Ordinanza n. 1484/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo dei seguenti atti: 1) Provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, prot. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-del 9 settembre 2025, notificato a mani in data 17 settembre 2025 (doc. 1), con cui si decreta “Per i motivi indicati nelle premesse, il Comune Scelto M/FRC VFP4 -OMISSIS-, nato il 21 gennaio 1999, è escluso dalla procedura concorsuale per l’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, per l’anno 2025, per difetto del requisito del “non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi” di cui al paragrafo 3, sottopara a., 8° alinea della Circolare n. M_D -OMISSIS-REG2024 0739577 del 20 dicembre 2024, nonché del requisito consistente nell’ “avere tenuto condotta incensurabile”, di cui al paragrafo 3, sottopara a., 11° alinea della Circolare medesima”; 2) Comunicazione del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, I Reparto – 2^ Divisione, prot. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-del 15 settembre 2025 (doc. 2), notificato a mani in data 17 settembre 2025, con cui si comunica che “con l’allegato dirigenziale n. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-del 9 settembre 2025 emanato da questa Direzione Generale, il Comune Scelto M/Frc VFP4 -OMISSIS- è escluso dalla procedura concorsuale in oggetto”; Nonché, per quanto occorrer possa: 3) Circolare del Ministero della Difesa prot. M_D -OMISSIS-REG2024 0739577 del 20 dicembre 2024 (doc. 3), nella parte in cui prevede – tra i requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale per l’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, per l’anno 2025 – di “non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi”; Nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, per quanto lesivo dell’interesse del ricorrente. PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO Dell’odierno ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale per l’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, per l’anno 2025, dei volontari in ferma prefissata quadriennale (come disciplinata dalla Circolare del Ministero della Difesa prot. M_D -OMISSIS-REG2024 0739577 del 20 dicembre 2024), giusta domanda presentata dal ricorrente in data 10 febbraio 2025; E PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO Patrimoniale e non patrimoniale, subìto e subendo dal Comune Scelto M/Frc -OMISSIS- a seguito della condotta tenuta dall'Amministrazione Militare, che ha illegittimamente escluso l'odierno ricorrente dalla procedura concorsuale per l’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, per l’anno 2025, dei volontari in ferma prefissata quadriennale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4\2\2026 : Ricorso per motivi aggiunti, TAR Lazio, Roma, sez. I bis, r.g. 14075/2025, avverso Decreto del Vice Direttore Generale e del Vice Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, prot. M_D -OMISSIS-REG 2025 0560721 del 2 dicembre 2025, pubblicato in data 9 dicembre 2025, recante graduatoria di merito relativa alla procedura concorsuale per immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina Militare per l'anno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per l'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina Militare e successiva graduatoria di merito
Esito
Favorevole al ricorrente (militare concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già militare della Marina in ferma determinata dal 2018, aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per l'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente per l'anno 2025. È stato escluso perché imputato in un procedimento penale pendente per delitti non colposi, individuati negli artt. 609-bis, comma 1, e 609-ter, comma 1, n. 5, c.p., ritenendosi insussistenti sia il requisito del non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi, previsto dalla circolare ministeriale, sia quello della condotta incensurabile. Con il ricorso introduttivo ha impugnato il provvedimento di esclusione, la comunicazione ministeriale e, in via subordinata, la circolare nella parte relativa al requisito dell'assenza di imputazioni penali, chiedendo anche l'accertamento del diritto a partecipare alla procedura e il risarcimento dei danni. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto recante la graduatoria di merito della procedura. In sede cautelare ha dedotto l'illegittimità dell'esclusione per contrasto con la presunzione di innocenza e di non colpevolezza, sostenendo che un procedimento penale non ancora definito non potesse determinare l'esclusione definitiva di un militare già arruolato.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare, ritenendo che le norme ostative all'accesso o all'immissione nelle carriere militari fondate sulla pendenza di un procedimento penale debbano essere interpretate in modo conforme all'art. 27 Cost. e all'art. 6, comma 2, CEDU. Il principio opera anche per le valutazioni di condotta incensurabile quando esse si fondano sui medesimi fatti oggetto del processo penale pendente. La mera imputazione non può quindi comportare l'esclusione definitiva dalla procedura: il ricorrente deve essere ammesso con riserva alla prosecuzione delle selezioni, ai fini della valutazione e dell'eventuale inserimento in graduatoria. Il rapporto in servizio permanente effettivo potrà tuttavia costituirsi soltanto in caso di definitiva assoluzione nel merito dalle accuse. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione di merito è stata fissata per il 25 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 27 Cost.
presunzione di innocenza e non colpevolezza fino a condanna definitiva
La pendenza dell'imputazione non può giustificare, da sola, l'esclusione definitiva dalla procedura di immissione nel ruolo del servizio permanente effettivo; l'interessato deve essere ammesso con riserva.
art. 6, comma 2, CEDU
La normativa sulle condizioni di accesso alla carriera militare deve essere interpretata in modo compatibile con il principio convenzionale di innocenza.
art. 609-bis, comma 1, c.p.
Indicato nel provvedimento come uno dei delitti oggetto dell'imputazione pendente, senza autonoma valutazione da parte del TAR.
art. 609-ter, comma 1, n. 5, c.p.
Indicato nel provvedimento come uno dei delitti oggetto dell'imputazione pendente, senza autonoma valutazione da parte del TAR.
art. 55 c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della domanda cautelare esaminata dal TAR.
Massime di principio
- Le clausole che ostacolano l'accesso o l'immissione nelle carriere militari in ragione della pendenza di un procedimento penale devono essere interpretate conformemente alla presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva prevista dall'art. 27 Cost. e al principio di innocenza di cui all'art. 6, comma 2, CEDU.
- La mera imputazione per delitti non colposi non può determinare l'esclusione definitiva dalla procedura di immissione nel servizio permanente effettivo; durante la pendenza del processo l'interessato deve essere ammesso con riserva alla selezione, alla valutazione e all'eventuale inserimento in graduatoria.
- Il medesimo criterio vale per il requisito della condotta incensurabile quando la valutazione negativa dell'irreprensibilità sia fondata esclusivamente o comunque sui fatti oggetto del procedimento penale non ancora definito.
- L'ammissione con riserva consente la prosecuzione della procedura e la conservazione delle relative chance di carriera, ma la costituzione concreta del rapporto in servizio permanente effettivo resta subordinata alla definitiva assoluzione nel merito dalle accuse.
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