Cassazione Penale, Ordinanza n. 24201/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che il solo motivo proposto era nuovo rispetto ai motivi di appello e dunque non scrutinabile in cassazione in mancanza di previa devoluzione alla Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Le imputate erano state condannate in primo grado e la Corte di appello di Milano aveva confermato la condanna per furto aggravato. Con un unico ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore, hanno dedotto un solo motivo. La Corte di cassazione ha rilevato che tale motivo era "inedito", ossia non risultava tra le doglianze formulate in appello secondo la sintesi incontestata riportata nella sentenza impugnata; quindi il tema introdotto in sede di legittimità non era stato devoluto al giudice di appello.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sono poste a carico del ricorrente le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure nuove che non risultino già devolute al giudice di appello, quando la sentenza impugnata dia conto dell'assenza del relativo tema tra i motivi di impugnazione anteriori.
- La proposizione di un motivo "inedito" rispetto ai motivi di appello determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, perché il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per introdurre per la prima volta questioni di merito non previamente sottoposte al giudice di secondo grado.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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