Sentenza n. 1018/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (K10/-OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per residenza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della cittadinanza richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che il diniego fosse fondato su un unico precedente penale di lieve entità, relativo alla guida senza patente, successivamente depenalizzato dal d.lgs. n. 8/2016; che l'Amministrazione non avesse adeguatamente considerato le osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990; e che non fosse stata valutata la complessiva condotta di vita, la lunga permanenza in Italia e l'integrazione economica e sociale del richiedente. Il decreto richiamava inoltre l'omessa dichiarazione del precedente penale nell'autocertificazione prodotta con la domanda, ritenuta indicativa di scarsa affidabilità e potenzialmente rilevante anche sul piano penale.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha qualificato la concessione della cittadinanza per residenza come esercizio di un potere ampiamente discrezionale e atto di alta amministrazione, subordinato non soltanto alla residenza decennale, ma alla verifica dell'interesse pubblico, dell'integrazione del richiedente e della sua affidabilità rispetto ai valori fondamentali della comunità nazionale. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato al controllo estrinseco sulla sufficienza dell'istruttoria, sulla veridicità dei fatti, sulla logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione ministeriale con una diversa valutazione di merito. Nel caso concreto, il precedente relativo alla guida senza patente, pur depenalizzato, è stato legittimamente considerato quale fatto storico indicativo di possibile inaffidabilità e di allarme sociale, in ragione del pericolo connesso alla conduzione di veicoli senza titolo abilitativo. La depenalizzazione non impedisce la valutazione amministrativa del fatto, che può essere apprezzato autonomamente rispetto alla responsabilità penale e ai suoi esiti. Ha inoltre concorso a sostenere il diniego l'omessa indicazione del precedente nell'autocertificazione, valutata come dichiarazione mendace e indice di scarsa affidabilità nei rapporti con le istituzioni. È stata respinta anche la censura relativa all'art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché l'Amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione del privato quando la motivazione complessiva dell'atto sia logica e sufficiente; le deduzioni sulla depenalizzazione, sulla lieve entità del fatto e sull'integrazione sociale non contenevano elementi nuovi tali da imporre una motivazione più dettagliata. La residenza decennale, il lavoro e l'inserimento sociale costituiscono presupposti ordinari per la domanda, ma non attribuiscono un diritto alla naturalizzazione né prevalgono sul giudizio prognostico negativo relativo all'affidabilità. Spese di lite integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza decennale costituisce un presupposto per presentare la domanda, ma non fonda un diritto alla concessione; l'Amministrazione conserva un'ampia discrezionalità nel valutare l'interesse pubblico, l'integrazione e l'affidabilità del richiedente.
art. 10-bis l. 241/1990
L'Amministrazione deve considerare le osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto, ma non è tenuta a confutarle analiticamente quando la motivazione complessiva del provvedimento sia logica, coerente e sufficiente.
art. 116, comma 13, d.lgs. 285/1992
La condotta di guida senza previo conseguimento della patente può essere valutata, anche dopo la depenalizzazione, quale fatto storico indicativo di disvalore e di potenziale pericolosità per la sicurezza della circolazione.
d.lgs. 8/2016
La depenalizzazione del fatto non impedisce all'Amministrazione di valutarlo autonomamente sul piano amministrativo, ai fini del giudizio prognostico sull'affidabilità e sull'integrazione del richiedente.
d.lgs. 196/2003, art. 52
Costituisce la base normativa richiamata per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 non costituisce un diritto conseguente automaticamente alla residenza decennale, ma presuppone una valutazione ampiamente discrezionale dell'interesse pubblico, dell'integrazione e dell'affidabilità del richiedente rispetto ai valori fondamentali della comunità nazionale.
- Nel giudizio sulla cittadinanza, l'Amministrazione può valutare autonomamente il fatto storico oggetto di un precedente penale, anche quando la condotta sia stata successivamente depenalizzata o abbia perso rilevanza penale; la valutazione amministrativa persegue infatti una finalità prognostica di affidabilità e integrazione diversa da quella propria dell'accertamento della responsabilità penale.
- Un precedente relativo alla guida di veicoli senza patente può legittimamente sorreggere il diniego della cittadinanza, anche se risalente a un unico episodio e successivamente depenalizzato, quando l'Amministrazione ne evidenzi il disvalore concreto e l'attitudine a porre in pericolo l'incolumità pubblica, soprattutto se il fatto è prossimo alla presentazione dell'istanza.
- L'omessa indicazione di un precedente penale nell'autocertificazione presentata per la cittadinanza può essere valutata, oltre che per le eventuali conseguenze previste dalla legge, quale autonomo indice di scarsa affidabilità del richiedente nei rapporti con le istituzioni e di insufficiente adesione ai valori dell'ordinamento.
- Il diniego di cittadinanza è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti del controllo di legittimità, quanto a sufficienza dell'istruttoria, veridicità dei fatti, logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della motivazione; è escluso il sindacato sostitutivo sul merito della prognosi ministeriale, salvo evidente travisamento o manifesta illogicità.
- Nell'applicazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 non è necessaria una confutazione analitica di ogni osservazione del privato, quando le deduzioni siano generiche o non introducano elementi concreti e nuovi e il provvedimento finale esponga una motivazione complessivamente logica e sufficiente.
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