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Sentenza

Sentenza n. 51/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l’annullamento della Deliberazione n. 669 del 23 dicembre 2025, trasmessa, via p.e.c., con comunicazione di non aggiudicazione ex art. 90, comma 1, lett. c), del d.lgs. 36 del 2023, con la quale l’A.S.S. di Bolzano ha aggiudicato alla Cooperativa Operatori Socio-Sanitari – S.O.S. soc. coop. sociale il “servizio infermieristico presso le residenze per anziani “Don Bosco” e “Villa Europa” dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano” (Lotto 1), nonché il “servizio infermieristico presso le strutture residenziali e diurne dell’ufficio persone con disabilità dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano” (Lotto 3), nella parte in cui non ha messo a disposizione della ricorrente, contestualmente alla comunicazione, la documentazione prevista dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, e in particolare: le offerte tecniche nei lotti 1 e 3 della prima graduata Cooperativa Operatori Socio-Sanitari – S.O.S. soc. coop. Socialei giustificativi e i chiarimenti dalla stessa resi nel corso del subprocedimento di anomalia avviato nel solo lotto 3 (inclusa la corrispondenza intercorsa) nonché gli ulteriori atti, dati e informazioni presupposti all’aggiudicazione, ivi compresa la documentazione prodotta a comprova del possesso dei requisiti; - delle citate comunicazioni di non aggiudicazione (comunicazione di non aggiudicazione lotto 1; comunicazione di non aggiudicazione lotto 3); - di tutti gli eventuali atti presupposti, conseguenti o connessi al precedente, ancorché non conosciuti;

Giustizia amministrativa202600016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: oscuramento e mancata ostensione integrale della documentazione dell’aggiudicataria relativa ai lotti 1 e 3 di una gara per servizi infermieristici, inclusi offerte tecniche, giustificativi dell’offerta, verbali, corrispondenza della verifica di anomalia e documentazione sulla comprova dei requisiti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, seconda classificata nei lotti 1 e 3, ha impugnato le determinazioni con cui la stazione appaltante, comunicando l’aggiudicazione, non aveva messo a disposizione integralmente la documentazione prevista dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023. Sono stati dedotti la violazione della disciplina speciale sull’accesso negli appalti, degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, del diritto di difesa, dei principi di pubblicità e trasparenza, nonché l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione. In particolare, la ricorrente lamentava l’omessa ostensione integrale delle offerte tecniche dell’aggiudicataria, dei giustificativi e chiarimenti resi nel subprocedimento di verifica dell’anomalia del lotto 3, della relativa corrispondenza, dei verbali di valutazione recanti i giudizi della commissione e della documentazione acquisita per la comprova dei requisiti. Contestava inoltre l’assenza di una motivazione specifica sulle ragioni dell’oscuramento e sosteneva che le informazioni oscurate, relative a modelli organizzativi, procedure assistenziali e proposte migliorative, non integrassero segreti tecnici o commerciali, trattandosi di contenuti standardizzati o comunque non individuati e comprovati come dotati di valore concorrenziale. La controinteressata e l’amministrazione hanno eccepito la tardività del ricorso. Il Collegio ha inoltre esaminato la tardività della memoria difensiva dell’amministrazione, depositata il giorno precedente la camera di consiglio nel rito super-accelerato previsto dall’art. 36, comma 7, del d.lgs. 36/2023.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. In via preliminare, il Collegio ha dichiarato tardiva e tamquam non esset la memoria dell’amministrazione depositata il 23 febbraio 2026, poiché nel rito speciale dell’art. 36, comma 7, del d.lgs. 36/2023 i termini dell’art. 55, comma 5, c.p.a. sono dimezzati e memorie e documenti devono essere depositati entro un giorno libero prima della camera di consiglio. È stata respinta l’eccezione di tardività del ricorso: il termine per impugnare le decisioni sull’oscuramento decorre solo quando il concorrente abbia conoscenza sia delle ragioni dell’oscuramento sia della concreta estensione delle parti sottratte all’accesso, per evitare un ricorso al buio. Poiché la comunicazione del 30 dicembre 2025 era priva di motivazione e l’effettiva estensione delle omissioni è stata conosciuta soltanto con l’ostensione parziale del 22 gennaio 2026, il ricorso notificato il 2 febbraio 2026 è stato ritenuto tempestivo. Nel merito, il giudice ha ritenuto illegittimo l’oscuramento perché l’amministrazione aveva recepito acriticamente le richieste dell’aggiudicataria, senza verificare in concreto la sussistenza di segreti tecnici o commerciali, senza comunicare le ragioni del diniego e senza bilanciare la riservatezza con l’interesse difensivo della seconda classificata. La mera invocazione del know-how non è sufficiente: occorre individuare specificamente informazioni segrete, dotate di valore economico o di vantaggio concorrenziale e protette mediante adeguate misure. Nel caso concreto non era stata prodotta neppure la motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente richiesta dalla lex specialis. Il Collegio ha inoltre ritenuto indispensabile la documentazione richiesta per verificare la correttezza delle valutazioni tecniche, la sostenibilità dell’offerta e la regolarità della comprova dei requisiti, anche in considerazione dello scarto minimo tra i punteggi delle concorrenti. Ha quindi annullato l’oscuramento, accertato il diritto di accesso integrale della ricorrente e condannato l’Azienda Servizi Sociali di Bolzano a ostendere la documentazione entro quindici giorni. L’amministrazione e la controinteressata sono state condannate, ciascuna, al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 35 d.lgs. 36/2023

    Il diritto di accesso possa essere escluso in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.

