Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11051/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dal compenso maturato da un avvocato per l’attività di liquidatore giudiziale svolta in una procedura di concordato preventivo. La società tra avvocati sosteneva che tali compensi, per statuto e per la disciplina della società tra avvocati, dovessero essere riversati in tutto o in parte alla società, anche per il periodo in cui l’incarico era stato svolto prima del recesso del socio. In primo grado la domanda della società era stata rigettata; in appello la corte territoriale aveva invece riconosciuto che il credito spettava, nei rapporti interni, alla società in quanto proveniente dall’attività professionale del socio, escludendo che il provvedimento di ammissione al passivo del fallimento potesse fare giudicato esterno. Aveva quindi condannato il socio alla restituzione di una parte di quanto già percepito e alla corresponsione di una quota di quanto futuro. Il socio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione del giudicato esterno, sostenendo che l’ammissione al passivo del fallimento, non opposta, avesse accertato in modo definitivo che il credito spettasse solo a lui come liquidatore nominato personalmente; 2) violazione della disciplina della società tra avvocati e falsa interpretazione dei patti sociali, deducendo che l’incarico di liquidatore giudiziale non sarebbe attività di rappresentanza e difesa in giudizio e che comunque l’incarico era personale, non sociario; 3) erronea determinazione in via equitativa della quota spettante alla società, contestando la misura del 20% ritenuta dalla corte territoriale e sostenendo che quasi tutta l’attività fosse stata svolta dopo il recesso, quando la società non avrebbe più avuto diritto ad alcunché.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso innanzitutto che i provvedimenti del giudice delegato nel giudizio di verifica del passivo producano giudicato esterno: essi valgono solo ai fini del concorso e spiegano effetti preclusivi endofallimentari, non vincolano in un separato giudizio tra le stesse parti. Ha poi ritenuto inammissibile il secondo motivo, osservando che l’art. 25 del d.lgs. 96/2001 impone al socio di riversare alla società i compensi derivanti dall’attività professionale e che tale formula ampia comprende anche gli incarichi svolti nell’ambito di procedure concorsuali; inoltre la corte di merito aveva esaminato i patti sociali, sicché la censura mirava in realtà a sovrapporre una diversa interpretazione di merito. È stato dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché la quantificazione equitativa della quota spettante alla società era una valutazione di merito, sorretta da elementi di base, non sindacabile in cassazione come se fosse un nuovo giudizio sul fatto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    è invocato dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un giudicato esterno, ma la Corte esclude che i provvedimenti di verifica del passivo lo integrino fuori dalla procedura

  • art. 96, ultimo comma, l. fall.

    il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso

    i provvedimenti di accertamento del passivo hanno efficacia limitata alla procedura concorsuale e non fanno stato in giudizi ordinari tra le parti

  • art. 120, comma 4, l. fall.

    il decreto o la sentenza con il quale il credito è ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all’art 634 del codice di procedura civile

    l’ammissione al passivo vale come prova scritta, ma non come giudicato esterno

  • art. 25 d.lgs. 96/2001

    i compensi derivanti dall'attività professionale dei soci costituiscono crediti della società

    la formula ricomprende in modo ampio tutti i compensi derivanti dall’attività professionale del socio, compresi quelli per incarichi in procedure concorsuali

  • art. 17, comma 2, d.lgs. 96/2001

    la società tra avvocati ha per oggetto esclusivo l’esercizio in comune della professione dei propri soci

    conferma che l’assetto societario è compatibile con la confluenza alla società dei compensi professionali dei soci

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    non può essere usato per censurare una diversa interpretazione dei patti sociali o una valutazione di merito già esaminata dal giudice di appello

  • art. 1226 c.c.

    invocato sulla quantificazione equitativa della quota spettante alla società, ma la Corte ritiene insindacabile la valutazione di merito se sorretta da elementi base

  • art. 2056 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel motivo sulla liquidazione equitativa, senza esito favorevole

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo sulla misura della quota, ma la censura è stata ritenuta di merito e quindi inammissibile

  • art. 28, lett. a), l. fall.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che il liquidatore fosse nominato come organo personale del concordato

  • art. 28, lett. b), l. fall.

    evocato per escludere, secondo il ricorrente, l’ipotesi di nomina di società professionale; la Corte non accoglie tale tesi

  • art. 182 l. fall.

    richiamato in relazione alla nomina del liquidatore nella procedura di concordato

  • art. 31 l. fall.

    richiamato dal ricorrente nel contesto delle norme fallimentari invocate

  • art. 92 l. fall.

    richiamato dal ricorrente nel contesto delle norme fallimentari invocate

  • art. 97 l. fall.

    richiamato dal ricorrente nel contesto delle norme fallimentari invocate

  • art. 98 l. fall.

    richiamato dal ricorrente nel contesto delle norme fallimentari invocate

  • art. 100 l. fall.

    richiamato dal ricorrente nel contesto delle norme fallimentari invocate

  • art. 10, comma 4, lett. c), l. 183/2011

    richiamato dal ricorrente nella disciplina delle società tra professionisti

  • art. 2 d.lgs. 96/2001

    richiamato per l’inquadramento della società tra avvocati e del suo oggetto sociale

  • art. 16 d.lgs. 96/2001

    richiamato dal ricorrente nella disciplina delle società tra avvocati

  • art. 24 d.lgs. 96/2001

    richiamato dal ricorrente per sostenere i limiti della società nella relazione col cliente e l’area di attività professionale

  • art. 26 d.lgs. 96/2001

    richiamato dal ricorrente nel quadro normativo della società tra avvocati

  • art. 4 d.m. 8 febbraio 2013, n. 34

    richiamato dal ricorrente nella disciplina delle società tra professionisti

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel terzo motivo

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo

Massime di principio

  • Il decreto di esecutività dello stato passivo e le decisioni rese nel giudizio di verifica dei crediti producono effetti solo endofallimentari: precludono il riesame della domanda nella procedura concorsuale, ma non fanno giudicato esterno in un separato giudizio ordinario tra le stesse parti.
  • Nella società tra avvocati, i compensi derivanti dall’attività professionale del socio appartengono alla società secondo l’art. 25 del d.lgs. 96/2001; la nozione è ampia e può comprendere anche incarichi conferiti nell’ambito di procedure concorsuali, se connessi all’esercizio professionale del socio.
  • L’interpretazione dei patti sociali e la valutazione della percentuale di riparto dei compensi, quando fondate su apprezzamenti di fatto e su una motivazione esplicita, non sono normalmente sindacabili in cassazione come meri errori di diritto.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o per sostituire la propria lettura dei patti sociali a quella compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiSocietarioFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.