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Sentenza

Sentenza del 20/09/2018 n. 2230 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Plusvalenza - affrancamento - imposta sostitutiva - successivo realizzo - irrilevanza fiscale - consegue - simulata distribuzione di utili - non rileva. Accertamento - contraddittorio - principio generale - rilevanza eurounitaria - è tale - rilevanza costituzionale - è tale - riconoscimento precettivo nello statuto del contribuente - è tale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava, da un lato, gli effetti fiscali della rivalutazione della quota sociale mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 2, comma 2, del d.l. 282/2002 e, dall’altro, la necessità del contraddittorio preventivo nell’ambito della contestazione di un’operazione ritenuta elusiva ai sensi dell’art. 37-bis del d.P.R. 600/1973. Il contribuente sosteneva che il successivo realizzo della quota a seguito del recesso non potesse generare una plusvalenza imponibile, poiché il maggior valore era già stato affrancato. L’Ufficio riteneva invece che il recesso celasse una simulata distribuzione di utili, fiscalmente rilevante.

La decisione

La rivalutazione fiscale della partecipazione mediante affrancamento della plusvalenza rende non imponibile la plusvalenza successivamente realizzata in occasione del recesso del socio, anche qualora l’Amministrazione finanziaria sostenga che il recesso dissimuli una distribuzione occulta di utili. Inoltre, la contestazione di un’operazione rientrante nell’art. 37-bis del d.P.R. 600/1973 richiede il previo rispetto del contraddittorio con il contribuente. Tale obbligo è ricondotto ai principi di buon andamento ed efficiente amministrazione, alle garanzie dello Statuto dei diritti del contribuente e ai principi europei. Ne consegue l’accoglimento della posizione del contribuente e il rigetto della pretesa dell’Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, art. 2, comma 2

    L’affrancamento della plusvalenza latente sulla partecipazione mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva attribuisce rilevanza fiscale al valore rivalutato. La successiva plusvalenza realizzata a seguito del recesso non è nuovamente imponibile, nei limiti in cui deriva dal valore già affrancato.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis

    La contestazione di operazioni considerate elusive o prive di valide ragioni economiche richiede il rispetto delle garanzie procedimentali previste per il contribuente, incluso il contraddittorio preventivo.

  • Costituzione italiana, art. 97

    Il principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione costituisce uno dei fondamenti costituzionali del dovere dell’Amministrazione di instaurare un confronto effettivo con il contribuente prima dell’accertamento.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12

    Lo Statuto dei diritti del contribuente riconosce garanzie partecipative e difensive nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, valorizzando il contraddittorio quale strumento di corretta istruttoria.

  • Trattato sull’Unione europea, art. 6

    Il principio del contraddittorio trova fondamento anche nei principi generali dell’ordinamento europeo e nelle garanzie del giusto procedimento.

Massime di principio

  • Quando una partecipazione è stata validamente rivalutata e la relativa plusvalenza è stata affrancata mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva, il successivo realizzo del valore rivalutato non dovrebbe determinare una nuova imposizione sulla medesima plusvalenza.
  • La qualificazione economica dell’operazione da parte dell’Amministrazione, ad esempio come distribuzione occulta di utili anziché come recesso, non consente di ignorare automaticamente gli effetti fiscali dell’affrancamento già perfezionato; occorre dimostrare in modo specifico la diversa natura dell’operazione e applicare correttamente la disciplina antielusiva.
  • Prima di contestare un’operazione come elusiva o simulata, l’Amministrazione deve consentire al contribuente di conoscere i rilievi e di presentare osservazioni. L’omissione del contraddittorio può compromettere la legittimità dell’accertamento.
  • In situazioni analoghe è importante verificare la validità dell’affrancamento, il pagamento dell’imposta sostitutiva, la corrispondenza tra valore rivalutato e valore realizzato e il rispetto delle garanzie procedimentali.
  • La presenza di una finalità fiscale o di un vantaggio tributario non è, da sola, sufficiente a riqualificare l’operazione: l’Amministrazione deve motivare concretamente l’elusione, la simulazione o l’abuso e confrontarsi preventivamente con il contribuente.

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