    L’esclusione dell’accesso richiede una dichiarazione espressa, motivata e comprovata dell’offerente e una verifica concreta della stazione appaltante; l’accesso deve comunque essere consentito quando indispensabile per la difesa in giudizio.

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    I concorrenti classificati ai primi cinque posti in graduatoria [devono ricevere] automaticamente le rispettive offerte; le determinazioni sull’oscuramento devono essere comunicate contestualmente all’aggiudicazione.

    La disciplina impone una discovery tempestiva e completa e assoggetta le decisioni sull’oscuramento a un rito accelerato, compatibile con il diritto di difesa solo se il concorrente conosce le ragioni e l’estensione concreta delle omissioni.

  • art. 36, comma 7, d.lgs. 36/2023

    Il ricorso debba essere fissato d’ufficio in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli [dell’art. 55 c.p.a.].

    Nel rito super-accelerato i termini dell’art. 55, comma 5, c.p.a. sono dimezzati; memorie e documenti devono essere depositati fino a un giorno libero prima della camera di consiglio.

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.

    Il termine, dimezzato nel rito ex art. 36, comma 7, d.lgs. 36/2023, scade a un giorno libero prima della camera di consiglio.

  • art. 52, comma 4, c.p.a.

    Il termine a ritroso che scade in giorno festivo è anticipato al giorno antecedente non festivo; la proroga prevista per i termini in scadenza di sabato non si estende ai termini a ritroso.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Nel processo amministrativo, giusta il principio di non contestazione, si possono dare per acquisiti i fatti non contestati.

    Le circostanze specificamente dedotte dalla ricorrente e non contestate dall’amministrazione o dalla controinteressata possono essere poste a fondamento della decisione senza ulteriori approfondimenti probatori.

  • art. 98 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

    Comprende il know-how, le informazioni commerciali e le informazioni tecnologiche quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza nonché una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza, aventi un valore commerciale, sia esso effettivo o potenziale.

    Il segreto commerciale presuppone segretezza effettiva, valore economico o concorrenziale e adeguate misure di protezione; la generica qualificazione come know-how non è sufficiente.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 64, comma 2, c.p.a. quale fondamento del principio di non contestazione.

  • art. 24 Cost.

    La disciplina accelerata dell’accesso deve essere interpretata in modo da garantire l’effettività del diritto di difesa, evitando che il concorrente sia costretto a proporre un ricorso al buio.

  • art. 22 e ss. l. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente quale disciplina generale dell’accesso, in coordinamento con la disciplina speciale del Codice dei contratti pubblici.

Massime di principio

  • Nel rito speciale sull’accesso agli atti di gara, il termine per impugnare le decisioni sull’oscuramento decorre solo quando il concorrente abbia effettiva conoscenza sia delle ragioni poste a fondamento dell’oscuramento sia della concreta estensione delle parti sottratte all’accesso; in mancanza, il concorrente non può essere costretto a proporre un ricorso al buio.
  • La stazione appaltante non può recepire automaticamente la richiesta dell’aggiudicatario di secretare parti dell’offerta, ma deve verificare in concreto la sussistenza dei presupposti del segreto tecnico o commerciale e motivare specificamente la decisione, indicando le ragioni della prevalenza della riservatezza sull’interesse difensivo del concorrente.
  • La limitazione dell’accesso per segreti tecnici o commerciali richiede l’individuazione specifica di informazioni non generalmente note, dotate di valore economico o di vantaggio concorrenziale e sottoposte ad adeguate misure di protezione; la mera qualificazione di un contenuto come know-how non è sufficiente.
  • Quando l’accesso è richiesto da un concorrente legittimato per verificare la correttezza dell’aggiudicazione, la congruità dell’offerta o le valutazioni tecniche, la documentazione è ostensibile se indispensabile alla difesa, salvo il solo oscuramento di informazioni che siano concretamente e comprovabilmente qualificabili come segreti tecnici o commerciali.
  • Nel rito super-accelerato previsto dall’art. 36, comma 7, del d.lgs. 36/2023, il termine per il deposito di memorie e documenti è pari a un giorno libero prima della camera di consiglio; il deposito effettuato successivamente è inutilizzabile, salvo autorizzazione eccezionale ai sensi dell’art. 54 c.p.a.
  • L’operatore economico che abbia chiesto la secretazione di parti della propria offerta non è per ciò solo privato del diritto di accedere alle offerte altrui: la riservatezza deve essere valutata concretamente e separatamente per ciascuna offerta, senza automatismi reciproci.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaRito appalti e sorte del contrattoTermini e notificazione del ricorso
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTrasparenza e pubblicitàTutela del terzo

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