tradimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ammonimento, ritenendo fondati i primi due motivi, limitatamente al difetto di istruttoria e di motivazione. L’ammonimento è una misura preventiva e discrezionale: non richiede la piena prova della responsabilità penale per il reato di atti persecutori, essendo sufficiente un quadro indiziario relativo a condotte lesive, anche potenzialmente, della riservatezza o dell’integrità della persona. Tuttavia, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria seria, completa e imparziale e deve motivare in modo adeguato il mancato rilievo attribuito agli elementi difensivi dell’interessato. Nel caso concreto, il Questore aveva sostanzialmente recepito il contenuto dell’istanza della controinteressata, limitandosi ad affermare genericamente che le deduzioni del ricorrente non superavano il quadro istruttorio. Non erano stati adeguatamente valutati il contenuto delle chat, la possibile riconducibilità della presenza del ricorrente presso l’abitazione a un invito della controinteressata, la natura isolata o meno della minaccia riferita e l’eventuale effettiva divulgazione di conversazioni private presso terzi. L’amministrazione avrebbe dovuto approfondire le divergenti ricostruzioni, anche mediante l’audizione delle persone prossime alla coppia e dei soggetti eventualmente destinatari delle chat. Il TAR non ha invece accolto il motivo volto a dimostrare l’insussistenza sostanziale dei presupposti dell’ammonimento, poiché tale valutazione appartiene al Questore e dovrà essere nuovamente esercitata dopo un’istruttoria più completa e una motivazione più esaustiva. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 7 e 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38
"Ai fini della sua emissione [...] non è richiesta la piena prova della responsabilità dell’ammonito"
L’ammonimento del Questore è una misura preventiva e dissuasiva adottabile sulla base di un quadro istruttorio anche indiziario, senza necessità di accertare pienamente la responsabilità penale per gli atti persecutori.
art. 612-bis c.p.
La fattispecie amministrativa dell’ammonimento si pone in rapporto di prossimità con il delitto di atti persecutori, pur operando con uno standard probatorio diverso.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
L’ammonimento, quale provvedimento discrezionale, deve essere adeguatamente motivato, dando conto della valutazione degli elementi istruttori e delle osservazioni difensive.
artt. 7 e 8 l. 7 agosto 1990, n. 241
La partecipazione procedimentale impone all’amministrazione di considerare effettivamente il contributo dell’interessato; nel caso concreto l’omessa audizione e l’omesso approfondimento delle deduzioni difensive hanno concorso al difetto istruttorio e motivazionale.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità richiedono, nell’esercizio del potere preventivo, un’istruttoria non parziale e non unilateralmente orientata.
Massime di principio
- L’ammonimento del Questore previsto dalla disciplina sugli atti persecutori è una misura preventiva e dissuasiva, per la cui adozione non occorre la piena prova della responsabilità penale dell’interessato, essendo sufficiente un quadro indiziario relativo a condotte idonee a ledere, anche solo potenzialmente, la riservatezza della vita di relazione o l’integrità della persona.
- La natura discrezionale e preventiva dell’ammonimento non esonera il Questore dall’obbligo di svolgere un’istruttoria seria, completa e imparziale, né dall’obbligo di motivare adeguatamente la decisione.
- È illegittimo l’ammonimento fondato prevalentemente sulla ricostruzione della persona denunciante quando l’amministrazione ometta di esaminare criticamente le osservazioni, la documentazione e gli elementi difensivi prodotti dall’interessato.
- Quando il procedimento presenta narrazioni contrapposte e documentazione potenzialmente decisiva, l’amministrazione deve svolgere gli approfondimenti ragionevolmente praticabili, anche mediante l’esame delle comunicazioni prodotte e l’acquisizione di informazioni dai soggetti direttamente coinvolti nei fatti contestati.
- Il giudice amministrativo può annullare l’ammonimento per difetto di istruttoria e motivazione senza sostituirsi al Questore nella valutazione discrezionale circa la sussistenza dei presupposti sostanziali della misura, che deve essere rinnovata dall’amministrazione nel rispetto dei vincoli conformativi derivanti dalla sentenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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