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Sentenza

Sentenza del 20/03/2019 n. 7789 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito di un PVC della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili e IVA ritenuta indetraibile, riferiti a operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, applicando anche interessi e sanzioni. La società ha contestato, da un lato, l'insufficienza degli elementi presuntivi utilizzati dall'Ufficio e, dall'altro, ha sostenuto la propria buona fede rispetto alle operazioni soggettivamente inesistenti. In Cassazione ha inoltre censurato la ripartizione dell'onere della prova, il ricorso all'accertamento analitico-induttivo e la motivazione della CTR.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società e ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento. Ha ritenuto sufficienti gli elementi presuntivi valorizzati dalla CTR, tra cui l'irreperibilità dell'amministratore e della società fornitrice, l'omesso versamento delle imposte, i prezzi irrisori e la breve durata della società fornitrice, costituita e cessata nell'arco di pochi mesi. Per le operazioni oggettivamente inesistenti, una volta provata dall'Amministrazione la fittizietà delle operazioni, spettava alla contribuente dimostrarne l'effettiva esistenza. Per le operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione aveva fornito elementi idonei a dimostrare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza professionale, dell'evasione; la società non aveva fornito una prova contraria adeguata né della propria buona fede. Le spese di giudizio, liquidate in 5.000 euro oltre spese prenotate a debito, sono state poste a carico della società soccombente.

Norme richiamate

  • Articoli 2697, 2727 e 2729 del codice civile

    La decisione applica le regole sull'onere della prova e sulle presunzioni semplici: l'Amministrazione può dimostrare l'inesistenza delle operazioni e la consapevolezza del contribuente anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente fornire la prova contraria.

  • Articolo 116 del codice di procedura civile

    La valutazione delle prove da parte del giudice tributario è stata ritenuta corretta e non arbitraria.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 39, comma 1, lettera d)

    Consente l'accertamento analitico-induttivo dei redditi d'impresa sulla base di elementi presuntivi e di indici di inattendibilità o antieconomicità, anche quando la contabilità sia formalmente regolare. Non è necessaria la totale inattendibilità delle scritture contabili.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 54 e seguenti

    Disciplina la rettifica dell'IVA e consente il recupero dell'imposta quando la detrazione si fonda su operazioni inesistenti o non effettivamente documentate.

  • Articolo 1176 del codice civile

    La diligenza richiesta al contribuente, in particolare all'operatore professionale, deve essere valutata in concreto e può consistere nella massima diligenza ragionevolmente esigibile per evitare il coinvolgimento in frodi fiscali.

Massime di principio

  • In presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, la fattura, la contabilità formalmente regolare e i pagamenti tracciabili non bastano: il contribuente deve dimostrare che la cessione o la prestazione è realmente avvenuta.
  • Per le operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare sia che il fornitore apparente era fittizio o coinvolto nella frode, sia che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode usando l'ordinaria diligenza professionale.
  • Dopo che l'Amministrazione ha fornito presunzioni oggettive e specifiche sufficienti, l'onere passa al contribuente, che deve dimostrare concretamente la propria estraneità e l'adozione di adeguati controlli sul fornitore.
  • Elementi quali società di brevissima durata, irreperibilità del fornitore o dei suoi amministratori, mancato versamento delle imposte, prezzi anomali o antieconomici possono costituire presunzioni idonee a fondare l'accertamento.
  • La regolarità formale della contabilità non impedisce l'accertamento analitico-induttivo: ciò che conta è la coerenza sostanziale delle operazioni e la loro compatibilità con una gestione economicamente plausibile.
  • Per tutelarsi, un operatore diligente dovrebbe conservare documentazione sostanziale dell'operazione e svolgere verifiche proporzionate sul fornitore, sulla sua effettiva operatività, sui prezzi, sui beni o servizi ricevuti e sulla coerenza commerciale del rapporto.

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