Cassazione Penale, Sentenza n. 21640/2023 del 19/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva riformato l'assoluzione del Tribunale e condannato Matteo Rossi per contraffazione di marchi (nastri riproducenti i marchi Gucci e Burberry) e aveva dichiarato la responsabilità amministrativa della società Mimma & Co. s.r.l. ai sensi del d.lgs. 231/2001. Rossi deduce molteplici vizi: vizio di legge e difetto di motivazione sulla sussistenza della contraffazione (contestando la qualificazione dei segni come notori e la necessità della registrazione, la rilevanza del diverso settore merceologico, la natura di semilavorato dei nastri, la sovrapponibilità al nastro dei Cavalieri del Lavoro, errori nella valutazione probatoria e nella dosimetria della pena) e censure procedurali sulla rinnovazione della prova. Mimma & Co. censura l'affermazione della responsabilità dell'ente per carenza motivazionale circa interesse/vantaggio e mancanza di accertamento di un deficit organizzativo idoneo a giustificare la responsabilità ex d.lgs. 231/2001; contesta inoltre la quantificazione e la modalità di applicazione delle sanzioni pecuniarie, interdittive e della pubblicazione della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato non inammissibile il ricorso di Rossi, ha rilevato d'ufficio l'intervenuta prescrizione del reato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali (reato estinto per prescrizione con termine fissato al 19/10/2021). Tuttavia, la Cassazione ha esaminato i profili civili e ha rigettato i motivi di Rossi sugli effetti civili: la condanna alle statuizioni civili verso Burberry e Gucci è stata confermata e Rossi è stato condannato al pagamento di spese civili per complessivi euro 4.900,00 oltre accessori. Quanto alla società Mimma & Co. s.r.l., la Cassazione ha accolto le censure dell'ente: ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello insufficiente a giustificare l'affermazione della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 (mancata dimostrazione dell'interesse/vantaggio concreto e del deficit organizzativo causale), ha annullato la pronuncia nei confronti dell'ente e ha disposto il rinvio al giudice penale di merito per un nuovo esame specifico degli elementi di responsabilità amministrativa e della corretta determinazione delle sanzioni (quantità delle quote, applicabilità di attenuanti, fondamento delle interdittive e della pubblicazione).
Norme richiamate
art. 473 cod. pen.
Norma penale che sanziona la produzione e detenzione di marchi contraffatti; la Corte ha ricordato che si tratta di reati di pericolo e che la tutela può estendersi anche a marchi notori usati su prodotti di settore diverso se sussiste rischio di confondibilità.
art. 474 cod. pen.
Norma sulla commercializzazione di prodotti con marchi falsi; applicata dalla Corte territoriale in relazione alla detenzione per la vendita di nastri riproducenti i marchi Gucci e Burberry, con richiamo alla tutela estesa dei "marchi forti" e notori.
d.lgs. n. 231/2001 (art. 5, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 13, art. 14, art. 18, art. 25-bis, art. 69)
La responsabilità amministrativa degli enti richiede che il reato presupposto sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; per affermarla è necessario accertare un deficit organizzativo causale. La Corte ha richiamato l'esigenza di motivare concretamente interesse/vantaggio e carenza del modello organizzativo prima di applicare sanzioni pecuniarie, interdittive e la pubblicazione della sentenza.
art. 578 cod. proc. pen.
Norma che impone alla Corte di Cassazione, anche se il reato è estinto per prescrizione, di decidere sugli effetti civili; perciò la Cassazione ha esaminato e deciso sui capi civili della sentenza impugnata.
art. 157 e art. 161 cod. pen.
Norme sulla prescrizione del reato; applicate per fissare il termine di estinzione del reato (prescrizione al 19/10/2021) e quindi per annullare la sentenza penale per intervenuta prescrizione.
art. 603 cod. proc. pen. (comma 3-bis) e art. 609 cod. proc. pen.
Richiami alla disciplina della rinnovazione probatoria in appello e alla facoltà del giudice di rilevare d'ufficio cause di non punibilità; la Corte ha ritenuto regolare la gestione delle prove e ha ritenuto possibile rilevare la prescrizione d'ufficio.
Massime di principio
- La contraffazione di marchi "forti" o notori può integrare responsabilità penale anche se il prodotto contraffatto è destinato a un settore merceologico diverso: rileva il rischio di confusione per il consumatore medio, non la corrispondenza tassativa delle classi merceologiche.
- La dichiarazione di prescrizione estingue il reato sul piano penale ma non impedisce che il giudice penale decida sugli effetti civili; pertanto la prescrizione non equivale automaticamente a piena esclusione di responsabilità civile.
- La responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 richiede elementi concreti che dimostrino interesse o vantaggio per l'ente e un nesso causale tra carenza organizzativa e reato presupposto: non è sufficiente trasferire automaticamente la responsabilità della persona fisica alla persona giuridica.
- Le sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001 (pecuniarie, interdittive, pubblicazione) devono essere motivate singolarmente e commisurate in relazione all'effettivo grado di responsabilità dell'ente; le interdittive e la pubblicazione sono misure aggravanti che devono risultare strettamente giustificate.
- In tema di prova della notorietà di un marchio, la parte che invoca la tutela estesa deve fornire elementi idonei a dimostrare la rinomanza; una volta provata la notorietà, il divario tra settori merceologici è meno rilevante ai fini della tutela penale.
- La corretta strategia difensiva dell'ente include l'adozione documentabile di un modello di organizzazione e gestione (e la sua concreta osservanza) per ridurre il rischio di responsabilità ai sensi della legge 231: l'assenza o l'inidoneità del modello rende più probabile l'affermazione della responsabilità amministrativa.
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