Sentenza n. 1350/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. 177724 del 02.05.2025, notificato in pari data, recante revoca del nulla osta al lavoro subordinato prot. P-NA/L/Q/2023/108307 rilasciato in favore del ricorrente; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi incluso il diniego alla richiesta di subentro nuovo datore di lavoro avanzata dal ricorrente, prot. n. 248275 del 19.06.2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 13\10\2025: - del diniego prot. 318055 del 06.08.2025 in relazione all’istanza di riesame del 28.07.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato, diniego del subentro del nuovo datore di lavoro e diniego dell'istanza di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente era entrato in Italia il 30 giugno 2023 in forza di un nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 1° maggio 2023 e del relativo visto d'ingresso. Dopo l'ingresso constatava l'irreperibilità del datore di lavoro originario; la mancata presentazione di quest'ultimo agli adempimenti previsti determinava l'avvio del procedimento di revoca il 12 marzo 2025 e la successiva revoca del nulla osta il 2 maggio 2025. Nel frattempo, il ricorrente aveva instaurato un nuovo rapporto di lavoro con altra impresa, comunicato tramite UniLav il 27 maggio 2025 e documentato mediante contratto e buste paga. La Prefettura negava sia il subentro del nuovo datore di lavoro sia, successivamente, il riesame della posizione, motivando quest'ultimo diniego con il disconoscimento, da parte del Comune, del documento di riconoscimento del datore di lavoro originario. Il ricorrente deduceva violazione della disciplina di settore e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità manifesta, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Sosteneva che il lungo lasso temporale tra il rilascio del nulla osta e la revoca avesse consolidato il suo legittimo affidamento; che egli fosse incolpevole e in buona fede; e che la nuova e stabile occupazione imponesse una rivalutazione della sua posizione, senza addossargli le irregolarità imputabili al datore di lavoro originario.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando la revoca del nulla osta, il diniego di subentro e il diniego dell'istanza di riesame. Il giudice ha ritenuto decisivi il lungo tempo trascorso dall'ingresso in Italia, l'assenza di prova della mala fede del lavoratore, la nuova assunzione documentata da UniLav, contratto e buste paga e la riferibilità delle irregolarità al datore di lavoro originario. In presenza di tali circostanze, la Prefettura avrebbe dovuto considerare le sopravvenienze e procedere a una valutazione concreta della posizione del lavoratore, nel rispetto dei principi di buona fede, proporzionalità e ragionevolezza. L'omessa considerazione della nuova occupazione ha trasformato la revoca in una misura sproporzionata e irragionevole, sostanzialmente punitiva per il lavoratore incolpevole, frustrando il legittimo affidamento e un percorso di integrazione già avviato. Il TAR ha richiamato la ratio della normativa sui flussi, volta a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel rispetto della legalità. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione impongono una valutazione ragionevole e proporzionata della posizione del lavoratore straniero, senza penalizzarlo per irregolarità imputabili al datore di lavoro originario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati della parte mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando il nulla osta al lavoro subordinato di un cittadino straniero viene revocato dopo un lungo periodo dall'ingresso in Italia, l'amministrazione deve valutare concretamente la buona fede del lavoratore, il suo eventuale affidamento e le sopravvenienze intervenute nella sua posizione.
- L'assenza di prova della mala fede del lavoratore impedisce di addossargli automaticamente le irregolarità riferibili al datore di lavoro originario che aveva richiesto il nulla osta.
- L'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, adeguatamente documentata mediante comunicazione UniLav, contratto e buste paga, costituisce una sopravvenienza rilevante che deve essere considerata nel procedimento di revoca, nel diniego di subentro e nell'eventuale riesame della posizione dello straniero.
- La revoca del nulla osta è illegittima, per violazione dei principi di buona fede, proporzionalità e ragionevolezza, quando si risolve in una misura sproporzionata e sostanzialmente punitiva nei confronti del lavoratore incolpevole, frustrando un affidamento e un percorso di integrazione già avviato.
- Nell'applicazione della disciplina sui flussi migratori, l'amministrazione deve perseguire la finalità di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel rispetto della legalità, ponderando tale interesse con la posizione concreta del lavoratore straniero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 456/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 457/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 458/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 459/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 460/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 461/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →