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Interpello

Risposta n. 284 del 19/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contribuente sostiene che i contributi versati facoltativamente alla CNAP, compresi riscatto e prosecuzione volontaria, debbano essere integralmente deducibili dal reddito complessivo anche se versati a un ente previdenziale estero.

Trattamento fiscale dei contributi facoltativi versati a un ente previdenziale lussemburghese da un residente fiscale in Italia

Il quesito

La contribuente chiede se possa dedurre dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR, sia le rate annuali del riscatto di periodi pregressi presso la CNAP lussemburghese, inclusa la quota interessi, sia i contributi volontari da versare fino alla pensione.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ritiene che, in astratto, l'articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR consenta la deduzione dei contributi facoltativi alla forma pensionistica obbligatoria, compresi riscatto e prosecuzione volontaria, ma nel caso concreto la deduzione non spetti perché i redditi a cui i contributi si riferiscono non sono stati assoggettati a tassazione in Italia nel periodo di lavoro in Lussemburgo.

Trattamento fiscale dei contributi facoltativi versati alla CNAP lussemburghese

L'interpello riguarda la deducibilità, per un soggetto oggi fiscalmente residente in Italia, dei contributi facoltativi versati a un ente previdenziale del Lussemburgo. La contribuente ha chiesto chiarimenti sulla possibilità di portare in deduzione dal reddito complessivo sia le somme versate per il riscatto di periodi pregressi sia i contributi volontari da corrispondere fino al raggiungimento del diritto alla pensione.

Fattispecie rappresentata

L'istante ha lavorato in Lussemburgo ininterrottamente dal 1° dicembre 1989 al 31 gennaio 2002, versando i contributi previdenziali alla Casse Nationale d'Assurance Pension (CNAP). Successivamente si è trasferita con la famiglia in Svizzera, non ha più svolto attività lavorativa e oggi percepisce soltanto redditi da locazione di immobili.

La CNAP le ha riconosciuto, secondo la normativa lussemburghese, anche l'anzianità relativa al periodo di studi compreso tra il compimento del diciottesimo anno e la laurea, senza obbligo di versamento di contributi. Inoltre, su richiesta della contribuente, l'ente ha autorizzato:

  • il riscatto oneroso del periodo dal 1° aprile 2002 al 30 aprile 2018, per un importo di 62.000 euro, rateizzabile in tre annualità, con interessi al 4% annuo;
  • la prosecuzione volontaria della contribuzione fino al compimento dei 60 anni, con versamenti mensili di circa 100 euro.

La contribuente ha inoltre richiamato l'articolo 18 della Convenzione Italia-Lussemburgo, osservando che la futura pensione sarà imponibile in Italia, in quanto Stato di residenza dal luglio 2009.

Quesito posto all'Agenzia

Il quesito verte sulla possibilità di dedurre ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR:

  • la rata annuale del riscatto dei periodi pregressi, comprensiva della quota interessi;
  • i contributi volontari che saranno versati alla CNAP fino alla maturazione del diritto a pensione.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Secondo l'istante, la deducibilità dovrebbe essere riconosciuta anche se l'articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR non menziona espressamente i contributi versati a enti previdenziali esteri. A suo avviso, la norma dovrebbe comunque applicarsi ai contributi facoltativi versati alla CNAP, analogamente a quanto previsto per i contributi a forme pensionistiche complementari dalla successiva lettera e-bis).

Normativa e prassi richiamate

L'Agenzia richiama l'articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR, che consente la deduzione dal reddito complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge e di quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.

Viene inoltre richiamato l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, che ha eliminato la vecchia detrazione prevista dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera f), del TUIR e ha introdotto l'attuale regola di integrale deducibilità dei contributi previdenziali facoltativi.

La risposta cita anche la circolare n. 29/E del 20 marzo 2001, secondo cui rientrano tra i contributi versati facoltativamente, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), quelli versati per:

  • riscatto degli anni di laurea;
  • prosecuzione volontaria;
  • ricongiunzione di diversi periodi assicurativi.

Infine, viene richiamata la circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, che afferma l'irrilevanza del fatto che i contributi, obbligatori o facoltativi, siano versati in Italia, purché le somme e i valori cui si riferiscono siano stati assoggettati a tassazione in Italia.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia riconosce, in linea generale, che l'articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR consente la deduzione dei contributi previdenziali facoltativi versati alla forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per riscatto e prosecuzione volontaria, fino a concorrenza del reddito complessivo.

Tuttavia, nel caso concreto, l'elemento decisivo è che il requisito richiamato dalla prassi non risulta soddisfatto: i redditi e i valori cui i contributi si riferiscono derivano da un rapporto di lavoro subordinato svolto in Lussemburgo quando la contribuente non era fiscalmente residente in Italia e, pertanto, non sono stati assoggettati a tassazione in Italia.

Per questa ragione, l'Agenzia conclude che i contributi volontari versati all'ente previdenziale lussemburghese non sono deducibili dal reddito complessivo della contribuente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR.

Conclusioni operative

L'interpello chiarisce che la deducibilità dei contributi facoltativi alla previdenza obbligatoria estera non può essere affermata in via automatica solo perché si tratta di riscatto o prosecuzione volontaria. Occorre verificare anche il collegamento con redditi o valori assoggettati a imposizione in Italia, condizione che nel caso esaminato manca. Di conseguenza, né la rata annuale del riscatto né i contributi volontari alla CNAP risultano deducibili dal reddito complessivo della contribuente.

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